Regime 41-bis: La Cassazione chiarisce i requisiti per contestarlo
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di regime 41-bis: per contestare efficacemente l’applicazione del cosiddetto ‘carcere duro’, non sono sufficienti affermazioni generiche, ma è necessario dimostrare concretamente e inequivocabilmente l’avvenuta rescissione del legame con l’ambiente criminale di provenienza. La pronuncia offre spunti cruciali sulla valutazione della pericolosità sociale del detenuto e sull’onere della prova a suo carico.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un detenuto, condannato in passato per gravissimi reati di stampo mafioso e ritenuto un elemento di vertice di un’associazione criminale. A seguito di un decreto ministeriale che disponeva la sua sottoposizione al regime 41-bis, il detenuto aveva presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che lo aveva però respinto.
Il Tribunale aveva motivato la sua decisione sulla base di diversi elementi: l’attuale operatività della cosca di appartenenza, la presenza di persone a lui vicine in ruoli di comando (come il fratello, condannato quale reggente di uno dei mandamenti un tempo guidati dal ricorrente), la permanenza dei collegamenti con l’organizzazione e, soprattutto, l’assenza di qualsiasi segnale di dissociazione o di revisione critica del proprio passato criminale.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale avesse ignorato le sue obiezioni, tra cui un’ordinanza di un magistrato di sorveglianza che, a suo dire, dimostrava l’inizio di una ‘revisione critica’.
La Decisione della Corte di Cassazione sul regime 41-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Secondo gli Ermellini, il ricorso era del tutto generico e non si confrontava con le solide argomentazioni (la ratio decidendi) dell’ordinanza impugnata.
La Corte ha sottolineato come la decisione del Tribunale di Sorveglianza fosse ben fondata su una pluralità di elementi concordanti che confermavano l’attuale pericolosità sociale del detenuto e la persistenza del suo legame con l’organizzazione criminale.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e dirette. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non affrontava i punti centrali della decisione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva basato la sua valutazione su:
1. Una condanna del 2014 per reati gravissimi commessi fino al 2009, che lo identificavano come capo promotore di un’associazione mafiosa.
2. Una lunga latitanza, indice della sua profonda integrazione nel tessuto criminale.
3. L’attuale operatività della cosca, dimostrata anche dall’arresto del fratello nel 2017 in un ruolo di vertice.
4. L’assenza totale di segnali di dissociazione, come confermato da una recente relazione carceraria (maggio 2024) che evidenziava una mancata assunzione di responsabilità e una totale assenza di revisione critica del suo passato.
In secondo luogo, la Corte ha smontato l’argomento difensivo basato su una precedente ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine. Tale provvedimento, relativo alla concessione della liberazione anticipata, non conteneva alcuna valutazione su un presunto percorso dissociativo. Anzi, menzionava un provvedimento di censura nei confronti del detenuto per l’uso di frasi criptiche in una lettera alla moglie, un comportamento che va in direzione opposta alla trasparenza richiesta a chi intende recidere i legami con il passato.
Infine, la Corte ha ribadito che criticare genericamente le informazioni fornite dagli organi investigativi, senza opporre fatti o elementi concreti di segno contrario, non è sufficiente per invalidare la valutazione del giudice.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione rafforza un principio cardine nella gestione del regime 41-bis: la pericolosità sociale del detenuto, che giustifica l’applicazione di misure detentive speciali, è presunta per chi ha ricoperto ruoli apicali in organizzazioni mafiose. Per superare questa presunzione, il detenuto ha l’onere di fornire prove concrete, specifiche e univoche di un reale e irreversibile percorso di distacco dal contesto criminale. Le semplici affermazioni di principio o il richiamo a provvedimenti irrilevanti non sono sufficienti a scalfire una valutazione basata su elementi fattuali solidi, come la persistente operatività del clan e le relazioni carcerarie negative. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi rigorosa e fattuale, escludendo la possibilità di accogliere ricorsi generici e non adeguatamente argomentati.
Perché il ricorso contro il regime 41-bis è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e non in grado di confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti per smentire la sua attuale pericolosità sociale e la persistenza dei legami con l’organizzazione criminale.
Un’ordinanza che concede la liberazione anticipata può dimostrare l’inizio di un percorso di dissociazione dalla mafia?
No. Secondo la Corte, un’ordinanza relativa alla liberazione anticipata non è di per sé prova di un percorso dissociativo, specialmente se non contiene alcuna valutazione in merito. Nel caso specifico, tale provvedimento menzionava addirittura un comportamento sospetto del detenuto (uso di frasi criptiche), elemento contrario a un reale distacco.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per confermare il regime 41-bis?
Gli elementi decisivi sono stati: la gravità dei reati per cui è stato condannato (capo di un’associazione mafiosa), la sua lunga latitanza, l’attuale operatività della sua organizzazione criminale (confermata dall’arresto del fratello in un ruolo di vertice) e una recente relazione carceraria che attestava la totale assenza di una revisione critica del suo passato e di assunzione di responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42429 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42429 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALTOFONTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 07 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale datato 20 ottobre 2023, di sottoposizione al regime di cui all’art. 41 -bis Ord. pen. sul presupposto del suo attuale inserimento nella cosca già di appartenenza, tuttora attiva e retta da persone a lui vicine, stante l’intervenuta condanna del fratello quale reggente di uno dei due mandamenti in cui l’istante ricopriva un ruolo apicale, della permanenza dei collegamenti con essa o del pericolo del loro ripristino, e della mancanza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo associativo ovvero di una qualunque forma di dissociazione da tale contesto criminoso;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per avere il Tribunale omesso di valutare le obiezioni difensive contenute nel reclamo e in una memoria integrativa, in particolare quanto alla prova dell’avvio di una revisione critica dimostrata dall’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Udine in data 10 febbraio 2023, e per non avere verificato la correttezza delle informazioni contenute nelle relazioni degli organi investigativi;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che si fonda sulla condanna riportata nel 2014 per gravissimi reati commessi sino al 2009, nella quale il ricorrente è stato ritenuto un capo promotore di un’associazione di stampo mafioso, sulla sua lunga latitanza, cessata nel 2009, sulle prove dell’attuale operatività della cosca, dimostrata anche dall’arresto nel 2017 del fratello quale reggente attuale di uno dei due mandamenti già retti dal ricorrente stesso, e sull’assenza di manifestazioni di revisione critica del suo passato e di dissociazione da contesti criminali, riferita dalla relazione del carcere datata 30 maggio 2024;
ritenuto il ricorso inammissibile per genericità, perché censura l’omessa valutazione della correttezza delle informazioni fornite dagli organi investigativi senza contestarne la veridicità e senza opporre ad esse fatti ed elementi di segno opposto, e perché lamenta l’omessa valutazione dell’evenienza favorevole costituita dall’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza di Udine in data 10 febbraio 2023, senza considerare che essa, essendo relativa solo alla
concessione della liberazione anticipata, non contiene alcuna valutazione circa l’avere il ricorrente intrapreso un percorso dissociativo, ed anzi menziona l’adozione, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un provvedimento di censura sulla corrispondenza con la moglie per la presenza di frasi criptiche in una missiva, e senza tenere conto del fatto che il tribunale ha valutato esplicitamente l’assenza di elementi favorevoli sulla base della relazione della casa circondariale di Spoleto datata 30 maggio 2024 con la quale, a seguito di una osservazione più recente, l’équipe trattamentale ha sottolineato l’omessa assunzione di responsabilità e la mancanza di una revisione critica da parte del ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il President