Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6977  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG L .T  GLYPH , AL@ C  GLYPH i.. r-ce.  GLYPH zìk – ott (
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 16 febbra 2023 ha respinto il reclamo introdotto da COGNOME NOME avverso il decr ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. (decreto del 9 febbraio 2022).
1.1 Il Tribunale, premesso che COGNOME NOME (in espiazione della pe dell’ergastolo per i delitti di associazione di stampo mafioso, omicidio ed risulta sottoposto al regime differenziato a far data dal 18 febbraio 2016, ampia premessa di inquadramento giuridico dell’istituto, evidenzia in sintesi :
il ruolo di vertice ricoperto da COGNOME NOME nella organizzazione mafiosa riferimento in Oppido Mamertina;
la perdurante operatività del gruppo criminale di cui sopra, attestata informative di polizia giudiziaria acquisite agli atti e nel parere della Dda di Calabria;
l’elevato livello di pericolosità del detenuto, suffragato dal lungo peri latitanza intercorso tra il 2009 e il 2016;
 l’assenza di segnali di ravvedimento, con condotta carceraria non sempr regolare. GLYPH (2-z7
Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità del COGNOME di mantenere co con il contesto criminale di provenienza, capacità non attenuatasi per effett tempo trascorso in detenzione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo d difensore – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge ed assenz di motivazione circa la perdurante pericolosità del ricorrente e circa la capac mantenere i contatti con il contesto di provenienza.
2.1 II Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi d reclamo e avrebbe erroneamente ritenuto di dover realizzare un mero controllo d legittimità sui contenuti del decreto ministeriale. Detto decreto aveva, per meramente riproposto la biografia criminale del detenuto, senza evidenzia concreti elementi di attualizzazione della pretesa pericolosità.
Si era evidenziato, sul tema, che nel recente processo NOME il COGNOME è assolto, il che contrasta con le affermazioni contenute nel decreto ministeria Tribunale ha omesso di vagliare tale elemento di conoscenza.
Si ritiene dunque incompleta la motivazione espressa nel provvedimento impugNOME e si contesta che da vicende avvenute durante la detenzione poss effettivamente dedursi la perdurante possibilità del COGNOME di mantenere i con con il contesto di provenienza.
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato d all’art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) .
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Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l’assoluta car motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati c acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della deci
3.2 Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamen indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di manten di contatti tra il COGNOME ed il contesto criminale di tipo associativo nel cu sono maturati i fatti delittuosi in espiazione.
Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell’ambito della organizzazione di stampo mafioso operante in Oppido Mamertina , organizzazione che risulta essere ancora operativa, per come congruamente esposto nella decisione.
A ciò si è aggiunta la considerazione della pregressa latitanza, aspett testimonia la capacità criminale del soggetto e la esistenza di reti relazionali a favorirne la impunità. E’ stata inoltre esaminata la condotta tenuta dura periodo detentivo che, al di là della valenza delle condotte rilevanti sul disciplinare, non ha mostrato l’avvenuta emersione di ravvedimento.
Non può dunque affermarsi l’assenza di profili argomentativi sui punti rilevanti sostenere la decisione.
3.3 Va altresì precisato che il riferimento ad un mero controllo ‘esterno’ da del Tribunale di Sorveglianza, pur presente nella decisione impugnata, vitiatur sed non vítiat (essendo evidente che il controllo giurisdizionale del Tribunale è contro di merito, sulla valenza indicativa dei fatti posti a base del dec:reto ministe chiave di verifica della capacità o meno del soggetto di mantenere i contatti gli ex sodali). Al tempo stesso va ribadito che la misura «trattament essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giurisdizionale differ di cui all’art. 41 bis ord.pen. – realizza finalità preventive (si veda, sul punt quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento a immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifi apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009) tese alla inibizione di contatti contesto criminale di provenienza.
La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazio libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (de dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relati personalità) che legittima l’adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimen esterni.
3.4 La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribad in modo significativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso COGNOME cont Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (a 150) che : La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza – piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell’imposizione delle misure (cfr. paragraf sopra) . Trattasi di finalità di per sè ritenuta – dalla stessa Corte di – non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necess particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzi contesto criminale di provenienza.
3.5,Sempre nella citata decisione COGNOME contro Italia si ribadisce – al par della sentenza – la compatibilità tra il modello differenziato di trattamen detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all’art. sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazio
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proroga : La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibili valutare il regime di cui all’art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l’imposizione del regime dà luogo a problemi ai sensi dell’articolo 3 neppure quando è stato imposto lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, NOME, citata sopra; COGNOME, citato sopra; COGNOME v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e COGNOME c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantem affermato che, nel valutare se l’applicazione estesa delle restrizioni di sezione del regime di cui all’art.41 bis raggiunge la soglia minima di gr necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 3, la durat essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso, che comporta, l’altro, accertare se il rinnovo o l’estensione delle restrizioni conte giustificata o no (vedi RAGIONE_SOCIALE, citata sopra, § 64; COGNOME, citata sopra, § 21; COGNOME, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e COGNOME, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, COGNOME c. Francia , n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) .
3.6 Resta pertanto immutata la tesi secondo cui in sede di applicazione o proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perduran condizione di ‘affiliato’ al gruppo criminoso (dato che ciò presupporre l’individuazione di un effettivo contributo arrecato all’attività del medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da ragionevolmente presumere la riattivazione dei contatti con la realtà criminal provenienza, in ipotesi di sottoposizione del detenuto al regime ordinario. corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario, fondata su para cognitivi che ben possono fondarsi sulla particolare intensità del ruolo associ pregresso (svolto prima della detenzione) e sull’assenza di segnali obiett ravvedimento.
In tal senso, la valorizzazione degli indicatori enumerati nella decisione impug (tra cui la lunga latitanza) soddisfa i parametri legali di riferimento e r tutto irrilevante – ai fini qui in rilievo – la indicata assoluzione del Fer recente giudizio.
3.7 Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 8 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente