Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35287 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABRUZZESE NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
lettellg -g -F -k itit le conclusioni del PG ‘421 eS·Vg -Ikoc2N; c15,1mb.-v.)..1/4.5.),.Z.,Ig.:c,’.kjir- udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; e. Nre- GLYPH c>;., Cèr’zi GLYPH
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il decre ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indica decreto ministeriale – ruolo di vertice già assunto dal detenuto nel g criminale di ‘ndragheta denomiNOME “RAGIONE_SOCIALE“, piena operatività del sodalizio e intatta sua capacità di controllo del territorio persistente capacità del d di interagire con gli esponenti del clan ancora in libertà nonostante la detenzione, (con peculiare riferimento ai contenuti dei colloqui nell’anno 2 con i familiari, dimostrativi dell’interesse di conoscere le vicende proces RAGIONE_SOCIALE affiliati) – e li ha giudicati adeguatamente sintomatici ai mantenimento del regime speciale di restrizione.
COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia, ricorre cassazione, denunciando – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. pen. – la contraddittorietà e la illogicità della motivazione.
L’ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – si connoterebbe per sua estrema genericità e per la omissione di riferimenti individualizza pregnanti e specifici rispetto alla posizione del ricorrente, così da poter qualificata come motivazione apparente.
E, difatti, il Tribunale di sorveglianza, anziché confrontarsi con le ce sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli elementi fondanti proroga fossero generici, avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenu nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodal criminale di appartenenza, trascurando altresì di verificare l’attualità pericolosità del ricorrente, detenuto dal lontano 2005.
L’ordinanza stessa si sarebbe limitata alla riproposizione della biogr penale del condanNOME, trascurando il dato che il processo cd Reset, un elemento processuale innovante rispetto al biennio dalla precedente proroga, ancora sub iudice e che nessun collaboratore di giustizia indica il ricorrente com attualmente organico al sodalizio.
Infine, è lamentata la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE esiti del trattame penitenziario che hanno portato a lusinghieri risultati sul piano della rieduca sociale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, co requisitoria scritta depositata il 10 maggio 2024, ha chiesto dichia l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato è, come tale, dev’essere dichiar inammissibile.
1.1. L’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, p ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regol trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati taluno dei gravi reati ivi menzionati.
Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione crimin terroristica o eversiva».
Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (S 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361; Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai f dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di u ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui ass primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumib dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in cors in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della v del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come que costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni crimin dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro partico modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fron un’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).
Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al perico di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un p anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, trami funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1,
del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713).
1.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni.
Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizz di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impe quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitat a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elemen sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005 Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Rv 232114-01).
In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariament cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all dell’associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenien nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamen penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sot che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221 Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 de 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912).
Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elementi che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grad incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME 253713); apprezzamento che, se accompagNOME da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza e l’e rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindaca materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 484 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628); con l’ulteriore corollario che « non costituisce violazione di legge, vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazio di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla dif
ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostene non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 3735 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
Venendo al caso che ci occupa, ritiene il Collegio che l’ordina impugnata non si sia discostata da tali principi e criteri.
2.1. Non è superfluo preliminarmente rammentare che, in tema di regime carcerario differenziato, nella nozione di violazione di legge per cui solt proponibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale sorveglianza, deve farsi rientrare anche la mancanza di motivazione, alla qua vanno ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti pr requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risu meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative d provvedimento siano così scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 37351 del 06/05/2014, Triglia, Rv. 260805; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004 Santapaola, Rv. 230303; Sez. 1, n. 449 del 4/112003, COGNOME, Rv. 226628).
2.2. Il ricorrente, pur facendo riferimento nel titolo del motivo di ri all’illogicità e contraddittorietà della motivazione, nel corpo del ricorso l l’apparenza della motivazione, così rendendo scrutinabili le doglianze contenute che sono, comunque, manifestamente infondate.
Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, infatti, l’ordinanza non trascurato il ragioNOME apprezzamento dei presupposti di legge, rilevanti ai del giudizio da rendere, correttamente individuati.
La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragio della decisione, ha: i) illustrato la posizione apicale assunta dal ricorr clan di riferimento (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ?f, secondo quanto già giudizialmente accertat ii) evidenziato , poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell’ambito territor riferimento; iii) rimarcato la significatività delle conversazioni interc occasione dei colloqui con i familiari, dimostrative dell’interesse delle vi processuali dei sodali.
Tale motivazione non è scalfita dalle censure genericamente confutative contro-valutative, ovvero incidenti su circostanze non decisive, indicate ricorso.
In particolare, nessun rilievo si può attribuire all’asserito esito favorev percorso risocializzante del condanNOME, alla stregua delle contrarie circosta richiamate a p. 2 dell’ordinanza impugnata – che COGNOME continua
riconoscere la propria responsabilità per i soli reato “comuni”, negando o coinvolgimento nei reati di omicidio e associativo e che abbia serbato u condotta non del tutto regolare (si vedano i due procedimenti disciplinari inosservanza agli ordini, nel febbraio e maggio 2023).
Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impugnata sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna effet violazione di legge ad altro titolo, deve essere conseguentemente dichiar inammissibile.
A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann ricorrente al pagamento delle spese processualie – per i profili di colpa con all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somm favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapport alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente