Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6807 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6807 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 09/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 11/07/2025 emessa dal Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento a carico di NOME COGNOME, nato a Cosoleto, il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 11 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME – detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) avverso l’ordinanza resa dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE il 7 marzo 2025, che aveva rigettato la corrispondente istanza del detenuto, e per l’effetto – previa disapplicazione degli artt. 6 e 8 RAGIONE_SOCIALE Circolare ministeriale n. 3676/6126 del 02/10/2017 – ha disposto che la RAGIONE_SOCIALE consenta al suddetto detenuto di avere la disponibilità del fornelletto a gas, del pentolame e accessori per l’arco dell’intera giornata, così come consentito ai detenuti non assoggettati al regime detentivo differenziato ex art. 41bis Ord. pen.
Il RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso avverso la suindicata ordinanza chiedendone l’annullamento deducendo un motivo unico con cui lamenta l’erronea applicazione degli artt. 69, comma 6, lett. b) , 1, 35bis e 41bis Ord. pen., nonchØ la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Secondo l’Amministrazione ricorrente, i giudici di sorveglianza hanno omesso di considerare che la previsione di fasce orarie per l’utilizzo di utensili inerisce alla regolamentazione del relativo diritto, nell’ottica del contemperamento delle diverse esigenze che la vita in comune comporta.
Pertanto, si evidenzia che la previsione di fasce orarie non viola il principio RAGIONE_SOCIALE parità di trattamento – a fronte dei detenuti ristretti in altri circuiti, i quali possono invece cuocere i
cibi per tutto il tempo in cui hanno a disposizione i fornelli – a patto che tale diversificazione risponda a esigenze organizzative, la cui valutazione Ł rimessa all’Amministrazione penitenziaria.
Nel caso in esame, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE erariale, il Tribunale di sorveglianza ha finito per sostituirsi al legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE potestà riconosciuta all’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, lett. b) , d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, laddove avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la differenziazione fra detenuti appartenenti a diversi circuiti RAGIONE_SOCIALE disciplina regolamentare in materia di orari di cottura dei cibi fosse manifestamente irragionevole: e tale irragionevolezza non avrebbe dovuto riscontrarsi nel caso in esame, dal momento che, mentre nel circuito di media sicurezza ogni cella ospita piø detenuti, sicchØ la limitazione RAGIONE_SOCIALE possibilità di cucinare potrebbe creare problemi alla salubrità dell’aria e allo svolgimento delle attività trattamentali, nel circuito dei detenuti assoggettati al regime ex art. 41bis Ord. pen. la loro collocazione in celle singole e il carattere limitato delle attività trattamentali lor consentite ha indotto a individuare le fasce orarie destinate alla cottura dei cibi, secondo un modulo finalizzato alla convivenza organizzata, senza alcun riflesso meramente afflittivo.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, poichØ il Tribunale non ha fornito una motivazione effettiva circa la ragione per la quale l’avere stabilito le fasce orarie deputate alla cottura dei cibi integri una scelta esorbitante, rispetto al ragionevole contemperamento delle diverse esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei sensi e per le ragioni che seguono.
A completamento RAGIONE_SOCIALE sintesi contenuta in parte narrativa, si evidenzia che NOME Ł un detenuto assoggettato al regime differenziato ex art. 41bis Ord. pen. al quale il Magistrato di sorveglianza ha negato la possibilità di avere la disponibilità del fornello a gas, nonchØ di pentole, caffettiere e altri utensili di tal genere per l’intera giornata, e non solo entro le fasce orarie predeterminate dall’Amministrazione penitenziaria.
Il Tribunale di sorveglianza, poi, ha accolto il reclamo proposto da NOME avverso il provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza riconoscendo al detenuto la suddetta disponibilità degli strumenti di cottura dei cibi suindicati per l’intera giornata.
Indi, il RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato la decisione favorevole al detenuto emessa dal Tribunale di sorveglianza. In tal senso Ł riassunto il corso processuale RAGIONE_SOCIALE vicenda ora al vaglio di questo Collegio.
Il principio di diritto che governa la materia – e al quale si intende dare continuità – Ł nel senso RAGIONE_SOCIALE piena legittimità delle disposizioni regolamentari interne alle singole strutture penitenziarie, laddove queste – prefissando ambiti orari entro i quali si consenta la cottura dei cibi e, quindi, la disponibilità del fornello e di tutti gli utensili necessari – vadano a incidere esclusivamente sulle modalità di esercizio del relativo diritto, senza negare la sussistenza stessa di questo.
