Regime 41-bis: Quando è Legittima la Proroga?
Il regime 41-bis dell’ordinamento penitenziario, comunemente noto come ‘carcere duro’, rappresenta uno degli strumenti più severi a disposizione dello Stato per contrastare la criminalità organizzata. La sua applicazione e, soprattutto, la sua proroga sono soggette a un attento scrutinio giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che governano la legittimità della proroga di tale misura, sottolineando come la valutazione debba concentrarsi sulla persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’esterno.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Proroga
Il caso in esame riguarda un detenuto, condannato per associazione finalizzata al narcotraffico, che ha presentato ricorso contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Quest’ultimo aveva respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale che prorogava l’applicazione del regime 41-bis.
Nel suo ricorso, il detenuto lamentava una presunta violazione di legge, sostenendo che non fosse stata adeguatamente verificata la perdurante operatività dell’associazione criminale. Inoltre, contestava la mancata specificazione dei soggetti con cui avrebbe potuto mantenere contatti illeciti, rendendo a suo dire la valutazione del tribunale generica e astratta.
La Decisione della Cassazione sul regime 41-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che la motivazione dell’ordinanza impugnata era immune da censure, in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva condotto una verifica corretta e puntuale dei presupposti di legge per la proroga. Il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una rivalutazione del merito della decisione, un’attività preclusa in sede di legittimità, dove il controllo è limitato alla sola violazione di legge.
Le Motivazioni: Perché il regime 41-bis è stato confermato
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte per ritenere legittima la proroga. Il Tribunale di Sorveglianza, secondo la Cassazione, ha correttamente fondato la sua valutazione su elementi concreti e significativi che attestavano l’attuale pericolosità qualificata del detenuto. Questi elementi erano:
1. Il Ruolo Apicale: Il soggetto rivestiva una posizione di vertice nell’organizzazione criminale per cui era stato condannato (operazione ‘new Bridge’). Questo ruolo implicava una fitta rete di collegamenti con importanti famiglie mafiose del Nord America, da cui riceveva ingenti forniture di cocaina destinate ai principali scali portuali europei.
2. Il Rischio Immanente di Contatti: È stato ritenuto persistente e concreto il rischio di collegamenti con le cosche attive nel suo territorio di provenienza. Tale rischio era desumibile da recenti operazioni investigative e da condanne a carico di esponenti del clan di appartenenza.
3. La Condotta Carceraria: Anche il comportamento tenuto durante la detenzione è stato un fattore rilevante. Sono stati considerati i rilievi disciplinari riportati negli anni 2017 e 2020, nonché il trattenimento di due missive nel 2018 e 2019, elementi che indicano un tentativo di non recidere i legami con l’esterno.
La Corte ha specificato che la legge (art. 41-bis, comma 2-bis) richiede, per la proroga, la dimostrazione che ‘la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale […] non è venuta meno’. Gli elementi sopra elencati, nel loro complesso, hanno fornito una prova logica e coerente di tale persistente capacità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un importante principio in materia di regime 41-bis: la valutazione sulla proroga non deve basarsi su prove di nuovi reati, ma sulla persistenza della pericolosità sociale del detenuto, intesa come capacità di mantenere legami con l’organizzazione di appartenenza. Il giudizio del Tribunale di Sorveglianza, se fondato su una logica argomentativa coerente e su elementi fattuali specifici (come il ruolo pregresso, l’operatività del clan di riferimento e la condotta intramuraria), non è suscettibile di una nuova valutazione di merito in Cassazione. La decisione riafferma che il controllo di legittimità si concentra sulla corretta applicazione delle norme e sulla logicità della motivazione, non sulla scelta tra diverse possibili ricostruzioni dei fatti.
Quando può essere prorogato il regime 41-bis?
Secondo la legge, il regime 41-bis può essere prorogato quando risulta che la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno.
Quali elementi ha considerato il Tribunale per confermare la pericolosità del detenuto?
Il Tribunale ha considerato tre elementi principali: 1) il ruolo apicale del soggetto nell’organizzazione criminale e i suoi legami con famiglie mafiose in Nord America; 2) il rischio immanente di collegamenti con le cosche attive nel suo territorio di provenienza; 3) i rilievi disciplinari e il trattenimento di missive durante la detenzione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente, sebbene formalmente presentate come ‘violazioni di legge’, miravano in realtà a una rivalutazione del merito della decisione del Tribunale di Sorveglianza, un tipo di esame non consentito in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME :NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto de Ministero della giustizia del 14/03/2023 di proroga del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, non essendo stata verificata la perdurante operatività dell’associazione finalizzata al narcotraffico (non aggravata ex art. 416 bis cod.pen), né essendo stato chiarito quali sarebbero i soggetti della stessa con la quale i condanNOME potrebbe mantenere i contatti;
Considerato che l’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen. stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno” e che l’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segNOME dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.;
Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legitt nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità della proroga, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di COGNOME: i) il ruolo apicale rivestito nell’organizzazione per cui è stato condanNOME (operazione “RAGIONE_SOCIALE“), stante la rete di collegamento del predetto con importanti famiglie mafiose del Nord America da cui riceveva ingenti approvvigionamenti di cocaina per la distribuzione nei maggiori scali portuali d’Europa; l’immanente rischio di collegamenti con le cosche che si occupano di tali importazioni e che risultano attive nel territorio di provenienza come desumibile d recenti operazioni e condanne a carico di esponenti della cosca RAGIONE_SOCIALE di Gioiosa Jonica; iii) i rilievi disciplinari riportati durante la restrizione carceraria negli anni e 2020, nonché i due trattenimenti di missive del 2018 e 2019;
Rilevato, dunque, che la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivaluta2:ione del merito della decisione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente