Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28619 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclus:orl de!la PG, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il D.M. 15 settembre 2022, con cui è stata prorogata per due anni la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
La proroga è stata disposta sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa persistente operatività, attestata da recenti esiti processuali, RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa di cui il condanNOME ha fatto parte – la cosca «RAGIONE_SOCIALE», operante in Taurianova – e RAGIONE_SOCIALEa posizione qualificata da lui rivestita, in sinergia con NOME COGNOME, in seno a detta compagine, per conto RAGIONE_SOCIALEa quale ha curato la gestione RAGIONE_SOCIALEa cassa, nonché il raccordo con il capo indiscusso del clan, NOME COGNOME, arrestato nel 2016 dopo avere trascorso un ventennio in latitanza, ed esercitato poteri deliberativi ed autorizzativi coerenti con la posizione gerarchica che gli viene tuttora riconosciuta,
Il giudice a qua ha, altresì, rilevato che dall’osservazione penitenziaria non sono emersi, in COGNOME, elementi sintomatici di autentica rielaborazione critica del proprio vissuto delinquenziale né, tantomeno, di dissociazione o di acquisizione di valori di legalità.
NOME COGNOME propone, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ricorso per Cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, preceduto dalla riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 2, 113 e 177 Cost. ed in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione all’autorità amministrativa, anziché a quella ordinaria, del potere di applicare il regime detentivo differenziato, che, suo modo di vedere, costituisce, nella sostanza, una vera e propria misura di prevenzione personale.
Si duole, in specie, RAGIONE_SOCIALE‘immotivato ed ingiusto rigetto, da parte del Tribunale ai sorveglianza, RAGIONE_SOCIALEe richieste istruttorie da lui formulate, finalizza precipuamente, alla verifica RAGIONE_SOCIALEa possibilità che le informazioni raccolte a suo carico afferiscano, almeno in parte, a soggetti suoi omonimi.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato.
La questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta dal ricorrente con specifico riferimento all’attribuzione all’autorità amministrativa, anziché a quella giudiziaria, del potere di adottare provvedimenti, di applicazione e di proroga, di sottoposizione ad un regime detentivo che si traduce, nella sostanza, in una misura di prevenzione personale, è stata, ancora in tempi relativamente recenti, esaminata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, LiOri, Rv. 279792 – 01) che, sulla scia di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010, ne ha dichiarato – in linea con quanto statuito da numerose, precedenti decisioni, i cui contenuti ha espressamente e dettagliatamente richiamato – la manifesta infondatezza.
I giudici di ieaittimità hanno svolto, in proposito, argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, affermando, in conclusione, che non sussiste «anche secondo la giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALEa Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l’adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l’allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l’esterno del carcere) e i contenuti RAGIONE_SOCIALEa citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea RAGIONE_SOCIALEa misura, l’esistenza per il detenuto di spazi minimi e inconnprimibili di relazionaiità e i controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici de provvedimento oricinario e RAGIONE_SOCIALEe eventuali sue proroghe e sulla tipologia RAGIONE_SOCIALEe limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294 – 01).
Per quanto concerne il dedotto vizio di legittimità, va detto che, come, da ultimo, ricordato da Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258, Cospito, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazione o proroga del regime carcerario differenziato di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segNOME dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l’ambito dei vizi deducibili avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
125 cod. proc. oen., i casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l’applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628),
A differenza, pertanto, RAGIONE_SOCIALEa verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittoriet RAGIONE_SOCIALEa motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva.
Tale limite ai sindacato di legittimità comporta, inoltre, l’impossibilità stigmatizzare l’omessa enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali il tribunale non abbia ritenuto riievanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME, che è stata esaminata alla luce RAGIONE_SOCIALEe note informative trasmesse dal RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice a quo ha evidenziato l’attuale operatività RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa di appartenenza, il potente clan «RAGIONE_SOCIALE», la cui azione risulta diffusa, aggressiva e violenta, ed al cui interno NOME COGNOME ha rivestito posizione apicale,
Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all’attualità dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di COGNOME e dalla sua posizione di vertice nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa societas sceleris, che rende concreto il pericolo che egli, se inserito nel circuito penitenziwio ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali.
Ciò, anche in virtù del fatto – da tempo emerso nell’esperienza investigativa e giudiz ar a – che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi
ricopre un ruolo qualificato, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione RAGIONE_SOCIALEa personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione ancora operativa sul territorio.
Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo che la supporta, i’ordinanza impugnata appare rispettosa tanto RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali quanto dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue cne i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova – non consentita – valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, nonché allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione RAGIONE_SOCIALEe pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza.
Palesemente generica appare, del resto, la doglianza del ricorrente che si appunta sul rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta istruttoria da lui avanzata – finalizzata all’audizione di un ufficiale di p.g. che, sostiene, avrebbe potuto chiarire se ed in quale misura le informazioni sottese all’emissione del decreto ministeriale di pi oroga possano essere, eventualmente, riferite ad uno dei soggetti, suoi omonimi, che sono risultati coinvolti nelle investigazioni – che il Tribunale ai sorveglianza ha giustificato, nel fisiologico esercizio dei propri poteri, in ragione (cfr. pag. 5 del provvedimento impugNOME) RAGIONE_SOCIALE‘assenza di rischi o equivoci di sorta e RAGIONE_SOCIALEa compiuta e sicura identificazione di COGNOME e non già di una radicale incompatibilità tra il procedimento susseguente alla proposizione dei reclamo e lo svolgimento di attività istruttoria.
Per e esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa de ammende.
Così deciso il 20/02/2024.