Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto in regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord.pen., avverso l’ordinanza emessa in data 26 settembre 2023, con la quale il magistrato di sorveglianza aveva respinto sette delle sue richieste, dichiarando inammissibili i suoi reclami relativi al divieto di acquistare farina e lievito e al divieto corrispondenza tra detenuti, e respingendo nel merito quelli relativi ai divieti di disporre di ulteriori cestelli, di ottenere copia cartacea dei files prodotti e di usare il personal computer nell’arco delle 24 ore, e quelli relativi all’obbligo di inserire CD nei plichi diretti al difensore sotto il controllo della polizia penitenziaria e d dover sottostare ad un intervallo temporale per i colloqui con i familiari. Con la medesima ordinanza il Tribunale ha, invece, accolto parzialmente il reclamo del D.A.P. contro la decisione del magistrato di sorveglianza di rimuovere il divieto alla ricezione di una serie di cibi, specificamente indicati.
Il Tribunale ha ribadito che il reclamo avverso il divieto di acquistare farina e lievito era inammissibile, non avendo il detenuto mai richiesto tale acquisto; che è legittimo, perché ragionevole, il divieto di acquistare crostacei e pasta di mandorle; che non sussiste alcun rifiuto di fornire copia cartacea dei files prodotti; che non è vietata la corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen.; che non risultano violati diritti soggettivi nel divieto di disporre di altri cestelli, e nell’obbligo di introdurre i CD nei plichi dirett difensore solo in presenza della polizia penitenziaria; che la necessità di un intervallo temporale tra i colloqui con i familiari è stata ribadita dalla corte di cassazione; che il divieto di usare il computer nell’arco delle 24 ore è giustificato da ragioni di sicurezza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 27 e 32 Cost., 125 e 178 cod.proc.pen.
Il Tribunale ha respinto i reclami relativi al diritto alla consegna di copia cartacea dei files prodotti, al divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato, al divieto di detenere ulteriori tre cestelli di plastica all’obbligo di inserire i CD nei plichi destinati al difensore solo in presenza della polizia penitenziaria, senza confrontarsi con tutti gli aspetti contestati nel reclamo, il cui testo viene quasi integralmente riportato. In particolare ha affermato che il costo delle copie non deve essere superiore al prezzo di
mercato, senza emettere un provvedimento che incida sulla effettiva condotta della direzione del carcere; ha ritenuto confermato il divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato, nonostante le molte pronunce contrarie della corte di cassazione; ha affermato, in merito ai cestelli, che il ricorrente può usufruire del magazzino prossimo alla cella, mentre tale magazzino non esiste; ha ritenuto ragionevole la prescrizione in merito all’inserimento dei CD, mentre essa è irragionevole perché non esiste per l’inserimento di documenti cartacei.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in merito al residuo divieto di acquisto di crostacei e pasta di mandorle.
Il Tribunale ha negato l’acquisto di tali prodotti affermando che il prezzo dei crostacei è solitamente elevato e la pasta di mandorle non sarebbe ispezionabile, ma si tratta di affermazioni non dimostrate. Inoltre, poiché tali acquisti sono consentiti ai detenuti comuni, vi è una ingiustificata disparità di trattamento per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in entrambi i suoi motivi, è generico e manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo è affetto da totale genericità. Esso non si confronta con l’ordinanza impugnata, in quanto riporta il testo del reclamo, nelle parti che il ricorrente ha inteso riproporre, e afferma, conclusivamente, che il Tribunale di sorveglianza non ha risposto a tutte le censure in esso contenute, senza però indicare specificamente quali di esse non sarebbero state esaminate.
L’ordinanza impugnata, al contrario, ha valutato tutte le doglianze riproposte, e le ha respinte con motivazione congrua e logica. L’omesso confronto con l’ordinanza impugnata emerge, con evidenza, dalla questione relativa all’asserito divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen: il ricorso sostiene che il Tribunale ha confermato tale divieto, mentre l’ordinanza afferma chiaramente che tale divieto non esiste, e richiama la direzione del carcere al rispetto del diritto di corrispondenza del detenuto, pur rimanendo fermi gli adempimenti di censura. Quanto al ricorso in merito al divieto di possesso di altri cestelli e alla questione della procedura di inserimento del CD nel plico postale solo sotto il controllo della polizia
penitenziaria, l’ordinanza afferma che tali provvedimenti non violano diritti soggettivi del detenuto, valutazione da cui deriva la non proponibilità, contro di essi, del reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35-bis Ord.pen.
Il ricorrente non si confronta con tali motivazioni, ma ripete le censure di merito sollevate con i reclami, sostenendo erroneamente l’omessa motivazione del Tribunale in relazione ad esse. Devono ribadirsi, pertanto, i consolidati principi di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugNOME ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970) ed «E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso. » (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv.230634).
Anche il secondo motivo è altrettanto generico, aspecifico e manifestamente infondato.
Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha ribadito la legittimità del divieto di acquistare o comunque ricevere crostacei e pasta di mandorle, essendo ragionevole la limitazione all’ingresso dei crostacei, per il loro prezzo solitamente elevato, alla luce del principio ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 22447 del 22/02/2022, n.nn., e della pasta di mandorle, per la difficoltà di ispezionare il prodotto. L’affermazione del ricorrente, che tali circostanze non sarebbero dimostrate, è generica e non supportata da alcun elemento di riscontro, ed attiene ad un apprezzamento di merito effettuato dal Tribunale di sorveglianza che, non risultando manifestamente illogico, non è sindacabile dal giudice di legittimità.
Altrettanto generica e non dimostrata è l’affermazione che l’acquisto e la ricezione di tali beni sarebbero consentiti ai detenuti in regime ordinario, in quanto il provvedimento impugNOME non ha valutato la legittimità dei divieti sotto il profilo di una possibile disparità di trattamento, ed ha peraltro ribadito che essi possono essere giustificati alla luce della maggiori esigenze di sicurezza e di controllo in relazione ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord.pen. Sul punto deve richiamarsi il principio di questa Corte, secondo cui «In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord.
pen., è legittima la disposizione dell’amministrazione penitenziaria c nell’individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l’acq di determinati cibi che siano, invece, consentiti ai detenuti non sottopos regime differenziato, dovendosi evitare la disponibilità, da parte del detenuto quegli alimenti che possano distinguerne la posizione all’interno del gruppo socialità accrescendone il carisma o lo spessore criminale, ferma restando necessità di accertare, in concreto, di quali beni si tratti onde verifi ragionevolezza o meno della scelta in relazione alle finalità proprie del reg differenziato» (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532)
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «l parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione del causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente