Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48884 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48884 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, avverso il decreto ministeriale, del 10 marzo 2022, con il quale è stata disposta nei suoi confronti, la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., per anni due, in relazione alla pena in esecuzione di anni trenta di reclusione, determinata ex art. 78 cod. pen., con provvedimento di cumulo RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.
Considerato che i motivi dedotti dal condanNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 41-bis Ord. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché denunciano vizi di motivazione avverso provvedimento impugnabile soltanto per violazione di legge.
Considerato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2-sexies ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica RAGIONE_SOCIALEa stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tal da rendere incomprensibile il percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, COGNOME, Rv. 230203).
Ritenuto che detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l’impossibilità di rilevare l’omessa enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti devoluti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Rv 260805).
Considerato che, in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato per effetto del definitivo rigetto RAGIONE_SOCIALEa correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce RAGIONE_SOCIALEa verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo.
Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condanNOME di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo personale, la posizione rivestita dal soggetto in seno &l’associazione, la perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE e
l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno (tra le altre, Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, COGNOME; Rv. 263508).
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per il condanNOME è stata ritenuta all’attualità, tenendo conto, in particolare, quali elementi di novità, RAGIONE_SOCIALEe recenti note RAGIONE_SOCIALEa DDA di Napoli e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, attestanti la perdurante attività del RAGIONE_SOCIALE, la recente liberazione RAGIONE_SOCIALEa madre del ricorrente, NOME COGNOME, la perdurante esistenza di una posizione apicale nel gruppo mantenuta nonostante il regime detentivo in atto.
Considerato, inoltre, il richiamo operato dal Tribunale ai provvedimenti giudiziari, all’assenza di una condotta di dissociazione intrapresa, al fitto rapporto che il ricorrente è in grado di mantenere con affiliati presenti nel territorio, oltre che con i più stretti familiari, nonché all’esistenza di alt provvedimento di proroga del regime differenziato che ha già preso in esame la deduzione relativa alla pretesa interruzione RAGIONE_SOCIALE‘attività del clan nel 2004.
Ritenuto, peraltro, che la motivazione rende conto RAGIONE_SOCIALEe conclusioni svolte in relazione alla ritenuta sussistenza, all’attualità, del RAGIONE_SOCIALE, pur se diversamente composto, quanto all’intervenuta sostituzione di aderenti detenuti, nonché alla presenza di diversi accordi e alleanze con altri gruppi (cfr. pagina 3 del provvedimento impugNOME).
Considerato, infine, quanto al sollecitato controllo sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe informative, sulla consistenza, all’attualità, del clan, indicato come disarticolato in base ad un’informativa che si allega, asseritamente non adeguatamente svolto in sede di merito, che i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità, riguarda il solo vizio di violazione di legge sostanziale e processuale e quindi è esercitatile, quanto alla legalità RAGIONE_SOCIALEa decisione sul reclamo, in riferimento ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di motivazione, reale ed effettiva, senza potersi addentrare in considerazioni sul materiale probatorio, la sua corretta valutazione e la logicità del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione, né poter prendere in esame, per quanto già esposto, eventuali profili di illogicità o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361, in motivazione)
Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al versamento di’
una somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Presidente