Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2529 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 16/07/1971
avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME detenuto in regime di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME altresì supportato da memoria difensiva successivamente depositata – che ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 41 bis ord. pen. e vizio di motivazione in ordin alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Rilevato che lo stesso difensore ha invocato la trattazione in udienza pubblica, non possibile per il tipo di ricorso, per il quale è sempre prevista l’udienza camerale non partecipata.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (si veda Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221).
Rilevato che il Tribunale ha sufficientemente motivato al riguardo, richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l’elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di vertice all’interno della ‘ndrangheta e segnatamente della cosca COGNOME “COGNOME“, storicamente alleata con la cosca COGNOME “COGNOME“, protagonista, con la contrapposta cosca “RAGIONE_SOCIALE“, della faida che provocò due stragi nel 2006 e nel 2007, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerati i gravi delitti commessi anche recentemente dai membri della sua famiglia, oltre che da quelli di NOME COGNOME, sua moglie, figlia del capo storico della cosca dei Pell “COGNOME“, c) la persistente vitalità della cosca di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalla serie di indagini e di procedimenti riguardanti membri della famiglia COGNOME e COGNOME, condannati per traffico internazionale di stupefacenti, d
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l’assenza di resipiscenza da parte di COGNOME che non risulta avere posto in essere comportamenti tali da farne ipotizzare un distacco dal clan di riferimento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede, in cui si può denunciare la sola violazione di legge – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.