Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3295 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3295 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Nel procedimento contro COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il reclamo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 3 dicembre 2024 che aveva accolto quello presentato da NOME COGNOME, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (d’ora in avanti Ord. pen.), avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE locale RAGIONE_SOCIALE circondariale RAGIONE_SOCIALE richiesta di autorizzazione all’acquisto di un lettore compact disc per l’ascolto di musica e di supporti musicali nella propria camera detentiva.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del reclamo Ł stato ordinato alla Direzione RAGIONE_SOCIALE‘Istituto di autorizzare COGNOME all’acquisto di un lettore CD in libero commercio, tramite l’RAGIONE_SOCIALE o l’impresa di mantenimento e di consentire al detenuto l’utilizzo nella propria camera detentiva negli orari stabiliti dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto l’utilizzo del lettore assimilabile a quello degli apparecchi televisivi e radiofonici che sono consentiti nell’arco RAGIONE_SOCIALEe ventiquattro ore.
Inoltre, quanto alle esigenze di vigilanza poste a fondamento del reclamo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato come le stesse siano prive di riscontro, trattandosi di materiale acquistato tramite impresa di mantenimento e potendo, comunque, essere disciplinata dalla Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circondariale, eventualmente, la quantità di compact disc musicali acquistabili.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE articolando un motivo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis Ord. pen. e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 Circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017.
Richiamando il costante orientamento elaborato da questa Corte nella materia, hanno evidenziato come il provvedimento impugnato abbia trascurato totalmente di valutare la sua incidenza concreta sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare all’adempimento relativo alla verifica RAGIONE_SOCIALE sicurezza dei lettori e dei supporti musicali, anche nelle sue dimensioni quantitative.
La Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circondariale di RAGIONE_SOCIALE che ospita il detenuto Ł una RAGIONE_SOCIALEe piø affollate del territorio nazionale, con conseguente particolare onerosità dei controlli richiesti.
L’interlocuzione, pure intercorsa tra il Tribunale di sorveglianza e la Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha consentito di acquisire informazioni di natura meramente astratta in quanto tali inidonee a verificare la diretta incidenza dei controlli (da effettuarsi anche sui supporti musicali) sull’organizzazione interna del carcere.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Nell’interesse di NOME Ł stata depositata memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va accolto.
Il primo motivo coglie le segnalate lacune del provvedimento impugnato.
Sulla questione in esame, questa Corte ha, anche di recente, emesso alcune decisioni che vengono qui condivise e ribadite.
In primo luogo (fra le molte, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 – 01) deve essere nuovamente affermato che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis ord. pen., Ł legittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti».
In senso conforme Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285656 01 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l’apposizione del sigillo sui compact disc , il loro acquisto mediante il cosiddetto “sopravitto” e la provenienza degli stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale.
E’ pertanto necessario che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo «… possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita degli istituti penitenziari» (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, non mass.).
Ciò che ha sostenuto il Tribunale di sorveglianza, in dichiarata adesione al predetto orientamento, Ł che l’autorizzazione all’acquisto di compact disc e supporti tramite l’impresa di mantenimento non comporta alcun aggravio per l’RAGIONE_SOCIALE.
Il dato, tuttavia, Ł stato contrastato dalla RAGIONE_SOCIALE circondariale che ha indicato le risorse
umane e materiali necessarie per i controlli e le notevoli difficoltà nella esecuzione degli stessi.
Anche la difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha insistito sulla circostanza che l’attività di ascolto dei supporti musicali, nell’ottica del necessario controllo dei contenuti veicolati con l’attività indiscriminatamente consentita, sarebbe piø gravosa e sostanzialmente inesigibile.
Le affermazioni sono state rese dai giudici di sorveglianza previa interlocuzione con la RAGIONE_SOCIALE circondariale di RAGIONE_SOCIALE e sono connotate da evidenti profili di contraddittorietà proprio laddove il superamento RAGIONE_SOCIALEe difficoltà rappresentate dal luogo di reclusione Ł stato operato obliterandone, nella sostanza, totalmente l’esistenza.
Invero, risultano evidenziate difficoltà derivanti dalle modalità esecutive RAGIONE_SOCIALE‘accesso a contenuti musicali, sia relativamente al singolo detenuto che alla generalità RAGIONE_SOCIALEe situazioni equiparabili a quella del singolo richiedente, mediante la proposta di una soluzione, quale quella di un limite al numero dei supporti musicali, che rientrano nella discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il provvedimento impugnato non supera le criticità evidenziate dal carcere, in base alle quali Ł ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzare l’ingresso dei compact disc e dei relativi lettori nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, ingresso che non può ritenersi imposto in ogni situazione e contesto.
Si tratta di soluzione coerente con le previsioni di cui all’art. 41bis ord. pen., senza che possa ritenersi determinata una condizione detentiva di ingiustificata maggiore afflittività, ponendosi in termini coerenti anche con l’esigenza di impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno e mantenere un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza.
NØ appaiono logiche le argomentazioni assertivamente rassegnate nel provvedimento impugnato, segnatamente nella parte in cui Ł stato, in termini del tutto generici, affermato che i rilievi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE risulterebbero «avulsi da dati reali» e privi di un reale confronto con la circostanza (evidentemente del tutto casuale) che, al momento RAGIONE_SOCIALE formulazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza, il solo COGNOME aveva avanzato la richiesta oggetto del procedimento.
Come questa Corte ha già affermato, proprio in relazione ad analoghi provvedimenti del Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, «l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte RAGIONE_SOCIALE direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, giacchØ gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime» (Sez. 1, n. 19704 del 21/02/2025, COGNOME, non mass. qui integralmente condivisa).
I giudici di sorveglianza, nel ritenere non fondate le giustificazioni addotte dall’amministrazione, si sono, in sostanza, sostituiti all’organo incaricato all’esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita dei penitenziari, senza operare il bilanciamento costantemente imposto tra i diritti dei detenuti e l’esigenza di assicurare una corretta e adeguata gestione RAGIONE_SOCIALEe attività interne ai luoghi di reclusione, in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano i diversi regimi detentivi.
NØ depongono in senso contrario le decisioni citate nella memoria difensiva in quanto relative a fattispecie particolari in cui l’autorizzazione era stata chiesta anche per finalità di
studio e in cui l’RAGIONE_SOCIALE nulla aveva specificato, nei gradi di merito, quanto alla inesigibilità RAGIONE_SOCIALEe operazioni di controllo (Sez. 1, n. 7231 del 21/11/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.) e alle specifiche ragioni che hanno giustificato il provvedimento impugnato, oltre a profili di disparità di trattamento tra i detenuti, che non sono ravvisabili nel caso in esame (Sez. 5, n. 35836 del 07/10/2025, COGNOME, non mass.).
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e di quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 3 dicembre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 3 dicembre 2024.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME