Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1398 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1398 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni quattro del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento impugnato Ł apparente in quanto non conterrebbe una rigorosa ed effettiva verifica degli elementi emersi e si fonderebbe erroneamente sulla presunta attualità degli indizi di un ipotetico contatto piø che sull’attualità del contatto stesso;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. Ł ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.);
Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti al ruolo rivestito dal ricorrente nel clan amato-RAGIONE_SOCIALE e specificamente nel gruppo 167 Arzano, tanto che ha continuato a essere un riferimento sia per i sodali e per le persone estorte – risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l’associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non Ł consentita in questa sede (cfr.Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, MulŁ, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza
– Relatore –
Ord. n. sez. 17580/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME