Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sant-i.te le conclusioni del PG GLYPH ) ct»..sk GLYPH c.CA,L 49-t( Ltl >0 ifr.e)k 12 x’
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 2 marz 2023 ha respinto il reclamo introdotto da COGNOME NOME avverso il decre ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. (decreto del 22 febbraio 2022; COGNOME risulta sottoposto dal 2016).
1.1 II Tribunale, premesso che COGNOME NOME risulta in espiazione della pe di anni 14 e mesi 8 di reclusione per associazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed altro, d ampia premessa di inquadramento giuridico dell’istituto, evidenzia in sintesi
il ruolo apicale ricoperto da NOME NOME nella RAGIONE_SOCIALE di stamp RAGIONE_SOCIALE cosca COGNOME (specie dopo l’arresto di NOME COGNOME, come ricostru nella sentenza del 2021 relativa al processo Eclissi), operante in Gioia Tauro e in altri luoghi del territorio nazionale ;
la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, attestata informative di polizia giudiziaria acquisite agli atti, con recenti arresti di operati nel 2021 e nel 2022;
l’assenza di indicatori di effettivo ravvedimento, con condotta carceraria sempre regolare.
Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità di NOME mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza, capacità 14 attenuatasi per effetto del tempo trascorso in detenzione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo d difensore – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione circa la perdurante pericolosità del ricorrente e ci capacità di mantenere i contatti con il contesto di provenienza.
2.1 II Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi d reclamo e avrebbe erroneamente ritenuto di dover realizzare un mero controllo legittimità sui contenuti del decreto ministeriale.
Si era evidenziato, in particolare, che era stato prospettato il ‘ridimensiona delle originarie accuse proprio in occasione della decisione del proce denominato Eclissi, sicchè non poteva parlarsi dello svolgimento di un ruolo di vertice della cosca RAGIONE_SOCIALE in capo al COGNOME.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe operato un reale vaglio critico sui contenu decreto ministeriale, con mera riproposizione della biografia criminale del Cim e senza valorizzare spunti di ‘attualizzazione” della pericolosità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consent o comunque generici.
3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato d all’art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta car motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di u testo del tutto sfornito dei requisiti minimi ch logicità e aderenza ai dati c acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustifícaltivo della dec Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutament indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di manten di contatti tra il COGNOME ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui
sono maturati i fatti giudicati.
3.2 Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE, cosca che risulta essere ancora operativa, per come esposto ampiamente nella decisione.
A ciò si è aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori di abb di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina – sul piano logic persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’ester
Vi è pertanto motivazione specifica sul punto, ripreso nei motivi di ricorso, qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di a del percorso argomentativo.
3.3 Va altresì precisato che il riferimento ad un mero controllo di legittimi parte del Tribunale, pur presente nella decisione impugnata, vitiatur sed non vitiat (essendo evidente che il controllo giurisdizionale del Tribunale è control merito, sulla valenza indicativa dei fatti posti a base del decreto ministeri chiave di verifica della capacità o meno del soggetto di mantenere i contatti gli ex sodali). Al contempo va ribadito che la misura «trattamentale»
essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giunisdizionale differi di cui all’art. 41 bis ord.pen. – realizza finalità preventive (si veda, sul punt quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento a immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifi apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti contesto criminale di provenienza.
La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazio libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (de dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relati personalità) che legittima l’adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimen esterni.
3.4 La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribad in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso COGNOME cont Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (a 150) che : La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza – piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell’imposizione delle misure (cfr. paragraf sopra)
Trattasi di finalità di per sè ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto cr di provenienza.
Sempre nella citata decisione COGNOME contro Italia si ribadisce – al par della sentenza – la compatibilità tra il modello differenziato di trattamen detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all’art. sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazio proroga : La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibili valutare il regime di cui all’art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l’imposizione del regime dà luogo a problemi ai sensi dell’articolo 3 neppure quando è stato imposto lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, RAGIONE_SOCIALE, citata sopra; COGNOME, citato sopra; COGNOME v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e COGNOME c. Italia
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(dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantem affermato che, nel valutare se l’applicazione estesa delle restrizioni di sezione del regime di cui all’art.41 bis raggiunge la soglia minima di gr necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso’ che comporta, l’altro, accertare se il rinnovo o l’estensione delle restrizioni conte giustificata o no (vedi RAGIONE_SOCIALE, citata sopra, § 64; COGNOME, citata sopra, § 21; COGNOME, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e COGNOME, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, COGNOME c. Francia , n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) .
Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazi o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento de perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che presupporrebbe l’individuazione di un effettivo contributo arrecato all’attivi gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.
3.5 Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell’ambito de indubbiamente incide l’intensità pregressa del ruolo associativo rite sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713).
Ciò consente di ritenere non sindacabile il giudizio formulato dal Tribunal ragione della intensità del ruolo svolto, in passato, dall’attuale ricorr contesto criminale, in una con l’assenza di indicatori di ravvedimento.
Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta il – in quanto tale – ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, po attraverso l’adozione del regime differenziato si riduce la frequenza regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali ‘veico di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni po «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima esperienza – elevata a parametro normativo di conformazione del trattament carcerario – che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione d soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, cap
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alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato t (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipi incriminazione di cui all’articolo 416 bis cod.pen.).
3.6 Circa tale aspetto, va peraltro rilevato che la difesa del ricorrente pros modo del tutto generico l’avvenuto ‘ridimensionamento’ del ruolo svolto dal RAGIONE_SOCIALE nel sodalizio di riferimento, il che impedisce di ritenere ammissibile simile di censura.
3.7 II ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per le ragioni sinora esp Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod.proc.p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della caus inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore dell cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente