Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato nel preambolo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto ii reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. per la durata di due anni.
Nel valutare :a sussistenza dei presupposti di legge ed in particolare la capacità di COGNOME di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con i’oraanizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative trasmesse dagli organi investigativi, ha posto in evidenza:
l’inserimento, giudizialmente accertato con sentenze irrevocabili, per un lungo periodo nel sodalizio criminale di appartenenza (clan RAGIONE_SOCIALE, sino al 1995 e poi dal 1998 al 2005) anche con un ruolo direttivo (dal 2004 al 2010), con prosecuzione della condotta partecipativa anche nel periodo di pregressa sottoposizione al regime detentivo differenziato;
la consumazione di reati di forte allarme sociale per i quali COGNOME o ha riportato più condanne definitive (estorsioni ed associazione finalizzata al narco traffico) o è attualmente sottoposto alla misura coercitiva con formazione del giudicato cautelare (due condanne a 30 anni di reclusione ciascuna perché ritenuto responsabile della partecipazione a due omicidi, commessi nel 2001, aggravati dal metodo mafioso, di cui uno compiuto ai danni del fratello di un collaboratore di giustizia per vendetta trasversale);
il mantenimento del ruolo apicale anche durante il periodo di detenzione con percezione di stipendio mensile, secondo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME (prima della sottoposízione al 41-bis Ord. pen.), COGNOME (fino al 2016), COGNOME (fino al 2018) e COGNOME (che ha parlato di un incontro di COGNOME successivo alla sua ultima scarcerazione nel 2022,con esponenti del “RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO“, indicati come attuali riferenti nel territorio della sua compag associativa);
l’attuale vitalità dell’organizzazione mafiosa di appartenenza, desunta dalle informative di polizia ,
Avverso l’illustrato decreto, COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, sviluppando, in un unico motivo per violazione di legge in riferimento all’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., plurime censure di seguito sintetizzate nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente respinto la tesi difensiva secondo cui il decreto ministeriale era, nullo, illegittim se non inesistente, e, comunque, inefficace perché aveva prorogato il regime differenziato dopo la scadenza della proroga immediatamente precedente. D’altra parte, che il provvedimento reclamato abbia il contenuto tipico della proroga e non costituisca “una prima applicazione del regime detentivo speciale” è confermato dalla sua durata, limitata a due anni e non a quattro e dalle precise informazioni fornite sul punto dalla Direzione del carcere interpellata dal detenuto.
L’ordinanza impugnata ha valorizzato elementi fattuali inconferenti come le condanne irrevocabili, tutte riferite a pene gia eseguite, e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOMECOGNOME COGNOME ha riferito fatti risalenti al 2002 . Ha consider attendibili le dichiarazioni del collaboratore COGNOME nonostante risulti dagli atti c
lo stesso è animato da forte risarcimento verso NOME e che quest’ultimo, di recente, lo ha denunziato per i reati di falso e calunnia contestando radicalmente di avere incontrato le persone indicate da COGNOME dopo l’ultima scarcerazione. In ogni caso, COGNOME ha esplicitamente fatto riferimento al declino del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e alla sua sostituzione con il “RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO“.
Non è stata ritenuta necessaria la dimostrazione della persistenza nel tempo del pericolo che COGNOME riallacci i contatti con le organizzazioni criminali durante la detenzione attraverso la valutazione di elementi nuovi e diversi da quelli a fondamento delle pregresse proroghe. Eppure, tale valutazione era imposta dalla peculiare condizione di COGNOME: non più sottoposto al regime differenziato al momento dell’emissione del decreto reclamato e protagonista, negli ultimi anni di carcerazione, di un percorso di risocializzazione brillante, ben descritto nella relazione di sintesi della Casa circondariale di Tolmezzo che ha dato atto della sua dissociazione dal contesto mafioso.
Non sono stati correttamente valutati i provvedimenti di ammissione al gratuito patrocinio, divenuti irrevocabili, che attestano le condizioni economiche di persona non abbiente, escludendo la percezione di somme di provenienza dal clan.
Nessuna rilevanza può essere attribuita alla recente sottoposizione al regime sorveglianza di cui all’art. 14-bis Ord. pen.
Nessuna risposta è stata fornita alle doglianze difensive in merito all’omessa considerazione del percorso di studi portato avanti dal detenuto con il conseguimento di due lauree e alla declaratoria di illegittimità dei trattenimenti d corrispondenza applicatigli durante la detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso non superi il vaglio di ammissibilità perch propone motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.
Preliminarmente va esanimata l’eccezione di natura processuale relativa alla nullità del decreto ministeriale perché intervenuto, secondo la prospettazione difensiva, dopo la scadenza della precedente proroga.
L’assunto è palesemente erroneo.
Il menzioNOME decreto non ha natura, né formale né sostanziale di proroga né mai avrebbe potuto averla in ragione della definitiva cessazione con l’espiazione della pena del rapporto esecutivo nel corso del quale era stato applicato ad COGNOME il regime differenziato, più volte prorogato fino al 7 luglio 2022. E pacifico ed incontestato che l’odierno ricorrente, dopo la perdita di efficacia dell’ultima proroga per fine pena e la conseguente remissione in libertà, era stato
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sottoposto a nuova detenzione carceraria in esecuzione di diverso titolo ovvero le ordinanze di custodia cautelare per i fatti omicidiari. In relazione alla nuova ed autonoma carcerazione è stata disposta, con il decreto reclamato in questa sede, l’applicazione del regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. sia pure per un periodo più breve di due anni, considerando in suo favore la circostanza che lo stesso era già stato sottoposto ad analogo regime. D’altra parte, il Tribunale di sorveglianza con provvedimento del 5 ottobre 2022 ha dichiarato il non luogo a provvedere sul reclamo prestato dall’odierno ricorrente avverso il decreto di proroga del 10 settembre 2021 sul presupposto che con la sopravvenuta scarcerazione esso aveva perso efficacia.
Ai fini dell’esame delle ulteriori censure è utile ricordare alcuni princip ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione.
2.1. L’art. 41-bis Ord. pen., nel tel attualmente vigente frutto delle modiche apportate daHa l.’ 15 luglio 2009, n. 94 e dal d.I., 30 aprile 2020, n. 28, stabilisce la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento ne confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti ivi menzionati allorché ricorrano ” gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” nonché “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”. Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento, cui si ritiene di dover aderire, la chiara formulazione della norma indica che, per il riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto per formulare un giudizio di responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio”, non debba essere dimostrata in termini di certezza la sussistenza dei detti collegamenti, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221 – 01; Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016 COGNOME, Rv. 266620 – 01).
Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all’esterno del carcere, i particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l’applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti
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illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mant anche dall’interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in s all’organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).
2.2. Ai fini dell’adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248).
Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un’ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite l funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione.
2.3. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel test attuale dei successivo comma 2-sexies alla verifica della “sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento” sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale.
Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all’art. 14 -ter Ord pen., sia sotto il profilo dell’esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo de rispetto – nel contenuto delle misure restrittive disposte – dei limiti del pote ministeriale: tanto quelli “esterni”, collegati cioè al divieto di incidere sul resid di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell’esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l’applicazione delle misure così dette extramuraii, quanto quelli “interni”, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e
dall’obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020).
Il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di applicazione o proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all’art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell’intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall’istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281361 – 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495 – 01). Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione, circoscritto al solo vizio di violazione di leg
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre c all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l’adozione del provvedimento, ovvero quando l’apparato argomentativo sia talmente scoordiNOME e carente nei suoi passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. Un. 28/5/2003, ric. Pellegrino, rv. 224611; Sez. I, 9/11/2004, hc.. Santapaola, rv. 230203; Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, COGNOME, rv. 226628). 1.3 E’, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, che sotto questo profilo, non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
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3. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatt argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che NOME possa continuare a svolgere il ruolo di riliev ricoperto in passato, qualora rimesso in regime penitenziario ordinario.
Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condanNOME, il ruolo apicale o comunque di rilievo ricoperto dallo stesso all’interno del sodalizio come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del suo RAGIONE_SOCIALE criminale, evidenziata dalle informative di polizia e dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, i quali, per di più, avevano rivelato che COGNOME aveva mantenuto stabili rapporti con il RAGIONE_SOCIALE mafioso di appartenenza durante i pregressi periodi di detenzione. Da tali informazioni, il Tribunale ha tratto l convinzione, nient’affatto illogica, che l’odierno ricorrente, in virtù del ruolo svo nel recente passato, possa ancora oggi rappresentare un punto di riferimento del clan, capace di mantenere collegamenti con l’esterno.
Il Tribunale ha, infine, evidenziato come ulteriore indicatore della pericolosità del detenuto e della sua attuale condivisione dei valori e dello stile di vita “mafioso la non regolarità della condotta inframuraria. In epoca recente, infatti, gli era stat applicato e prorogato una volta il regime di sorveglianza particolare in ragione della mancata adesione alle regole trattamentali. Per di più, le ultime relazioni comportamentali non avevano indicato atteggiamenti di ripensamento critico e di modifica dei rapporti con il contesto mafioso di riferimento interpretabili quanto meno in termini di dissociazione. A quest’ultimo proposito, aggiunge l’ordinanza impugnata, sono assai significative le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, il quale ha riferito che COGNOME, una volta scarcerato nel 2022, aveva incontrato, nonostante l’esiguo periodo in cui è rimasto libero, alcuni esponenti mafiosi tutt’ora operanti nel territorio di pertinenza della cosca da lui capeggiata per un lungo periodo di tempo.
A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricors si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugNOME in chiave meramente confutativa, senza adeguatamente confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, solo apoditticamente considerato come del tutto mancante o incompleto, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato. Il ricorrente, pertanto, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in
realtà a provocare una nuova – e non consentita – valutazione del merito d circostanze di fatto in termini non consentiti in questa sede.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al ca indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 3 aprile 2024.