Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ro ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME COGNOMECOGNOME ristretto press Casa circondariale di Cuneo in espiazione AVV_NOTAIO pena dell’ergastolo, in for provvedimento di cumulo del Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo del 08/09/2021, comprensivo di condanne riportate per i reati associazione a delinquere di stampo RAGIONE_SOCIALE dal 1999, violazione al T.U. stup. 2004, omicidio aggravato e violazione AVV_NOTAIO legge sulle armi, con l’aggrav mafiosa del 2004, nonché omicidio aggravato e soppressione di cadavere de 2002) avverso il decreto del AVV_NOTAIO che, a norma dell’art. secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, ha prorogato per la durata di an due il regime, in vigore nei confronti del condannato sin dal 2005, di sospen di alcune regole di trattamento previste dalla detta normativa, con partic riferimento alla disciplina dei colloqui con i familiari e con i te corrispondenza telefonica, alla ricezione di somme e pacchi dall’esterno, nomina e alla partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e alla permane all’aperto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME COGNOME mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entr limiti strettamente necessari per la motivazione e mediante il quale v denunciata violazione dell’art. 41-bis Ord. pen., oltre che carenza assol motivazione. Lo stesso provvedimento impugnato ha ritenuto che il decret ministeriale di cui sopra non si confrontasse, in maniera adeguata, co documentate deduzioni difensive; apoditticamente, però, ha concluso nel sens che il quadro di personalità del reclamante sia restato immutato. Tale valutazi in realtà, è fondata esclusivamente sulla considerazione AVV_NOTAIO biografia crim del ricorrente, oltre che sull’elencazione di provvedimenti cautelari emessi a dell’organizzazione mafiosa in generale e, in particolare, nei confronti di esp del mandamento di Villabate- Bagheria. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, i verità, ha fondato l’ordinanza reiettiva sulla sussistenza di tre assiomi, c rappresentati:
dall’efferatezza dei crimini commessi e dalla posizione apicale ricoperta condannato;
dall’attuale operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza;
dalla ininfluenza del mero decorso del tempo, rispetto all’epoca dei fatti.
Oltre a non citare fatti specifici, però, U provvedimento non si confronta le argomentazioni poste a fondamento del reclamo dalla difesa, che ha dimostra
come il COGNOME abbia reso dichiarazioni sia in merito all’associazione mafios riferimento, sia quanto all’appartenenza alla stessa di alcuni personag condannato, inoltre, ha svolto attività lavorativa, compatibilrnente con il r detentivo al quale è sottoposto ed ha anche fruito AVV_NOTAIO liberazione anticipata esistono informative inerenti a una eventuale trasmissione di ordi comunicazioni, durante l’effettuazione dei colloqui con i familiari. Non è qu consentito stabilire una sorta di automatismo, fra l’efferatezza dei fatti com anni addietro e l’attuale pericolosità del reclamante.
Ininfluente è poi il dato costituito dalla persistente operatività AVV_NOTAIO di riferimento, in assenza di un riferimento di tipo individualizzante. Anzi, la aveva prodotto una sentenza di primo grado, che attesta la rescissione di qual legame, tra il condannato e il clan di pregressa appartenenza. In tale sent peraltro, sono riportate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il quale non descrive il COGNOME come appartenente al RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La motivaz AVV_NOTAIO decisione impugnata non è né mancante, né carente o apparente, ma anzi esaustiva e conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati giurisprudenza. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto persistente la perico qualificata, nonché la capacità del condannato di mantenere collegamenti co l’associazione criminale di provenienza.
