Regime 41-bis: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’applicazione e la proroga del regime 41-bis dell’ordinamento penitenziario, il cosiddetto ‘carcere duro’, rappresentano temi di grande delicatezza e rilevanza giuridica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante precisazione sui limiti entro cui è possibile contestare tali provvedimenti, stabilendo una netta linea di demarcazione tra la ‘violazione di legge’ e il ‘vizio di motivazione’.
Il caso: La proroga del regime 41-bis e il ricorso del detenuto
Il caso esaminato trae origine dal reclamo presentato da un detenuto avverso il decreto ministeriale che aveva prorogato nei suoi confronti l’applicazione del regime carcerario speciale. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo, confermando la decisione.
Contro questa ordinanza, la difesa del detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un ‘vizio di motivazione per evidente illogicità’ riguardo alla valutazione sulla permanenza delle condizioni che giustificano il regime 41-bis. In sostanza, il ricorrente non contestava una errata applicazione della norma, ma il modo in cui il Tribunale aveva ragionato nel giungere alla sua conclusione.
L’inammissibilità del ricorso per il regime 41-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. L’articolo 41-bis, al comma 2-sexies, stabilisce che avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza in materia di applicazione o proroga del regime speciale è ammesso ricorso per cassazione solo per ‘violazione di legge’.
Questo significa che i ricorrenti non possono semplicemente lamentare che la motivazione del giudice sia, a loro avviso, illogica o non condivisibile. L’unico vizio di motivazione che può assurgere a violazione di legge è l’ipotesi estrema della ‘carenza assoluta di motivazione’, che si verifica quando la motivazione manca del tutto graficamente o quando il testo è talmente incomprensibile e slegato dai dati processuali da non poter essere considerato un percorso giustificativo.
I parametri per la valutazione della pericolosità
La Corte ha inoltre ribadito quali siano gli elementi che il giudice di sorveglianza deve accertare per disporre la proroga del regime speciale. Non è necessario provare la commissione di nuovi reati o l’esistenza di contatti attuali con l’esterno, ma è sufficiente e necessario verificare che non sia venuta meno la capacità del condannato di mantenere legami con l’associazione criminale di riferimento.
Questa valutazione deve basarsi su una serie di parametri, tra cui:
* Il profilo criminale del soggetto.
* La posizione rivestita all’interno dell’organizzazione.
* La perdurante operatività del sodalizio criminale.
* L’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni.
Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza aveva svolto questo esame, fornendo una motivazione che, sebbene contestata dalla difesa, non era ‘apparente’ o inesistente.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha concluso che il motivo di ricorso, incentrato sull’illogicità della motivazione, esulava dai limiti del giudizio di legittimità. La difesa denunciava vizi di ragionamento, ma il ricorso per cassazione in questa materia è ammesso solo per violazioni di norme. Poiché il Tribunale di Sorveglianza aveva fornito una motivazione che esponeva le ragioni della sua decisione, seppur sinteticamente, non si poteva configurare quella ‘carenza assoluta’ che sola avrebbe potuto giustificare un annullamento.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e rafforza la specificità dei ricorsi in materia di regime 41-bis. Chi intende impugnare in Cassazione la proroga di tale misura deve concentrarsi sulla dimostrazione di una chiara violazione di legge, come un’errata interpretazione della norma o l’omissione di un passaggio procedurale obbligatorio. Criticare genericamente la logicità delle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza si rivela una strategia processualmente non consentita e, pertanto, destinata all’insuccesso. La decisione sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nel valutare la persistenza della pericolosità, un potere sindacabile in sede di legittimità solo in casi eccezionali di totale assenza di giustificazione.
È possibile ricorrere in Cassazione contro la proroga del regime 41-bis per un vizio di motivazione?
No, la legge stabilisce che il ricorso è ammesso solo per ‘violazione di legge’. Un vizio di motivazione, come l’illogicità, non è un motivo valido di ricorso, a meno che non si traduca in una motivazione completamente assente o meramente apparente.
Quando un vizio di motivazione può essere considerato una violazione di legge ai fini del ricorso?
Soltanto quando si verifica un’assoluta carenza di motivazione. Questo accade se la motivazione manca fisicamente nel testo (mancanza grafica) o se è talmente illogica e slegata dai fatti da risultare incomprensibile e, quindi, equiparabile a una sua totale assenza.
Quali elementi deve valutare il giudice per prorogare il regime 41-bis?
Il giudice deve accertare che la capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno. Questa valutazione si basa su parametri come il profilo criminale, il ruolo nell’organizzazione, l’operatività del sodalizio e l’eventuale emersione di nuove incriminazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIOSA NOME il 20/04/1950
avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 4 dicembre 2023, con il quale è stato ulteriormente prorogato il regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. adottato nei confronti di NOME COGNOME con decreto del 15 dicembre 2015.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME anche a fronte delle ulteriori argomentazioni sviluppate con la memoria depositata in data 29 gennaio 2025 (vizio di motivazione per evidente illogicità in ordine alla permanenza, all’attualità, delle condizioni giustificatrici del regime differenziato) è inammissibile perché non consentito dalla legge, tenuto conto che si denunciano vizi della motivazione indicata come illogica, a fronte di ricorso ammesso soltanto per violazione di legge.
Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente (v. p. 4 e ss.).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente