Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27795 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il 22/06/1957
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto, con separati atti da ciascuno dei due difensori del condannato, avverso l’ordinanza del 13 marzo 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 16/11/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell’art. 41 -bis Ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell’applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale;
Ritenuto che nell’atto a firma dell’avv. COGNOME sono formulate censure in unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. che lamentano la violazione dell’art. 41 -bis Ord. pen. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’omessa valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale e della carenza della motivazione;
che, anche, nell’atto a firma dell’avv. COGNOME, pur richiamando vizi di cui all’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., ci si duole della mancata valutazione della pericolosità del condannato al momento in cui è stata disposta la proroga;
che ai sensi dell’art. 41 -bis, comma 2 -sexies, Ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01);
che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2 – bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); sicché, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca e sull’assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque a comportamenti inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; (-
che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di
mantenere i collegamenti con l’associazione, ancora composta da soggetti legati a Zagaria, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale; di contro gli
atti di impugnazione propongono una rivalutazione del complesso vissuto criminale del condannato e un’alternativa ricostruzione delle vicende della sua
cosca fino all’attualità;
Per queste ragioni, il ricorso, che peraltro è esperibile, in casi come quello in oggetto, solo per violazione di legge, deve essere dichiarato inammissibile,
con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente