Regime 41-bis: la Cassazione conferma la proroga e chiarisce i limiti del ricorso
L’applicazione e la proroga del regime 41-bis rappresentano uno degli aspetti più delicati dell’ordinamento penitenziario, bilanciando le esigenze di sicurezza pubblica con i diritti del detenuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di valutazione per il mantenimento del cosiddetto “carcere duro” e sui requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere accolto.
Il caso: un ricorso contro la proroga del “carcere duro”
Il caso esaminato riguardava il reclamo di un detenuto avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva confermato la proroga del regime 41-bis nei suoi confronti. Il ricorrente lamentava che il giudice specializzato avesse riprodotto acriticamente le motivazioni del decreto ministeriale, senza un’effettiva e autonoma valutazione. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe omesso di considerare elementi cruciali, quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita dei familiari, che avrebbero smentito la presunta persistenza della sua pericolosità sociale e dei legami con l’associazione criminale di appartenenza.
L’analisi della Cassazione sulla valutazione del regime 41-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure mosse dal ricorrente aspecifiche e manifestamente infondate. Secondo gli Ermellini, il Tribunale di Sorveglianza ha agito correttamente nell’esercizio del suo controllo di legalità. Non si è limitato a una ratifica passiva, ma ha condotto una verifica completa e ponderata, basata su circostanze di fatto precise.
Il giudice di sorveglianza aveva infatti verificato, anche con richiamo per relationem al decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale, la sua conseguente pericolosità sociale e la funzionalità delle restrizioni imposte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
I punti chiave della decisione
La decisione del Tribunale di Sorveglianza, avallata dalla Cassazione, si fondava su tre pilastri fondamentali:
1. Profilo criminale e ruolo di vertice: È stato valorizzato il ruolo di primo piano ricoperto dal condannato all’interno dell’organizzazione criminale, un’appartenenza che egli stesso negava, arrivando a metterne in dubbio l’esistenza.
2. Operatività del sodalizio: Gli esiti di recenti investigazioni confermavano la piena operatività dell’organizzazione criminale, rendendo concreto il rischio di contatti dall’interno del carcere.
3. Condotta del detenuto: Sono stati considerati deludenti gli esiti del trattamento penitenziario. Il detenuto non aveva mostrato alcuna revisione critica del proprio passato criminale e la sua condotta carceraria era stata giudicata non regolare, a causa di diverse infrazioni disciplinari.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha sottolineato come, a fronte di una motivazione logica e ben argomentata da parte del Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente abbia opposto censure generiche. Il ricorso non è riuscito a scalfire il nucleo del ragionamento del giudice, che aveva correttamente bilanciato tutti gli elementi a disposizione. La valutazione della pericolosità attuale non può essere frammentata, ma deve essere un giudizio complessivo che tiene conto del passato criminale, del ruolo nell’organizzazione, della sua attuale operatività e del percorso del detenuto in carcere. L’assenza di una dissociazione critica dal proprio passato e una condotta carceraria non irreprensibile sono stati considerati elementi indicativi della persistenza di un legame ideologico, se non operativo, con il contesto criminale di provenienza. Pertanto, il ricorso è stato giudicato non solo infondato, ma inammissibile per manifesta illogicità e aspecificità delle censure.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente la proroga del regime 41-bis, non è sufficiente sollevare critiche generiche all’operato del Tribunale di Sorveglianza. È necessario, invece, presentare elementi specifici e concreti in grado di smentire il quadro accusatorio e la valutazione di pericolosità sociale. La decisione conferma che il controllo del giudice di sorveglianza è un controllo di legalità sostanziale, che si basa su una valutazione complessiva di tutti gli indici rilevanti, dal profilo criminale alla condotta intramuraria, per accertare se il rischio di collegamenti con l’esterno sia ancora attuale e concreto.
Cosa deve valutare il Tribunale di Sorveglianza per prorogare il regime 41-bis?
Il Tribunale deve verificare la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale, la sua conseguente pericolosità sociale e la coerenza tra le restrizioni imposte e le esigenze di sicurezza pubblica, basandosi su circostanze di fatto specifiche.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure erano generiche e non specifiche. Non contestavano puntualmente gli elementi valorizzati dal Tribunale, come il ruolo di vertice del detenuto, l’operatività del sodalizio e gli esiti deludenti del trattamento penitenziario.
La condotta in carcere è un elemento decisivo per la revoca del 41-bis?
No, non è l’unico elemento. La condotta carceraria, in questo caso giudicata anche ‘non regolare’, viene valutata insieme ad altri fattori cruciali come il profilo criminale, il ruolo nell’organizzazione e l’assenza di una revisione critica del proprio passato deviante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3498 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rispento il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e lamenta che il Giudice specializzato, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo – miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e, comunque, smentiti dagli atti prodotti dalla difesa – avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell’attualità della pericolosità del ricorrente all’interno degli altri element richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario familiari del sottoposto; e il ten re di vita dei ritenuto che il motivo non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito con indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condanNOME in seno alla organizzazione criminale, con riferimento alla quale egli non solo nega l’appartenenza, ma si spinge perfino a dubitare della sua esistenza; il) gli esiti delle investigazioni che danno contezza dell’attuale operatività del sodalizio; iii) gli esiti deludenti del trattamento e l’assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante, nonché la condotta carceraria non regolare, come inferito dalle segnalate infrazioni disciplinari;
ritenuto che a tale motivazione non manifestamente illogica il ricorrente muove censure a-specifiche;
rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente