Regime 41-bis: la sicurezza prevale sulla richiesta di dolci festivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti imposti dal regime 41-bis, il cosiddetto ‘carcere duro’. La Corte ha confermato la legittimità della decisione di un istituto penitenziario di negare a un detenuto la possibilità di ricevere dolci dall’esterno durante le festività, ribadendo la priorità delle esigenze di sicurezza su alcune richieste personali.
I Fatti del Caso: Il Diniego dei Dolci Festivi
Un detenuto, sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, presentava un reclamo contro la decisione dell’amministrazione carceraria che gli vietava di ricevere pacchi contenenti dolci in occasione delle festività natalizie e pasquali. Il Tribunale di Sorveglianza rigettava il reclamo, spingendo il detenuto a ricorrere per Cassazione, lamentando una violazione dei suoi diritti fondamentali e un vizio di motivazione nel provvedimento.
La Decisione della Cassazione e il regime 41-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, le censure sollevate dal ricorrente non erano altro che doglianze di fatto, già adeguatamente valutate e respinte dal Tribunale di Sorveglianza con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. La decisione di non consentire l’ingresso di cibo dall’esterno rientra nella discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, specialmente in un contesto così delicato come quello del regime 41-bis.
Le Motivazioni: Bilanciamento tra Diritti e Sicurezza
Il cuore della motivazione risiede nel corretto bilanciamento degli interessi in gioco. Da un lato, l’interesse del detenuto a ricevere generi di conforto; dall’altro, le superiori esigenze di controllo e sicurezza che caratterizzano il regime 41-bis. Questo regime è specificamente concepito per recidere ogni legame tra i detenuti e le organizzazioni criminali di appartenenza.
La Corte ha sottolineato che, sebbene le limitazioni debbano essere proporzionate, l’interesse del detenuto a ricevere cibi specifici deve essere ponderato con le necessità organizzative e di controllo dell’istituto. L’amministrazione penitenziaria possiede una discrezionalità nel gestire tali aspetti, al fine di prevenire contatti illeciti con l’esterno. Il rigetto del reclamo è stato quindi ritenuto una legittima espressione di tale potere discrezionale, finalizzato a garantire la sicurezza.
Conclusioni: La Portata del Provvedimento
L’ordinanza ribadisce la rigidità del regime 41-bis e la prevalenza delle finalità di ordine pubblico e sicurezza che lo giustificano. La decisione chiarisce che le scelte gestionali dell’amministrazione penitenziaria, se motivate da esigenze di controllo e non manifestamente illogiche, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende serve anche da monito contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che mirano a contestare aspetti gestionali intrinseci a questo speciale regime detentivo.
Un detenuto in regime 41-bis può ricevere dolci o cibi dall’esterno durante le festività?
No, non è un diritto garantito. La decisione è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria, che può vietarlo per superiori esigenze di sicurezza e controllo, come confermato dall’ordinanza in esame.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le lamentele sono state giudicate manifestamente infondate e ripetitive di questioni già correttamente decise dal Tribunale di Sorveglianza. La Corte ha considerato il ricorso basato su ‘mere clausole di stile’, senza sollevare reali vizi di legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15697 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. per il rigetto del reclamo relativo alla possibilità di ricevere do dall’esterno in occasione delle attività natalizie o pasquali – oltre a non essere consentite, risolvendosi in doglianze di fatto, sono manifestamente infondate e reiterative di profili affrontati dal provvedimento impugnato con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, e, come tali, insindacabili in questa sede.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Perugia nell’ordinanza impugnata evidenzia che, nonostante il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen. abbia ad oggetto la verifica di un concreto ed attuale pregiudizio sofferto dal detenuto in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, tale principio va temperato con la considerazione che i soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. possono subire limitazioni alle ordinarie regole di trattamento al fine di evitare che questi continuino a mantenere contatti con l’esterno; e che, conseguentemente, l’interesse del detenuto a ricevere cibi deve essere bilanciato con le esigenze di controllo da parte dell’Amministrazione penitenziaria, la quale dispone di una certa discrezionalità in detta attività in considerazione anche dell’incidenza di tali intervent sull’organizzazione dell’Istituto penitenziario.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – che lamenta l’utilizzo di mere clausole di stile – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.