Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39655 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
da:
sul ricorso proposto
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 22/05/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 10/04/2023 con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., come modificato dalla legge n. 94 del 15/07/2009, la sospensione dell’applicazione delle regole del regime intramurario ordinario per anni due, prorogando il preesistente regime speciale;
Ritenuto che con unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. si lamenta violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell’omessa valutazione dell’attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale e della carenza della motivazione;
che ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene «il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Rv. 281361-01);
che tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912); sicché, a fronte di un’adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca e sull’assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque a comportamenti inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga;
che nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi sia sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione, ancora composta da soggetti legati a
COGNOME, sia sulla perdurante operatività del sodalizio criminale (cfr. pagg. 3 e 4); di contro il ricorso ripropone una rivalutazione del complesso vissuto criminale del condannato e un’alternativa ricostruzione delle vicende della sua cosca fino all’attualità;
che anche l’avvenuta dissociazione è stata oggetto di apprezzamento e il provvedimento impugnato ha evidenziato come già in altre decisioni giurisdizionali (le cui motivazioni venivano condivise) l’isolata condotta processuale di una confessione resa in relazione ad alcuni fatti a lui contestati, non accompagnata da una complessiva collaborazione, risulta inidonea dare dimostrazione della recisione dei pregressi e radicati legami con l’organizzazione criminale;
Per queste ragioni, il ricorso, che peraltro è esperibile, in casi come quello in oggetto, solo per violazione di legge, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Congi9if f er sore