Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35291 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettefser — Un le conclusioni del PG,C’le…..xch”….-k- yne–: c AA1 ,
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avanzato da NOME COGNOME avverso il decreto ministerial proroga della sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui al 41-bis Ord. pen.
L’ordinanza ha riepilogato gli indici di pericolosità qualificata indica decreto ministeriale e, segnatamente: i) il ruolo di vertice assunto dal det nel gruppo criminale di camorra denominato “RAGIONE_SOCIALE“, per il quale ha commesso diversi omicidi e gestiva il traffico degli stupefacenti, ruolo atte fino al 2020; il) la piena operatività del sodalizio e la sua inalterata cap controllo del territorio di Ercolano, inferito dalle numerose e recenti opera giudiziarie indicate nel decreto ministeriale segnalate dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE Napoli che, pur non riguardando personalmente il ricorrente in prima persona attestano che il gruppo non è affatto disarticolato; iii) l’assenza di elem dissociazione, poiché i pur intercorsi colloqui con la DNA non hanno prodott alcun elemento valutabile favorevolmente, tanto che la DNA si è espressa i senso favorevole all’applicazione del regime differenziato.
Tali elementi sono stati, dunque, giudicati adeguatamente sintomatici ai f della sottoposizione al regime speciale di restrizione.
NOME, con il ministero dei suoi difensori di fiducia AVV_NOTAIO Accorretti, ricorre per cassazione, denunciando – ai se dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. GLYPH la violazione del citato art. 41-bis e il vizio di motivazione apparente.
L’ordinanza impugnata – secondo la tesi difensiva – anziché confrontarsi co le censure sollevate in sede di reclamo, miranti a evidenziare come gli eleme fondanti la proroga fossero generici e in parte smentiti dalle risultanze in avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeria e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenu mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenen trascurando altresì di verificare l’attualità della pericolosità del ricorrente
A fronte delle circostanze evidenziate dal reclamante (risalente presenza s territorio del ricorrente, detenuto dal 2010; assenza di notizie circa l’ operatività del clan RAGIONE_SOCIALE – non rilevandosi né nel decreto ministeri né nel carteggio del Dap vicende successive al 2016 – e di incriminazio successive all’inizio della detenzione; indicazioni da parte della DDA di Napol punto di indagini in corso sulle propalazioni di danese; contenuto neutro parere della DDA in data 28 dicembre 2023; infine condotta carceraria regolare)
il Tribunale si sarebbe limitato alla sterile riproposizione della biografia del condannato, replicando a dette censure in modo apodittico e assertivo.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto c requisitoria scritta depositata il 5 aprile 2024, ha chiesto il rigetto del ri
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato.
1.1. L’art. 41-bis Ord. pen. disciplina, nei commi 2 e seguenti, l’adozione del provvedimento ministeriale di sospensione temporanea, totale o parziale, pe ragioni gravi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regol trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti condannati o imputati taluno dei gravi reati ivi menzionati.
Le citate disposizioni richiedono, a tal fine, il riscontro di «elementi far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione crimin terroristica o eversiva».
Si esige, al riguardo, secondo la costante giurisprudenza di legittimità ( 1 n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 282361; Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495; Sez. 1, n. 46013 del 29/10/2004, Foriglio, Rv. 230136), non già un giudizio certezza secondo i parametri dell’accertamento probatorio ai f dell’affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di u ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui ass primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumib dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in cors in tale ambito, è appropriato apprezzare in via deduttiva, nell’ottica della v del citato collegamento con la criminalità organizzata, elementi come quel costituiti dal ruolo assunto dal soggetto in quel genere di fenomeni crimin dall’ampiezza delle relazioni che ne sono conseguite e dalle loro partico modalità, con precipuo riferimento alla plausibile stabilità del legame a fron un’organizzazione malavitosa che appaia ancora presente (in tale senso, Sez. n. 305 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).
Si tratta di un accertamento prognostico del tutto particolare, poiché obiettivi perseguiti in ambito preventivo non attengono propriamente al perico di reiterazione delle medesime condotte delittuose, ma si fermano a un p anticipato momento di tutela, quello in cui ci si propone di prevenire, trami funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di
allarme, ragionevolmente riferiti ai delitti citati dall’art. 41-bis (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294; Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713).
1.2. Il medesimo art. 41-bis autorizza le proroghe del regime penitenziario differenziato, per periodi volta per volta pari a due anni.
Ai fini della proroga, ciò che va apprezzato non è tanto il concreto realizz di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata, ragione dell’elusione delle particolari disposizioni già predisposte per imped quanto più propriamente il bisogno di mantenere vigenti le prescrizioni limitat a seguito del riscontro – non necessariamente in considerazione di elemen sopraggiunti – della permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo c avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez. 1, n. 41731 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892-01; Sez. 1, n. 40220 del 20/10/2005 Parlante, Rv. 232466-01; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, COGNOME, Rv. 232114-01).
In proposito, il comma 2-bis dell’art. 41-bis indica appunto la verifica della «capacità» di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non (necessariament cumulativi né esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all’ dell’associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenien nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamen penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; mentre si sot che il mero decorso del tempo non costituisce elemento sufficiente a escludere «capacità» di cui sopra (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221 Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, COGNOME, Rv. 276720; Sez. 1, n. 2660 de 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912).
Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito, in ordine agli elemen che di volta in volta richiedono attenzione nel caso concreto, giacché in grad incidere in senso positivo o negativo ai fini della verifica del presupposto trattasi in termini di attualità (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME 253713); apprezzamento che, se accompagnato da una motivazione non apparente, in grado cioè di rappresentarne effettivamente l’esistenza e l’e rimane sottratto a censure in sede di legittimità, essendo il sindaca materia, circoscritto al profilo della violazione di legge (Sez. 1, n. 484 9/11/2004, Santapaola, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628); con l’ulteriore corollario che « non costituisce violazione di legge, vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazio di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza
abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla dif ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostene non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
L’ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e criteri.
Essa non ha trascurato il ragionato apprezzamento dei presupposti di legge rilevanti ai fini del giudizio da rendere, correttamente individuati.
La motivazione adottata, per nulla apparente, nel dare contezza delle ragio della decisione ha illustrato la posizione apicale assunta dal ricor nell’omonimo clan di camorra di riferimento (“RAGIONE_SOCIALE“) secondo quanto già giudizialmente accertato; ha evidenziato, poi, come il clan medesimo risulti, sulla base di specifici elementi citati nelle note della DNA e della DDA di Nap che, pur non riguardando personalmente il ricorrente in prima person attestano che il gruppo è ancora attivo e operativo nell’ambito territori riferimento; ha menzionato, infine, il persistente stato di associato, po colloqui preliminari finalizzati a un’eventuale collaborazione con la giustizia hanno sortito alcun esito.
Ebbene, rileva il Collegio come tale motivazione non sia scalfita da censure genericamente confutative, e controvalutative, ovvero incidenti circostanze non decisive, indicate nel ricorso.
Conclusivamente, i dati assunti a fondamento della decisione impug nata sono adeguati a sostenerla e il ricorso, che non deduce alcuna violazione di le ad altro titolo, deve essere conseguentemente respinto.
A tale esito segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore