Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17539 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17539 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 07/07/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., disposto nei suoi confront dal Ministro della Giustizia con decreto del 24 maggio 2021.
1.1. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, il regime detentivo speciale in questione è giustificato da una pluralità di elementi contenuti nel decreto ministeriale, riconducibili all’inserimento del reclamante in posizione di rilie nell’ambiente della criminalità organizzata di matrice camorristica e particolare del RAGIONE_SOCIALE‘ egemone nel territorio di Torre Annunziata e dedito, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti ed alla commissione di reati in dann degli imprenditori locali. Inoltre, a confermare l’esistenza e l’attuale operativ dell’organizzazione criminale (caratterizzata da una forte componente familistica), sono intervenute varie attività investigative a partire da quella storica denominata ‘Mano Nera’ e quella del 2020, che ha rivelato l’esistenza di una struttura locale denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che, attraendo nelle proprie fila esponenti ed affiliati del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ne prosegue l’attività di illecito controllo sul territorio.
Inoltre, la particolare pericolosità di NOME COGNOME può desumersi dalla sua posizione di rilievo nel gruppo criminale guidato dal cugino NOME COGNOME e dalla condanna irrevocabile inflittagli dalla Corte di appello di Napoli per associazione finalizzata dal traffico di stupefacenti con l’aggravante ex art.7 1.203/91, nonché dalle sue numerose violazionet delle prescrizioni della sorveglianza speciale cui era sottoposto prima della detenzione.
Quanto poi alla attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE camorristico, il Tribunale ha osservato che esso si rileva dalle varie informative allegate e richiamate nel decreto ministeriale e che il pericolo di un riallaccio dei legami con il gruppo d parte del detenuto, se non mantenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen., è confermato dal forte carattere familiare del sodalizio.
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att proc. pen.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art.41-bis Ord. pen. con riferimento all’art.125 cod. proc. pen.
2.1. In sostanza, COGNOME lamenta l’assenza di una articolata COGNOME motivazione concretamente riferibile alla sua effettiva posizione, essendo stato solo riportato i
contenuto del decreto ministeriale impugnato senza verificare, nel merito, la legittimità dello stesso provvedimento.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza sarebbe illogica, contraddittoria ed inconferente rispetto alla sua posizione, non illustrando i concreti elementi da cui desumere l’ attuale pericolosità e la persistenza dei suoi legami con la criminalità organizzata di stampo camorristico e, in particolare, con il RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si sarebbe assolutamente confrontato con le censure difensive ed avrebbe disatteso le emergenze processuali, che non consentivano di formulare un giudizio di attualità dei collegamenti con il citato gruppo camorristico, attesa l’inconsistenz degli elementi sintomatici richiamati nella decisione censurata ed il lungo periodo di detenzione patito, risultando egli ininterrottamente sottoposto al regime detentivo speciale controverso da alcuni anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di applicazione o di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen., è stabilito dal comma 2-sexies della stessa norma, in base al quale il procuratore generale presso la corte di appello, l’internato ovvero il difensore de detenuto possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta, quindi, che il controllo di legittimità riguardi l’inosservanza di disposizioni di l sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., in forza del quale il Tribunale di sorveglianza, sul reclamo presentato dal detenuto, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al secondo comma.
Ne consegue che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611), comprende, oltre all’ipotesi di provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovv
dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
A tali ipotesi devono equipararsi i casi nei quali le motivazioni de provvedimento relativo al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. siano illogiche e non coordinate tanto da non spiegare le ragioni che hanno giustificato la decisione relativa al regime detentivo speciale controverso (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035).
Va al contrario escluso che le violazioni di legge, censurabili in questa sede, comprendano i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242797; Sez. 1, n. 43010 dell 11/10/2005, COGNOME, Rv. 232706; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230303).
Questa Corte di legittimità ha affermato, al riguardo, il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41-bis Ord. pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decret di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248;in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 22721 del 26/3/2013, COGNOME, Rv. 256495).
Premesso quanto sopra, il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME sebbene formalmente denunci il vizio di violazione di legge, tende in realtà a una rivalutazione, n merito, degli elementi di giudizio posti a fondamento dell’ordinanza censurata, che risultano conformi alla previsione dell’art. 41-bis Ord. pen.
3.1. Invero il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato, in modo congruo e non contraddittorio, l’insieme delle informazioni poste a fondamento del decreto ministeriale di proroga sopra indicato, rispetto al quale si è confrontato con motivazione coerente e conforme rispetto al citato art. 41-bis Ord. pen., evidenziando il ruolo di rilievo ricoperto dal ricorrente nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tuttora attivo e operativo nella frangia locale denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ come evidenziato dalle indagini svolte nel 2020, che ne hanno
confermato l’operatività proprio nel territorio di Torre Annunziata, il suo stret legame parentale con i vertici del gruppo nonché la sua condanna per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Né il periodo di carcerazione, sino ad oggi maturato dal ricorrente , possiede una valenza decisiva, ai fini del vaglio del decreto di proroga controverso, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., dovendosi valutare la posizione consortile dell’odierno ricorrente in un più vasto ambito prognostico, rispetto a quale assumono rilievo differenti indicatori sintomatici, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collega con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di u sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, COGNOME, Rv. 253713; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912; Sez. 1, n. 14551 del 3/3/2006, COGNOME, Rv. 233944).
Tutti questi elementi, complessivamente valutati, non consentono di ritenere attenuato il giudizio di pericolosità sociale sotteso all’originaria applicazione d regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., vista l’importanza del contributo fornito dal reclamante al sodalizio in esame ed i suoi legami di natura parentale con i vertici dello stesso.
Pertanto, le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Roma appaiono conformi al compendio informativo acquisito nei confronti di NOME COGNOME e rispettose dei parametri affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., secondo cui: «Ai fini della proroga del regime di detenzione differenziata ai sensi dell’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non è necessario l’accertamento della permanenza dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 47521 del 2/12/2008, COGNOME, Rv. 242071; in senso sostanzialmente conforme,
anche Sez. 1, n. 18791 del 6/2/2015, Caporrino, Rv. 263508; Sez. 1, n. 5842 22/1/2008, Lioce, Rv. 242784).
3.2. Da ultimo si nota che il Tribunale di sorveglianza, in modo coerente desunto un altro elemento a conferma dell’attuale giudizio di pericolosit percorso inframurario di NOME COGNOME caratterizzato, allo stato, unicament un generico avvio di riflessione rispetto al proprio trascorso deviante.
Il ricorso deve, quindi, respingersi e il ricorrente va condan pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Così deciso il 24 febbraio 2023.