Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28294 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1896/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. 12804/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia
vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 20 febbraio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo introdotto dalla Amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza emessa in data 30 dicembre 2024 dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro in riferimento alle domande introdotte da COGNOME NOME (sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen.).
In estrema sintesi il Magistrato di Sorveglianza ha provveduto in senso favorevole al COGNOME circa l’acquisto di CD musicali e di prodotti alimentari quali lievito e farina, ritenendo sussistente e tutelabile la posizione giuridica attiva in termini di diritto soggettivo.
A fronte del reclamo della Amministrazione, il Tribunale di Sorveglianza, pur consapevole di un orientamento contrario espresso da questa Corte di legittimità in procedimenti aventi il medesimo oggetto, ribadisce il proprio indirizzo interpretativo.
In particolare viene evidenziato, quanto a farina e lievito, che il divieto di acquisto, pur di carattere generale in territorio sardo (anche per i detenuti comuni), Ł privo di ragionevole giustificazione. Non vi sarebbe un reale rischio di favorire – in riferimento alla farina, in quanto infiammabile – la preparazione di ordigni esplosivi. Quanto all’acquisto dei CD musicali viene ribadita la assenza di profili di sicurezza interna idonei a legittimare il divieto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge il Ministero della Giustizia. Il ricorso Ł affidato a piø motivi riassumibili nel senso della denunzia di erronea applicazione di legge per carenza della posizione giuridica tutelabile in termini di diritto soggettivo e per violazione dei contenuti dell’art. 41 bis ord.pen. .
Secondo la difesa erariale il Tribunale non ha realizzato un corretto inquadramento delle posizioni giuridiche del reclamante COGNOME e ha omesso, in ogni caso, di realizzare il dovuto bilanciamento – come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità – tra gli interessi del
detenuto ed i profili di sicurezza interna derivanti dalla avvenuta applicazione del regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen.
Ciò si afferma sia in riferimento all’utilizzo del lettore ed all’acquisto dei CD musicali sia in riferimento al lievito e alla farina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
La linea interpretativa nomofilattica che si Ł affermata sui temi oggetto di trattazione va qui ribadita, non essendo emerse – ad avviso del Collegio – ragioni idonee ad una rivisitazione dell’orientamento in parola.
Dunque va ribadito, quanto all’acquisto dei CD musicali che Ł legittimo il diniego opposto dall’amministrazione lì dove per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (così Sez. I n. 1306 del 17.11.2023, dep. 2024, rv 285656) e quanto all’acquisto di farina e lievito che non si verte in tema di tutela di diritti soggettivi ( v. Sez. I n. 23731 del 17.5.2024, rv 286672).
L’applicazione dei principi espressi nelle citate decisioni conduce all’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e del provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro in data 30 dicembre 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza
di Nuoro del 30 dicembre 2024. Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME