Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19718 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
letta la memoria difensiva che, nel contrastare le conclusioni del PG, insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il decreto del Ministro della giustizia con il quale è stato prorogato per la durata di anni due il regime detentivo differenziato dell’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo dei difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in relazione all’art. 41-bis ord. pen., per mancanza della motivazione che si riferisce a fatti di epoca remota e che neppure motiva sulla attuale operatività dell’organizzazione camorristica.
Anzi, dagli atti giudiziari acquisiti risulta grandemente scemata la pericolosità del condannato che ha reso ampia confessione di alcuni omicidi, mostrando resipiscenza: elementi che non sono stati presi in esame dal Tribunale.
2.1. Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nella parte che denuncia la totale assenza di motivazione sui dedotti elementi relativi alla permanenza del vincolo associativo, all’operatività dell’organizzazione e al percorso di allontanamento che sarebbe stato intrapreso dal condannato.
È bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all’articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge. Si è, da tempo, chiarito che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere
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comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
2.1. Tanto premesso, il ricorso deduce fondatamente a genericità della motivazione, indicando specificamente le omissioni motivazionali su punti decisivi perché indicativi delle mutazioni intervenute sia all’esterno del carcere tra i gruppi criminali cui in passato faceva riferimento il condannato, sia in riferimento alle posizioni di apparente dissociazione assunte in sede processuale e all’avviato percorso di ravvedimento che sembrano desumersi dalle produzioni difensive.
Sul punto, in effetti, il Tribunale di sorveglianza ha omesso la motivazione: non ha, cioè, esaminato gli elementi dedotti dalla difesa a sostegno della tesi propugnata con il reclamo.
Ebbene, pur non dovendosi dare prova in termini di certezza, da parte del Tribunale, della sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221), il giudice non può omettere di esaminare specifici elementi di segno apparentemente contrario alla persistenza dei legami.
3.1. L’ordinanza va dunque annullata perché il giudice di rinvio, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a sanare il vizio processuale sopra rilevato, fornendo risposta agli elementi difensivi, dedotti in termini di novità e rilevanza quanto alla persistenza dell’organizzazione criminale cui era affiliato il condannato, all’assenza di collegamenti e alla scemata pericolosità del condannato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 28 marzo 2024.