Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46009 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46009 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 27/11/2024
R.G.N. 33045/2024
EVA TOSCANI
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Rende (CS) il 06/07/1964
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 05 luglio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale emesso in data 14 novembre 2023, con cui egli Ł stato sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis Ord. pen., lamentando la mancanza di motivazione in merito alla attualità del pericolo di suoi collegamenti con la criminalità organizzata e la erroneità dell’atto, essendo stato già in passato escluso che egli ricoprisse un ruolo apicale.
Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse sufficientemente motivato, in quanto
fondato sui pareri della DDA di Catanzaro e della DNA, che hanno richiamato gli elementi indiziari contenuti nelle ordinanze cautelari per le quali egli Ł attualmente detenuto, in particolare le dichiarazioni di molti collaboratori di giustizia circa il ruolo apicale da lui ricoperto dal 2012 ad oggi nell’omonimo gruppo di ‘ndrangheta, operante nel territorio di Cosenza e nei Comuni vicini. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante, quale prova di allontanamento da logiche criminali, l’ammissione di responsabilità assunta in data 06/06/2024 davanti al tribunale del riesame di Catanzaro, trattandosi di un gesto isolato, probabilmente dettato solo da logiche utilitaristiche.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo dei suoi difensori avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà della stessa, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il Tribunale ha valutato gli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale, ma non quelli forniti dalla difesa. In particolare ha omesso di considerare che anche in data 30 giugno 2023, in sede di udienza preliminare nel processo ‘Reset’, egli ha negato l’esistenza di una confederazione tra italiani e zingari, ma ha ammesso di far parte del gruppo ‘RAGIONE_SOCIALE‘. L’ammissione delle proprie responsabilità, quindi, non Ł stata un gesto isolato, avendola egli espressa anche nel giugno 2023, addirittura prima di essere sottoposto al regime penitenziario differenziato, iniziato solo nel novembre 2023. Tale condotta dimostra l’allontanamento da logiche criminali, perchØ, nelle organizzazioni ‘ndranghetiste, la confessione Ł ritenuta un comportamento disonorevole e in contrasto con le regole d’onore che le governano, tanto che lo stesso ricorrente si dichiara, ormai, un ex-‘ndranghetista. Inoltre il Tribunale non ha tenuto conto neppure della sentenza del procedimento ‘Terminator 4’, depositata dalla difesa, dalla quale risulta che, in passato, il ricorrente Ł stato condannato per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. solo come partecipe dell’associazione criminosa.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto generico e reiterativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso avverso il decreto applicativo del regime penitenziario differenziato Ł consentito solo per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 41bis , comma 2sexies , Ord. pen., mentre l’impugnazione proposta, benchØ denunciante anche una violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce palesemente solo un vizio della motivazione. Il ricorrente lamenta, infatti, che il tribunale del riesame abbia omesso di valutare gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa, limitando la sua decisione alla verifica della sussistenza del compendio probatorio fattuale esposto nel decreto ministeriale. Questa Corte ha però stabilito che «In tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o
fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805). L’ordinanza impugnata ha vagliato approfonditamente gli elementi contenuti nei pareri della DNA e della DDA di Catanzaro, costituiti in particolare dai gravi indizi sui quali si fondano i provvedimenti cautelari da cui il COGNOME Ł stato attinto, cioŁ le dichiarazioni plurime e convergenti di molti collaboratori di giustizia circa le articolazioni criminali operanti nel territorio interessato, tra cui il gruppo denominato ‘COGNOME‘, e il ruolo preminente svolto in questo dal ricorrente, anche in epoca recente.
Il ricorso non si confronta con tale valutazione, e non ne contesta la fondatezza. Essa, perciò, costituisce una motivazione sufficiente e adeguata circa la sussistenza del requisiti necessari per l’applicazione del regime penitenziario differenziato.
2.1. Alla luce della giurisprudenza citata deve ritenersi che l’omessa valutazione delle dichiarazioni confessorie che il ricorrente avrebbe reso, dedotta nel ricorso, non Ł idonea, in sØ, a costituire un vizio motivazionale; il ricorso stesso, peraltro, lamenta non una totale assenza o almeno una carenza della motivazione, bensì la sua contraddittorietà e illogicità mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nella nozione di violazione di legge per cui soltanto Ł proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza (art. 41bis , comma 2sexies , della legge n. 354 del 1975, cd. ordinamento penitenziario) deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Rv. 226628; Sez., 1, n. 48494 del 09/11/2004, Rv. 230303).
2.2. L’affermazione del ricorrente, secondo cui il tribunale del riesame avrebbe «totalmente omesso» di valutare la rilevanza delle sue dichiarazioni confessorie, omettendo di citare, oltre a quella resa in data 06/06/2024, quella resa in data 30/06/2023 nel corso di un diverso procedimento, Ł palesemente infondata. L’ordinanza impugnata, infatti, dopo avere esaminato e valutato gli elementi contenuti nel decreto ministeriale, ha esplicitamente citato l’ammissione di responsabilità resa dal Di COGNOME in data 06/06/2024 e ne ha motivatamente escluso ogni rilevanza, ed anche ogni interpretazione in chiave dissociativa, evidenziando che essa Ł rimasta isolata, non avendovi fatto seguito alcuna manifestazione di volontà collaborativa o dimostrazione di resipiscenza, e non ha fornito alcun apporto allo smantellamento dell’associazione criminale nØ all’identificazione dei correi.
Alla luce della irrilevanza di questa asserita confessione, la valutazione della frase pronunciata in data 30/06/2023 Ł palesemente inutile, non potendosi trarre, da quella mera dichiarazione di appartenere ad uno specifico gruppo criminale, una manifestazione di dissociazione da questo, o dal gruppo di ‘ndrangheta denominato ‘Di Puppo’ nel quale il ricorrente ricoprirebbe un ruolo apicale. L’ordinanza impugnata, infatti, ha spiegato di ritenere che, «alla luce del ruolo di rilievo e di prestigio ricoperto dal COGNOME nell’ambito dell’organizzazione mafiosa», solo una esplicita rottura, mediante la scelta collaborativa o l’esplicita dissociazione, consentirebbe di escludere la persistenza di legami con l’associazione stessa o il pericolo di un loro ripristino. Il ricorso non si confronta con questa affermazione, nØ con gli elementi sui quali il tribunale ha fondato la valutazione di correttezza del provvedimento applicativo del regime penitenziario differenziato, ma si limita a riproporre un argomento già ampiamente valutato dai giudici, ed escluso con motivazione adeguata e completa.
Deve concludersi, pertanto, che l’ordinanza impugnata non contiene un vizio della motivazione così radicale da costituire una violazione di legge.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato
inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME