Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18520 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18520 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo in tema di proroga del regime ex art. 41-bis /egge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) e lamenta che il Giudice specializzato, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo – miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e, comunque, smentiti dagli atti prodotti dalla difesa – avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza, trascurando altresì di calare la valutazione dell’attualità della pericolosità del ricorrente all’interno degli altri elem richiesti, quali gli esiti del trattamento penitenziario e il tenore di vita familiari del sottoposto;
Letta la memoria depositata in data 5 marzo 2024 con la quale la difesa ha chiesto la trattazione del ricorso nella Sezione ordinaria;
ritenuto che il motivo di ricorso non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell’ordinanza impugnata, che – nell’esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248) – ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza nella quale risulta inserito cori indiscusso ruolo di vertice, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati: i) il profilo criminale e il ruolo di rilevo assunto dal condannato in seno alla RAGIONE_SOCIALE emiliana di ‘ndrangheta riconducibile a quella calabrese facente capo a NOME COGNOME, dalla quale non ha mai inteso dissociarsi; ii) gli esiti delle investigazio che danno contezza dell’attuale operatività del sodalizio:. iii) l’assenza di qualsiasi revisione critica del proprio passato deviante;
ritenuto che a tale motivazione, adeguata e congrua, il ricorrente muove censure a-specifiche;
rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazion (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente