Regime 41-bis: Quando è Legittima la Proroga? La Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi fondamentali che governano la proroga del regime 41-bis, il cosiddetto ‘carcere duro’. Questa misura eccezionale, pensata per recidere i legami tra i detenuti e le organizzazioni criminali di appartenenza, è soggetta a un rigoroso scrutinio di legittimità. Il caso in esame offre importanti chiarimenti sui criteri di valutazione che i giudici devono adottare, ponendo l’accento non tanto sul ruolo formale del detenuto all’interno del clan, quanto sulla persistenza del pericolo di collegamenti con l’esterno.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un detenuto contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che aveva confermato il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime detentivo speciale nei suoi confronti. Il ricorrente, ritenuto un elemento di spicco di un noto clan operante a Napoli, contestava la decisione sostenendo di aver assunto un ruolo di marginalità rispetto al suo ambiente criminale di provenienza. La difesa mirava a dimostrare che la sua pericolosità sociale si fosse attenuata, rendendo la misura del 41-bis sproporzionata e non più necessaria.
I Principi sul Regime 41-bis Richiamati dalla Corte
La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha colto l’occasione per riaffermare la sua consolidata giurisprudenza in materia. I giudici hanno chiarito che, ai fini della proroga del regime 41-bis, l’elemento centrale dell’indagine non è la posizione gerarchica del soggetto, ma l’accertamento della sua attuale capacità di mantenere contatti con l’associazione criminale.
L’analisi deve essere condotta alla stregua di una serie di parametri oggettivi, tra cui:
* Il profilo criminale del condannato.
* La posizione rivestita in seno all’associazione.
* La perdurante operatività del sodalizio criminale.
* L’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, devono fornire indici fattuali e sintomatici di un concreto e attuale pericolo di collegamenti con l’esterno. La mera assenza di nuove condanne o l’affermazione di un ruolo marginale non sono sufficienti a neutralizzare tale pericolo.
La Persistente Operatività del Clan e il Ruolo del Detenuto
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente valutato il compendio informativo a sua disposizione. Diverse note informative, provenienti da D.N.A., D.D.A., D.I.A. e forze dell’ordine, attestavano la persistente operatività del clan di riferimento. Le numerose operazioni di polizia e gli arresti di altri affiliati nel corso degli anni confermavano che il sodalizio era ancora attivo e pericoloso. Inoltre, è stato sottolineato come il ricorrente avesse militato nel clan con un ‘ruolo di spicco’, un fattore che, pur non essendo l’unico, contribuisce a delineare un profilo di pericolosità qualificata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha concluso che il percorso argomentativo del Tribunale di Sorveglianza fosse immune da vizi. La decisione di prorogare il regime 41-bis si fondava su una valutazione completa e adeguata degli elementi a disposizione. Non è stata riscontrata alcuna erronea applicazione della legge, in quanto il giudizio si è concentrato sull’essenza della norma: prevenire che il detenuto possa continuare a impartire ordini o a comunicare con l’esterno, mantenendo così vivo il suo legame con l’organizzazione criminale. La persistenza di tale rischio, supportata da prove concrete sull’operatività del clan, ha reso la proroga una misura necessaria e legittima.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine nella gestione del regime 41-bis: la valutazione deve essere dinamica e attuale, focalizzata sul pericolo concreto di collegamenti con l’associazione. La decisione sottolinea che l’onere di dimostrare il venir meno di tale pericolo non può essere soddisfatto semplicemente invocando un ruolo meno centrale o il tempo trascorso in detenzione. Finché il sodalizio criminale è operativo e il profilo del detenuto suggerisce una capacità residua di interazione, la proroga del regime speciale rimane uno strumento fondamentale per la tutela della collettività e per il contrasto alla criminalità organizzata.
Per prorogare il regime 41-bis è decisivo il ruolo del detenuto all’interno del clan?
No, secondo l’ordinanza, il ruolo specifico (anche se marginale) non è decisivo. L’elemento fondamentale è accertare se la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale sia venuta meno o persista.
Quali elementi devono essere considerati per valutare la proroga del 41-bis?
La valutazione deve basarsi su una serie di parametri, tra cui il profilo criminale del soggetto, la posizione che rivestiva nell’associazione, la perdurante operatività del gruppo criminale e la sopravvenienza di nuove incriminazioni, che insieme indichino un’attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno.
Come viene dimostrata la continua operatività di un’associazione criminale nel caso di specie?
Nel caso esaminato, l’operatività del clan è stata dimostrata attraverso diverse note informative richiamate nel provvedimento, provenienti dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, dalla Direzione Investigativa Antimafia, dal Ministero dell’Interno e dal Comando dei Carabinieri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 7 dicembre 2023, con cui veniva respinto il reclamo di NOME COGNOME avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, emesso nei suoi confronti dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo posto a fondamento del decreto di proroga emesso dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, con cui si confrontava con una motivazione adeguata e priva di erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen., soffermandosi diffusamente sulla posizione associativa di COGNOME nel contesto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, scaturito dalla disgregazione del RAGIONE_SOCIALE Alfano, entrambi operanti a Napoli, nei quartieri di Rione Alto, Vomero, Arenella e Camaldoli.
Ferme restando tali considerazioni, non può non rilevarsi che i riferimenti difensivi al ruolo di marginalità assunto da COGNOME rispetto al suo ambiente criminale di provenienza non appaiono decisivi ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento RAGIONE_SOCIALEa sua posizione all’interno RAGIONE_SOCIALEe famiglie mafiose iblee, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini RAGIONE_SOCIALEa proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis RAGIONE_SOCIALEa legge n. 354 del 1975 è necessario accertare che la capacità del condanNOME di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, accertamento che deve essere condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, elementi tutti che devono essere considerati mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo» (Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, COGNOME, Rv. 253713 – 01).
Non è, per altro verso, possibile dubitare RAGIONE_SOCIALEa persistente operatività del RAGIONE_SOCIALE nel quale il ricorrente militava con ruolo di spicco, che risulta attestata dalle note informative richiamate nel provvedimento impugNOME, in cui si dava atto RAGIONE_SOCIALEe numerose operazioni di polizia eseguite in tale ambito associativo e del fatto che diversi sodali del ricorrente, nel corso degli anni, erano stati arrestati. Si richiamano, in proposito, la nota RAGIONE_SOCIALEa D.N.A. del 30 marzo 2023; la nota RAGIONE_SOCIALEa D.D.A. di Napoli del 15 maggio 2023; la nota RAGIONE_SOCIALEa D.I.A. del 15 luglio 2020; la nota del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 13 maggio 2021; la nota del RAGIONE_SOCIALE del 6 aprile 2023.
Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il provvedimento impugNOME appare conforme al compendio informativo acquisito nei confronti di NOME COGNOME e rispettoso