Regime 41 bis: Quando la Cassazione Dichiara Inammissibile un Ricorso
Il regime 41 bis dell’ordinamento penitenziario, comunemente noto come ‘carcere duro’, rappresenta uno degli strumenti più incisivi nella lotta alla criminalità organizzata. La sua applicazione e proroga sono soggette a un rigido controllo giurisdizionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tali provvedimenti, ribadendo un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per un riesame dei fatti.
Il Contesto del Caso: La Proroga del “Carcere Duro”
Il caso in esame riguarda il reclamo presentato da un detenuto, considerato una figura apicale di una nota cosca di ‘ndrangheta, avverso il decreto ministeriale che prorogava la sua sottoposizione al regime detentivo speciale. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo, confermando la necessità delle restrizioni per impedire i collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza.
Il detenuto ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando due principali vizi:
1. Una motivazione solo apparente da parte del Tribunale, priva di una rigorosa verifica sulla prova della sussistenza di collegamenti attuali con l’organizzazione criminale.
2. La violazione del diritto al contraddittorio, poiché le sue richieste di integrazione istruttoria sarebbero state ignorate.
La Valutazione del ricorso sul regime 41 bis da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui confini del proprio giudizio in questa delicata materia. Gli Ermellini hanno innanzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, dell’ordinamento penitenziario, i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in tema di regime 41 bis sono ricorribili in Cassazione solo per violazione di legge.
Questo significa che la Corte Suprema non può entrare nel merito delle valutazioni fattuali operate dal giudice precedente, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la coerenza logica della motivazione.
Le Motivazioni: Coerenza Logica e Giudizio di Probabilità
La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza non fosse affatto apparente. Al contrario, essa si basava su un solido compendio istruttorio, che includeva:
* La situazione complessiva del detenuto.
* Le informative aggiornate degli organi inquirenti.
* I pareri delle autorità competenti.
* La posizione verticistica del ricorrente all’interno dell’associazione, tuttora attiva sul territorio.
Il cuore della decisione risiede nel criterio che il giudice deve adottare: un giudizio basato sulla probabilità. Il Tribunale non deve dimostrare con certezza assoluta che i contatti avverranno, ma deve effettuare una ‘adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti’ con il clan. Nel caso specifico, questa valutazione è stata ritenuta adeguata, logica e coerente.
La censura del ricorrente, secondo la Cassazione, non mirava a denunciare una reale violazione di legge, ma a sollecitare una diversa valutazione degli elementi già presenti agli atti, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale preciso. Chi intende impugnare un provvedimento di proroga del regime 41 bis non può limitarsi a contestare la valutazione del giudice di merito sulla pericolosità sociale o sull’attualità dei legami criminali. È necessario, invece, individuare uno specifico vizio di ‘violazione di legge’, come un’errata interpretazione della norma o un difetto di motivazione talmente grave da renderla inesistente o puramente apparente.
La genericità delle censure e il tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
È possibile contestare davanti alla Cassazione la valutazione dei fatti che hanno portato alla proroga del regime 41 bis?
No, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di regime 41 bis è ammesso solo per violazione di legge. Non è consentito sollecitare una diversa valutazione degli elementi e dei fatti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza.
Qual è il criterio principale che il giudice deve usare per decidere sulla proroga del regime 41 bis?
Il giudice deve esprimere un giudizio basato su un’adeguata valutazione della probabilità che il detenuto, in assenza delle restrizioni imposte dal regime speciale, possa riprendere o mantenere i contatti con l’associazione criminale di appartenenza.
Cosa succede se un ricorso contro un provvedimento sul regime 41 bis viene ritenuto inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta congrua, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12072 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSO NOME NOME a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen.;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge evidenziando che la motivazione del provvedimento è apparente in quanto priva di una rigorosa ed effettiva verifica sulla pro della sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, per altro verso, che le richi di integrazione istruttoria avanzate dalla difesa sono state pretermesse con violazione del diri al contraddittorio;
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazio di legge (art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.);
Considerato che la motivazione del provvedimento impugNOME – con gli specifici riferimenti alla situazione complessiva, alle informative aggiornate degli organi inquirenti e di polizia pareri, e alla posizione verticistica rivestita dal ricorrente nell’associazione, tuttora a territorio, così come ritenuta nelle sentenze di condanna (capo promotore della omonima cosca di ‘ndrangheta) – si basa su un compendio istruttorio non lacunoso ed è adeguata e coerente quanto alla sussistenza di collegamenti con l’associazione di appartenenza e alla sussistenza e attualità del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, c correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, 2660 del 09/10/2018, 2019, COGNOME, Rv. 274912 – 01; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, oltre risultare del tutto generica, anche nella parte relativa alla ritenuta omessa acquisizione d nuove prove, è tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, e pertanto no consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248- 01);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a esCludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7/03/2024