Sul punto, il provvedimento impugnato ha valorizzato tanto la sicur posizione di vertice ricoperta dal COGNOME, quanto l’attuale operatività sul ter AVV_NOTAIO cosca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova ricordare come l’art. 41-bis Ord. pen. stabilisca la possibili sospendere, in tutto o in parte, le regole del trattamento nei confronti dei s condannati per taluno dei delitti ivi menzionati, allorquando ricorrano “elem tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione crim terroristica o eversiva”. Secondo quanto già rilevato dalla giurisprudenza di qu Corte, con orientamento consolidato al quale questo Collegio intende da continuità, la chiara formulazione AVV_NOTAIO norma indica che – ai fin riconoscimento di detta condizione e diversamente da quanto richiesto p formulare un giudizio di responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio” sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordin
sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessario e sufficient essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli element valutazione e conoscenza acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, COGNOME, Rv. 279221; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276483; Sez. 1, n. 26 del 09/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274912; Sez. 1, n. 18791 d 06/02/2015, COGNOME, Rv. 263508; Sez. 1′ n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495; Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242797; Sez. 1, n. 58 del 22/01/2008, NOME, Rv. 242784; Sez. 1, n. 47521 del 02/12/2008, COGNOME, R 242071; Sez. 1, n. 39760 del 28/09/2005, NOME, rv. 232684; Sez. 1, n 46013 del 29/10/2004, Foriglio, rv. 230136).
2.1. Va ricordato, inoltre, che l’ambito del sindacato devoluto alla Cor Cassazione è perimetrato dal comma 2-sexies dell’art. 41-bis, come novellato dalla legge nr. 94 del 2009, a norma del quale il Procuratore Generale presso la C d’appello, l’internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni de comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale, che abb respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di sottoposizione al r differenziato, unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge va intesa nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla man di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coe completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparent assolutamente inidonea a rendere comprensibile il ragionamento logico seguit dal giudice di merito per ritenere giustificata l’adozione del provvedimento, o quando l’apparato argomentativo sia talmente scoordinato e carente nei su passaggi logici da far rimanere ignote o non comprensibili le ragioni che h giustificato la decisione (Sez. Un. 28/5/2003, COGNOME, rv. 224611; Se 9/11/2004, COGNOME, rv. 230203; Sez. 1′ n. 449 del 14/11/2003, COGNOME, 226628).
2.2. E’, invece, da escludere che la violazione di legge possa ricomprend il vizio di illogicità, contraddittorietà o insufficienza AVV_NOTAIO motivazione, ch questo profilo – non può evidentemente trovare ingresso nel giudizio di legitti
Tanto premesso – ai soli fini del corretto inquadramento, sotto il pr giuridico, AVV_NOTAIO questione dedotta – non vi è chi non rilevi come le dogl difensive siano meritevoli di acoglimento, sotto diversi punti di vista. Trat censure che, sebbene articolate in una pluralità di motivi tra loro di
presentano una evidente matrice comune e ben si prestano, dunque, ad una agevole trattazione unitaria.
3.1. Dalla lettura dei motivi di ricorso – posti a confronto con il argomentativo del provvedimento impugnato – emergono profili di vera e propria carenza motivazionale, nell’ambito di un contesto espressivo che, in effetti esprime con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici e storici d dimostrativo. La struttura AVV_NOTAIO motivazione, infatti, deve dar conto dell’eff apprezzamento delle circostanze dotate di valenza evocativa, ad opera d COGNOME giudicante. Se, pertanto, non può dirsi indispensabile la riproduz formale delle fonti dimostrative (potendo essere operata una sintesi ragion quanto ai contenuti delle stesse), ciò che non può mai mancare è la chia precisa «attribuzione» a dette fonti di un valore significativo, capace di ri la quaestio facti nei termini imposti dalle norme da applicare, oltre che dei princi di diritto richiamati.
3.2. Nella concreta fattispecie, il Tribunale di sorveglianza ha anzi ricordato trattarsi di un COGNOME apicale AVV_NOTAIO famiglia mafiosa di Villab contatto con COGNOME e con altre famiglie mafiose di Palermo; ha sottolinea come il COGNOME sia stato in diretto contatto con il latitante COGNOME. A ciò aggiungersi, sottolinea il provvedimento avversato, che le più recenti inda recenti hanno dimostrato l’intatta operatività dell’organizzazione crim denominata RAGIONE_SOCIALE; sul punto, il mancato coinvolgimento di COGNOME vale solo a dimostrare – secondo l’avversata ordinanza – l’efficacia del r detentivo, per cui la posizione del condannato non può ritenersi mutata. percorso argonnentativo, però, ha mancato di dialogare con le questio specificamente poste dalla difesa a sostegno del reclamo; deduzioni che, peral risultano dettagliatamente elencate nel provvedimento impugnato, nelle pri due pagine, ma in ordine alle quali non è stata poi fornita specifica rispost
E infatti la motivazione, in primo luogo, è del tutto mancante, in relaz al dedotto profilo del pericolo di contatti con l’associazione mafi appartenenza. La documentazione prodotta dalla difesa, inoltre, viene menziona dal Tribunale di sorveglianza, ma risulta poi totalmente ignorata nell’ordinan esame.
3.3. Non vi è chi non rilevi, inoltre, la presenza di alcuni spunti di contraddittorietà, nell’impugnato provvedimento.
3.3.1. L’affermazione secondo cui il mancato coinvolgimento del condannato nelle indagini più recenti vada letta, semplicemente, qu dimostrazione dell’efficacia del regime ex art. 41-bis Ord. pen., applicato ne confronti, risulta apodittica e di scarsa coerenza logica; soprattut asserzione non dialoga con la specifica obiezione prospettata dal ricorrente,
del quale la sentenza dovrebbe comprovare, al contrario,, la tesi dell’a estraneità di COGNOME alla gerarchia AVV_NOTAIO famiglia mafiosa.
3.3.2. Coglie inoltre nel segno la ulteriore critica difensiva, incentr fatto che l’ordinanza esordisca con una fortissima censura, rispet provvedimento reclamato, del quale rileva plurimi profili dì criticità, tacci addirittura di genericità ed enunciando la fondatezza di buona parte d deduzioni difensive. Dopo questo incipit di inequivocabile significazione, era fondata l’aspettativa difensiva, poi sussiunta anche nel presente a impugnazione, che venissero esposti in dettaglio, sia i rilevati aspetti proble e le circostanze dedotte (documentate eppure ignorate nel decreto ministeria sia le parti del decreto stesso ritenute generiche, con specifica indicazione d fra le molteplici critiche difensive, fossero da reputare fondate.
Effettuati tali chiarissimi rilievi, al contrario, il Tribunale di sorveg limita ad affermare – incorrendo in una palese tautologia – come il quadr personalità del condannato sia rimasto invariato, riportandosi a un provvedimen di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. peli, nemmeno trasfuso per relationem nell’ordinanza. E anzi, prima di passare al dispositivo, il Tribunale di sorveg torna a menzionare le ritenute grandi criticità del decreto; ancora una volta, omette di chiarire quali siano tali profili di fragilità logica e argomen soprattutto, non chiarisce se tali criticità incidano, o meno, sulla complessiva del provvedimento (operazione, che, invece, sarebbe stat indispensabile, anche ai fini dell’esperimento AVV_NOTAIO cd. “prova di resistenza”
Infine, è corretta anche l’ultima doglianza mossa dalla difesa nell’at impugnazione, laddove viene evidenziato come le argomentazioni negative riguardanti il condannato traggano alimento’ in modo esclusivo, da fatti risa a parecchi anni addietro. Effettivamente del tutto legittima, sul punto valorizzazione, compiuta dal Tribunale di sorveglianza, AVV_NOTAIO perdura operatività AVV_NOTAIO cosca di appartenenza del condannato; accanto a questo dato ampia valenza, però, sarebbe stato necessario evidenziare la presenza di eleme e argomentazioni atti a svolgere una funzione in qualche modo individualizzante, rispetto al singolo detenuto, ossia elementi specificamente sintomatici dell potenziale possibilità – per il condannato – di riallacciare tali rapporti.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata dev essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, per giudizio.
P.Q,NOME.
sorveglianza di Roma.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024.