Le limitazioni orarie alla cottura dei cibi, anzitutto, devono uniformarsi alle possibilità generalmente accordate all’intera popolazione carceraria e, quindi, non devono essere inerenti soltanto a coloro che si trovino sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41bis Ord. pen.; e, infatti, in caso contrario, tali restrizioni concretizzerebbero una immotivata ulteriore differenziazione del regime penitenziario e, consequenzialmente, presenterebbero – sotto l’aspetto pratico e attuativo – una regola di tenore vanamente vessatorio.
3.1. In disparte tale considerazione di carattere generale, vi Ł poi una ulteriore specificazione da considerare, ad ampliamento e integrazione RAGIONE_SOCIALE suddetta regola ermeneutica. Posto il piø ampio principio RAGIONE_SOCIALE illegittimità di regolamentazioni differenziate tra i condannati assoggettati a differenti regimi detentivi – laddove esse si risolvano in una forma surrettizia di restrizione ulteriore e rivestano, quindi, una connotazione di ingiustificata e inutilmente oppressiva disparità, resta comunque consentito all’Amministrazione penitenziaria prefissare giustificate modalità difformi, fra il trattamento riservato ai soggetti ristretti secondo il regime previsto dall’art. 41bis Ord. pen. e i detenuti comuni.
Una pianificazione differenziata RAGIONE_SOCIALE medesima – e pienamente assicurata – attività all’interno RAGIONE_SOCIALE struttura carceraria, dunque, può trovare legittima giustificazione allorquando l’Amministrazione penitenziaria adduca e argomenti, in concreto, la sussistenza di esigenze logistiche ed organizzative, che ne rappresentino il presupposto logico e giuridico. Solo grazie a tale motivata specificazione, infatti, le differenziazioni che incidono sul riconosciuto diritto non si tradurranno in un mezzo finalizzato all’ottenimento – sotto le mentite spoglie RAGIONE_SOCIALE regolamentazione di carattere generale – di una maggiore (e inutilmente rigida) attitudine restrittiva RAGIONE_SOCIALE carcerazione.
3.2. Muovendosi secondo tale angolo prospettico, allora, sarà consentito all’Amministrazione penitenziaria addurre motivate ragioni, quali la necessità di assicurare un maggiore e piø assiduo controllo quanto ai detenuti che siano sottoposti al regime differenziato ex art. 41bis Ord. pen., nonchØ di valorizzare la necessità di verificare l’assenza dei soggetti appartenenti a tale tipologia di detenuti dalle rispettive stanze, ovvero di contemperare tali esigenze con le specifiche carenze di organico del personale addetto alla gestione dell’attività penitenziaria.
In generale, sarà quindi pienamente consentito porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE suddetta diversificazione concrete, solide e motivate ragioni di tipo logistico, tecnico o organizzativo (si richiamano, in merito a tale tematica, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Gallo, Rv. 280532 – 01; fra le non massimate, Sez. 1 n. 4031 del 04/12/2020, dep. 2021, Min. Giust. in proc. Greco, Sez. 1, n. 7192 del 19/01/2021, Min. RAGIONE_SOCIALE in proc. Bellocco; Sez. 1, n. 7193 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Palazzotto, Sez. 1 n. 7194 del 19/01/2021, Min. Giust. in proc. Audino; si veda, infine, Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Min. Giust. in proc. COGNOME, Rv. 285204 – 01, nella cui parte motiva Ł dato leggere quanto segue: «L’amministrazione ricorrente ha, invero, spiegato – richiamando la disposizione di servizio emanata il 24 ottobre 2018 in attuazione RAGIONE_SOCIALE vigente circolare ministeriale e già indicata dal Magistrato di sorveglianza nel provvedimento con cui ha accolto il reclamo di NOME COGNOME – che la concentrazione dell’autorizzazione alla cottura dei cibi in due fasce orarie: consente di alleggerire, per il tempo residuo, i compiti del personale addetto al controllo di un’attività lato sensu pericolosa; Ł compatibile con l’organizzazione delle attività quotidiana dei detenuti collocati in regime ex art. 41bis , presenti, per la maggior parte RAGIONE_SOCIALE giornata, nella camera detentiva; garantisce, in combinazione con la possibilità, estesa all’intera giornata (cioŁ tra le 8:00 e le 20:00), di riscaldare i cibi già cucinati, il soddisfacimento delle esigenze alimentari dei destinatari. Considerato che l’organizzazione delle attività dei detenuti sottoposti a regime ordinario comporta la loro assenza dalla camera detentiva per un lasso temporale assai piø ampio, l’estensione, nei loro confronti, all’intera giornata dell’autorizzazione alla cottura dei cibi Ł frutto, nella prospettiva dell’amministrazione, del contemperamento tra le concorrenti esigenze che, altrimenti, sarebbero frustrate, derivando dalla fissazione di fasce rigide la necessità di sacrificare una delle attività concomitanti. … Le giustificazioni offerte inducono a ritenere, allora, che la
diversità di trattamento riservata ai soggetti ristretti al regime previsto dall’art. 41-bis 5 rispetto ai detenuti comuni trovi plausibile giustificazione nelle indicate esigenze logistiche ed organizzative e non si traduca, invece, in un mezzo per ottenere, attraverso la differenza di regolamentazione, una maggiore afflittività RAGIONE_SOCIALE detenzione. Dovendosi, quindi, escludere che l’individuazione di fasce orarie per la cottura dei cibi dei detenuti al 41bis si risolva in un trattamento discriminatorio, si impone, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata …»).
