Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15711 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale.
Osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, che ha dedotto erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione in ordine alla persistente capacità del condanNOME di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 de 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
Rilevato che, quindi, il suddetto Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l’elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo quale elemento di primissimo piano all’interno del RAGIONE_SOCIALE, eseguendo per conto di NOME COGNOME numerose azioni armate durante la faida di camorra avvenuta tra il 2013 e il 2016, b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, atteso il carisma criminale di COGNOME che costituisce punto di riferimento anche per gli altri soggetti interessati alla gestione delle attività illecite nel territorio, c) la persis vitalità del gruppo, attualmente in mano ad altre due fazioni a seguito dell’arresto dei vertici del RAGIONE_SOCIALE, come emergente dai recentissimi fatti di sangue avvenuti tra il settembre 2020 ed il 2022, d) il comportamento inframurario tenuto dallo stesso che ha più volte posto in essere condotte costituenti illeciti disciplinari anche di una certa gravità, sfociati nell’aggressione fisica sia nei confronti degli agenti della poliz penitenziaria che nei confronti dei compagni di detenzione, e che è stato segnalato per alcuni colloqui da cui emerge il disprezzo per i vertici del RAGIONE_SOCIALE a seguito della loro collaborazione con la giustizia, a riprova dell’assenza di alcun segno di resipiscenza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.