Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOMEL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 12 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 28/03/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell’art. 41bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell’applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale di cui all’art. 2, comma 2bis, I.n. 279/2002; co4.
Ritenuto che b/i motivi di ricorso s, lamentar:e che gli argomenti difensivi sarebbero stati «sviliti nel provvedimento impugnato»; che il Tribunale avrebbe articolato passaggi motivazionali generici; che non avrebbe valutato adeguatamente le condotte processuali e i chiarimenti forniti dal COGNOME circa i fatti addebitatigli nei procedimenti a suo carico; che non avrebbe tenuto conto degli esiti assolutori di altri procedimenti a suo carico e della recente separazione dalla moglie con rescissione dei suoi pregressi legami familiari; nella sostanza si denunciano vizi di motivazione;
che ai sensi dell’art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01);
che «nella nozione di violazione di legge per cui soltanto è proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza (art. 41-bis, comma 2-sexies, della legge n. 354 del 1975, cd. ordinamento penitenziario) deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla quale vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti priva dei requisit minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione» (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Rv. 226628-01), ma «non costituisce violazione di legge,
unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Rv. 260805-01);
che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912);
che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul ruolo apicale del COGNOME nella cosca, sia sulla sua capacità criminale, sia sull’assenza di elementi nuovi rassicuranti sulla rescissione dei suoi legami con la criminalità a nulla potendo valere la separazione dalla ‘124.41 u.k moglie, a fronte della reiterata e non credibileVdi non avere avuto alcun ruolo nell’organizzazione, sia infine sulla perdurante operatività del sodalizio criminale ricavate dalla documentazione investigativa acquisita;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così i ‘so il 26 settembre 2024