In questa specifica vicenda, il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento reclamato da NOME, aveva negato carattere discriminatorio alla fissazione delle fasce orarie per l’utilizzo dei suindicati apparecchi e utensili in riferimento ai detenuti assoggettati al regime di restrizione disciplinato dall’art. 41bis Ord. pen., in relazione alle esigenze organizzative emerse, nel plesso penitenziario di competenza, per la gestione dell’attività di quella categoria di detenuti, pure in rapporto alle particolari caratteristiche annesse alla medesima.
4.1. Il Tribunale di sorveglianza, dal canto suo, pur decidendo sul reclamo in senso favorevole al detenuto, non ha specificamente negato che il D.A.P. avesse segnalato la presenza di problematiche attinenti alla mancanza di attività trattamentali, oltre che alla allocazione dei detenuti in stanza singola.
In ordine a tale ultima considerazione, l’Amministrazione aveva sottolineato come i soggetti detenuti in regime ordinario avessero, inevitabilmente, la possibilità di partecipare a un maggior numero di attività di tipo rieducativo e, quindi, avessero la possibilità di permanere all’esterno RAGIONE_SOCIALE propria cella per un piø esteso arco temporale.
Sempre secondo il D.A.P., consentire ai detenuti non sottoposti a regime differenziato di provvedere alla cottura dei cibi durante l’intero arco RAGIONE_SOCIALE giornata – piuttosto che in finestre orarie predeterminate – permette di raggiungere l’importante risultato di non inibire la partecipazione di questi ultimi alle attività rieducative, programmate in loro favore entro l’intero arco RAGIONE_SOCIALE giornata; nella situazione penitenziaria presa in esame, tale problematica non si pone, al contrario, nel caso di detenuti sottoposti al regime carcerario ex art. 41bis Ord. pen., i quali, secondo legge, prendono parte a un numero inferiore di attività trattamentali, così permanendo per un lasso di tempo inferiore all’esterno RAGIONE_SOCIALE propria camera.
I detenuti assoggettati al regime di cui all’art. 41bis Ord. pen., in definitiva, avrebbero una minore esigenza di diluire il tempo di cottura dei cibi e, da ciò, deriverebbe la natura nØ discriminatoria, nØ inutilmente severa, RAGIONE_SOCIALE delimitazione di tale attività in fasce orarie.
4.2. Un elemento ulteriore – che l’Amministrazione penitenziaria parimenti ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE restrizione in fasce orarie RAGIONE_SOCIALE possibilità di cottura dei cibi – Ł costituito dalla allocazione dei detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41bis Ord. pen. in camere di detenzione singole.
Sul punto specifico, l’Amministrazione ha giustificato la suddetta previsione di limitazioni cronologiche sulla base dell’intrinseca diversità del percorso trattamentale riservato a tali detenuti, rispetto all’ iter rieducativo seguito dai detenuti comuni. Questi ultimi, infatti, sono alloggiati in celle che ospitano piø persone, circostanza destinata a creare problemi di salubrità dell’aria anche particolarmente seri, che deriverebbero dalla simultanea cottura dei pasti destinati a una pluralità di persone; tali profili critici, al contrario, sono insussistenti con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, per essere essi, appunto, collocati in celle singole.
4.3. A fronte di tali argomentazioni – connotate da una concreta e non contrastata base
logica ed esaustivamente argomentate – che sono state poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE differenziazione de qua , il Tribunale di sorveglianza non ha fornito concreti argomenti idonei a dimostrare la natura discriminatoria RAGIONE_SOCIALE regolamentazione amministrativa, non apparendo irragionevole la tesi sviluppata dal D.A.P., secondo cui, laddove in un determinato ambiente alloggino piø persone, Ł opportuno che queste possano cucinare in orari diversificati, così da non produrre un’eccessiva concentrazione di fumi nel medesimo ambiente (problema naturalmente insussistente, nel caso di collocazione del detenuto in camera singola).
4.4. L’Amministrazione penitenziaria, in definitiva, ha dimostrato di avere addotto delle concrete e logiche spiegazioni, rispetto all’avversata restrizione oraria; tali delimitazioni attenevano alla disciplina dell’esercizio del diritto, senza minimamente negarne l’esistenza e senza assumere le caratteristiche del rigore vano e fine a sØ stesso.
¨, in effetti, pacifico che – dalla situazione di restrizione carceraria – possano scaturire limitazioni alla sfera dei diritti soggettivi dei detenuti, limitazioni che immancabilmente scaturiscono dall’adozione, da parte dell’amministrazione penitenziaria, di provvedimenti di natura organizzativa, finalizzati a regolamentare lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE permanenza delle persone all’interno delle strutture carcerarie, nonchØ ad assicurare il mantenimento dell’ordine e RAGIONE_SOCIALE necessaria sicurezza e bilanciando, inoltre, tali esigenze con il principio primario del trattamento rieducativo. Tali misure logistiche e organizzative, ovviamente, vanno adottate attenendosi ai criteri basilari RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzionalità e laddove presentino tali intrinseche connotazioni – possono incidere, del tutto legittimamente, sull’intonso diritto soggettivo del detenuto (nel caso di specie, di procedere alla cottura dei cibi, avendo a disposizione il materiale occorrente), degradandolo a un semplice interesse legittimo.
4.5. Il filo del ragionamento sin qui condotto introduce a una tematica di piø vasta portata, afferente ai limiti entro i quali debba svolgersi il sindacato giurisdizionale, rispetto agli ambiti decisionali che sono propri dell’azione amministrativa.
Sul punto, costituisce principio di diritto unanimemente condiviso quello secondo cui non Ł consentito al giudice sostituire la propria autonoma valutazione alle scelte discrezionali compiute dall’amministrazione; in tal modo, infatti, l’autorità giudiziaria finirebbe per esercitare un inammissibile sindacato di merito sull’atto amministrativo, laddove gli Ł demandato, invece, soltanto l’espletamento di un sindacato di legittimità, estensibile al già menzionato piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzione RAGIONE_SOCIALE scelta amministrativa, in specie quando essa incida su diritti fondamentali (per una completa disamina del tema, si veda, fra le altre, Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023. Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974 – 01).
4.5.1. Ciò posto, il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che ha ribaltato l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, ha finito per invadere un campo di indagine estraneo al controllo da compiere in sede giudiziaria, andando sostanzialmente a imporre alla Direzione dell’istituto una modalità organizzativa difforme, rispetto a quella che la stessa aveva già adottato (e che, palesemente, non era lesiva del sottostante diritto soggettivo), per essere essa reputata dai giudici del reclamo maggiormente opportuna, a fronte RAGIONE_SOCIALE finalità di garantire ai detenuti la possibilità di procedere alla cottura dei cibi.
In questo modo – senza evidenziare che la scelta organizzativa RAGIONE_SOCIALE Direzione avesse violato il relativo diritto di ciascun detenuto di cucinare i cibi – il Tribunale si Ł attribuito una funzione ‘sostitutiva’, andando a compiere direttamente una scelta organizzativa alternativa; e il tutto si Ł verificato in un campo riservato all’autorità ammnistrativa, ossia all’unica autorità in grado di ponderare l’adeguatezza e la fattibilità delle plurime opzioni di carattere
esecutivo, previo raffronto con la situazione concreta esistente in ciascun istituto e contemplando anche la necessaria esigenza, di garantire la parità delle condizioni di vita di tutti i detenuti.
4.5.2. Per concludere, a fronte di una regolamentazione non arbitraria e non foriera di una discriminazione fra detenuti appartenenti a differenti categorie, nØ lesiva RAGIONE_SOCIALE specifico diritto soggettivo del detenuto, bensì inerente ad aspetti di tipo strettamente logistico e organizzativo, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto limitarsi al sindacato circa la legittimità dell’atto, senza poi entrare nel merito dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE potestà attuativa riservata all’Amministrazione penitenziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto, in relazione al complessivo accertamento di fatto già emergente dall’articolato complesso dei provvedimenti suindicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME