Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24261 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24261 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LENTINI il 28/08/1963
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2025, con cui il
Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l’istanza presentata da NOME
COGNOME che era sottoposto al regime detentivo di cui all’art.
41
-bis
Ord. pen., finalizzata a ottenere la consegna di DVD contenti immagini dei propri familiari.
Ritenuto che il ricorso di Sambasile, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura,
ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione dei presupposti per la richiesta di consegna dei DVD controversi, che appare correttamente
vagliata dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.
Ritenuto che, come costantemente affermato da questa Corte, non sussiste alcuna posizione di diritto soggettivo del detenuto tutelabile con lo strumento del
reclamo giurisdizionale previsto dall’art. 35-bis Ord. pen., in relazione alle questioni che coinvolgono la sicurezza dei soggetti sottoposti al regime detentivo
speciale di cui all’art.
41
-bis
Ord. pen., risultando, in tali casi, la posizione soggettiva del detenuto cedevole rispetto al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica (tra le altre, Sez. n. 39966 del 11/06/2014, COGNOME, Rv. 260357 – 01).
Ritenuto che l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo del detenuto deriva dall’insindacabilità delle determinazioni adottate dell’Amministrazione penitenziaria nell’esercizio dei poteri discrezionali funzionali alla tutela della sicurezza interna, che assumono un rilievo valutativo ancor più stringente laddove le pretese azionate dal detenuto riguardino soggetti sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41 -bis Ord. pen.
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.