Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/07/1954
avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 10 gennaio 2024 in relazione all’ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato applicato a NOME COGNOME.
Considerato che il motivo unico proposto (violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., dell’art. 125 cod. proc. pen. e motivazione apparente in relazione alla sopravvenuta cessazione della consorteria criminale di riferimento del condannato), anche alla luce delle ulteriori argomentazioni devolute con la memoria depositata a mezzo p.e.c. del 23 aprile 2025, è riproduttivo di profili di censura già vagliati dal Tribunale e comunque, inerente alla motivazione svolta, a fronte di ricorso consentito solo per violazione di legge.
Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, t da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento di merito, che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in sen all’associazione di riferimento, la perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate) da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali, sintomatici d attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente.
Rilevato, infatti, che l’ordinanza illustra, con giustificazione che non è apparente o mancante, rispondendo anche alle osservazioni relative all’attuale
operatività del sodalizio di riferimento del condannato, il profilo dell permanenza all’attualità della pericolosità di Omobono, posto che il Tribunale di Roma segnala l’acclarata, perdurante vitalità del sodalizio indipendentemente dal coinvolgimento del ricorrente in attività di indagine in tale senso (v. p. 6 e ss.), la permanenza del ruolo di prestigio e di tipo apicale conservato dal ricorrente, oltre al curriculum criminale di Omobono il quale è indicato come storico appartenente, con ruolo di vertice, all’omonimo clan COGNOME, operante in Castellammare di Stabia, in conflitto con l’altro sodalizio insistente sul medesimo territorio dei COGNOME.
Ritenuto, inoltre, che il provvedimento illustra in modo esauriente la mancata dissociazione di Omobono (v. p. 7 e ss.) e che, comunque, il lamentato travisamento di fonti istruttorie non è vizio ammissibile nella presente sede, essendo limitato il ricorso per cassazione a violazione di legge quale vizio deducibile.
Rilevato, infine, che gli argomenti di cui al ricorso, ulteriormente specificati con la memoria da ultimo depositata, sono in parte anche versati in fatto e diretti a sollecitare la rilettura di provvedimenti, adottati anche nei confronti di terzi, comunque denunciando un sostanziale vizio di motivazione non rilevabile nella presente sede, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pesiqte