Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUTIZIA
nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato a PORTO EMPEDOCLE il 22/07/1972
avverso l’ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha parzialmente accolto il reclamo proposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, avverso l’ordinanza con la quale il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo di NOME COGNOME detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, che chiedeva di poter acquistare compact disk musicali e un lettore digitale che ne consentisse l’ascolto, nonché di poter detenere tali beni nella camera di pernottamento, senza essere in ciò sottoposto a vincoli di orario. In particolare, il Tribunale ha ritenut che l’Amministrazione sia in genere tenuta a consentire al detenuto l’acquisto e la detenzione, in via permanente, dei dispositivi elettronici di lettura; ha limitato invece, l’ordine di consentire l’acquisto di CD a quelli di autori di fama nazionale e internazionale, contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati.
1.1. Il giudice a quo ha evidenziato come l’acquisto per il tramite dell’impresa di mantenimento dei suddetti beni – offerti sul libero mercato e sigillati – scongiuri il pericolo che gli stessi possano essere oggetto di manipolazioni esterne; per altro verso, le operazioni di messa in sicurezza eseguite dal personale di polizia penitenziaria sui lettori di compact disk acquistati, che si risolvono nella sigillatura dei dispositivi tramite colla a caldo, oltre che nei successivi controlli, volti verificarne l’integrità, da una parte sono idonee ad evitare il pericolo di manomissioni, mentre – dall’altra parte si connotano per la loro rapidità e per la non significativa incidenza sulle risorse dell’amministrazione penitenziaria. Quanto al pericolo di ricezione di notizie dall’esterno, riferibili al clan di appartenenza, ess può essere sicuramente scongiurato, senza obbligare il personale in servizio nell’istituto carcerario a procedere all’ascolto del materiale acquistato, semplicemente vietando l’acquisto dei CD musicali riconducibili ad “autori di nicchia, a diffusione regionale o bassa ‘tiratura – e consentendo solo quelli di autori di “fama internazionale o nazionale”.
1.2. In merito all’autorizzazione alla detenzione del lettore musicale anche in orario notturno, il Tribunale ha rilevato come il controllo, in ordine all’integrità d dispositivo, possa essere effettuato in occasione delle tre perquisizioni settimanali, similmente a quanto avviene in relazione agli altri dispositivi elettronici e, comunque, in qualsiasi momento, trattandosi di accertamento di immediata percezione, perché limitato alla verifica circa la permanenza del sigillo. Trattandosi di controllo a vista, il ritiro prolungato dell’oggetto non risulterebbe sorretto da reali esigenze di sicurezza e, pertanto, tale forma di limitazione risulterebbe meramente afflittiva, tanto più che la vigilanza penitenziaria è assicurata ai massimi livelli anche in orario notturno.
Ricorre avverso l’ordinanza l’Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell’art. 41 bis Ord. pen., riscontrabile sotto plurimi profili. Il provvedimento non ha considerato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD, nonché di CD musicali, non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all’amministrazione penitenziaria regolamentare, senza poter ignorare le esigenze sottese al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, assoggettati a tale regime, mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. a) cod. proc. pen., stante la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’eccesso di potere, dal momento che – in punto di previsione di fasce orarie, per l’utilizzo del lettore CD – il Tribunal di sorveglianza sarebbe andato oltre il vaglio consentito, in ordine alla possibile manifesta irragionevolezza dell’esercizio del potere discrezionale, specificamente conferito dalla legge all’amministrazione. La limitazione dell’impiego del lettore CD alle ore diurne, oltre ad essere una misura rispondente al principio di proporzionalità, non è meramente afflittiva, essendo essa funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare – in maniera indebita – della minorata difesa dell’amministrazione, nelle ore notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti.
Il Procuratore generale ha fatto pervenire requisitoria scritta, mediante la quale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio. L’ordinanza si pone in aperto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità; esso travalica i poteri dell’amministrazione e presuppone irragionevolmente l’asserito minor pericolo, derivante dall’acquisto di autori di fama nazionale. In questo modo viene introdotto, peraltro, un elemento di profonda indeterminatezza, anche in considerazione del fatto che il genere cd. neomelodico – e altre forme di musica partenopea – hanno ormai assunto rilevanza nazionale e internazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Esplica un effetto assorbente sulle ulteriori doglianze, in particolare, il primo motivo. È principio affermato da tempo – nella giurisprudenza di questa Corte – che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., debba ritenersi legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora – a causa dell’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali – non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213). In conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza, pertanto, è chiamato a verificare puntualmente che l’impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell’amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.
2.1. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sufficiente per evitare manomissioni – trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e che i lettori risultino poi sigillati. Con motivazione contraddittoria, poi, si è spi a formulare un proprio bilanciamento tra opposti interessi, imponendo all’amministrazione di far acquistare ai detenuti in regime speciale soltanto i CD di autori asseritamente famosi.
2.2. La questione inerente alla sufficienza dell’acquisito dei beni tramite il cd. sopravvitto, in vista della tutela delle esigenze in esame, è stata già affrontata da questa Corte nella pronuncia Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, n.m., che ha evidenziato come l’acquisto tramite impresa di mantenimento non significhi che il materiale che fa ingresso in carcere sia stato controllato, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Secondo il condivisibile orientamento espresso da questa pronuncia, dunque “unicamente l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l’assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un’operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l’ingiustificato sviamento delle risorse umane dell’amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali
facilmente accessibili all’interno dell’istituto carcerario”. Il Collegio intende dar continuità all’orientamento espresso dalla pronuncia sopra citata, condividendo l’assunto che soltanto adempimenti inesigibili come l’apertura, l’esame e l’ascolto del materiale acquistato dal detenuto possa assicurare l’assenza di rischi per la sicurezza.
2.3. Quanto alla soluzione di merito individuata dal giudice, la stessa eccede i limiti della giurisdizione e, peraltro, neppure è risolutiva del necessario vaglio su contenuto specifico dei singoli CD musicali. Non è infatti astrattamente possibile escludere che taluni autori (non meglio identificabili) di “fama nazionale e internazionale”, siano vicini ad ambienti criminali, né che il CD musicale abbia subito manomissioni contenutistiche in un momento antecedente, rispetto all’ingresso in Istituto.
L’ordinanza va dunque annullata senza rinvio, in accoglimento del primo motivo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta, come sopra accennato, l’assorbimento del secondo inerente all’utilizzo del lettore in orario notturno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza 28/10/2022 del Magistrato di sorveglianza dell’Aquila.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.