Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31002 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il 11/07/1971
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024 in relazione all’ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato applicato a NOME COGNOME.
Considerato che il motivo unico proposto (violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.) è riproduttivo di profili di censura già vagliati dal Tribunale e, comunque, inerente alla motivazione svolta, a fronte di ricorso consentito solo per violazione di legge.
Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, t da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione di riferimento, la perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate) da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali, sintomatici di attualità del pericol collegamenti con l’ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente.
Rilevato, infatti, che l’ordinanza illustra, con giustificazione che non è apparente o mancante, il profilo della permanenza all’attualità della pericolosità del condannato, posto che il Tribunale di Roma segnala l’acclarata, perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, confermata anche da ulteriori indagini che hanno condotto alla adozione di ordinanza di custodia cautelare, nel novembre del 2022, a carico di numerosissimi soggetti indiziati di far parte di
associazione a delinquere di stampo camorristico, con condotta dall’aprile 2016 e perdurante, gruppo operativo formato da un cartello di diverse famiglie camorriste tra cui quella omonima che vede, tra i destinatari del titolo custodiale, diversi componenti della famiglia COGNOME (v. p. 9 e ss. ove si fa riferimento anche a successiva ordinanza cautelare del 2023 di cui sono destinatari anche i figli del ricorrente, relativa all’attività del cartello nel settore del traffic stupefacenti).
Ritenuto, inoltre, che il provvedimento illustra in modo esauriente la mancata dissociazione del ricorrente (v. p. 10 e ss.) e che, comunque, il lamentato travisamento di fonti istruttorie non è vizio ammissibile nella presente sede, essendo limitato il ricorso per cassazione a violazione di legge quale vizio deducibile.
Rilevato, infine, che non si illustra, specificamente, la decisività delle fonti istruttorie che si indicano come non ammesse ed indicate a p. 3 del ricorso (in particolare con riferimento alla registrazione integrale di un colloquio).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 giugno 2025