Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15217 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME DOMENICO FIORDALISI NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 284/2025
CC – 23/01/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE; nel procedimento relativo a: COGNOME nato a PALMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 18/01/2024, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha – per quanto qui di interesse – respinto il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 24/05/2021, nella parte in cui ordinava alla RAGIONE_SOCIALE di consentire a NOME COGNOME, salva l’ordinaria sottoposizione al visto di controllo, l’acquisto di riviste a diffusione nazionale, anche se non comprese nell’elenco che accede alla circolare ministeriale DAP del 02/10/2017, con conseguente disapplicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 35bis, 41-bis e 69 ord. pen. per avere il giudice esercitato una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE (vizio ex art. 606, comma 1 lett. a) e b), cod. proc. pen.), contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione sul punto (vizio ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.), violazione, falsa ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis ord. pen. in relazione all’art. 606, comma 1
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Roma, lì, 17/04/2025
lett. b), cod. proc. pen., assenza di motivazione in riferimento all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., travisamento del fatto e conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen..
L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo senza tenere conto del fatto che l’autorizzazione indiscriminata e omnicomprensiva all’acquisto di qualsivoglia rivista anche diversa da quelle catalogate nel MoRAGIONE_SOCIALEo 72 (nonchØ libro o quotidiano) imporrebbe un’inesigibile attività RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE su qualsivoglia pubblicazione acquistata dal detenuto.
Tale autorizzazione, con salvezza dei controlli successivi all’intervenuto acquisto, imporrebbe all’RAGIONE_SOCIALE un’attività inesigibile, stante la diretta e gravosa incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa stessa in termini di risorse umane e materiali.
Peraltro il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale di sorveglianza non avevano tenuto conto che non sussisteva alcun attuale e grave pregiudizio dei diritti del detenuto derivante dai provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, sicchØ i provvedimenti giurisdizionali sul punto emessi erano frutto RAGIONE_SOCIALE‘indebito esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso richiamava altresì l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità che esclude la ricorrenza dei presupposti per l’accesso alla tutela di cui all’art. 35-bis ord. pen. con riguardo alla richiesta di autorizzazione generale all’acquisto di riviste.
Inoltre l’ordinanza impugnata doveva considerarsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 112/2017.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e di quella con essa confermata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto.
Le doglianze hanno ad oggetto le statuizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale di sorveglianza e di quella del Magistrato di sorveglianza da essa confermata, che, discostandosi da un orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, ritenuto non appropriato per il caso di specie, hanno giudicato del tutto irragionevole la limitazione all’acquisito RAGIONE_SOCIALEe riviste, da parte del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., a quelle soltanto che siano contemplate nella tabella 72 allegata alla Circolare DAP del 02/10/2017; per garantire le finalità proprie del regime detentivo differenziato doveva considerarsi sufficiente apprestare operazione di previo controllo sulle riviste da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto prima RAGIONE_SOCIALEa consegna.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente richiama invece la piena legittimità RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione, contenuta nella Circolare 2 ottobre 2017, in base alla quale, per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. l’acquisto di riviste e giornali deve avvenire attraverso canale controllato (la c.d. impresa di mantenimento) ed Ł limitato alle sole testate indicate in apposita Tabella (moRAGIONE_SOCIALEo 72)
Da tale previsione deriva che il detenuto in regime differenziato non può avere accesso a tutta l’offerta editoriale.
Orbene la legittimità di tale previsione e conseguentemente di tale limitazione Ł stata già ripetutamente affermata da questa Corte con reiterate pronunce, alle quali si intende dare continuità
(in tempi piø recenti Sez. 1, n. 1866 del 19/05/2023, n. 32592, Turiano; Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285811 – 01) con accoglimento dei connessi motivi RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione.
3. Lo speciale regime di sospensione RAGIONE_SOCIALEe regole del trattamento, disposto dal Ministro RAGIONE_SOCIALEa giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., Ł volto a far fronte alle esigenze di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ordine e RAGIONE_SOCIALEa sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e ad impedire, in particolare, i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà; collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno, che l’ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale. Quel che si intende evitare Ł, soprattutto, che gli esponenti RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).
In questa prospettiva, il vigente comma 2quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen. elenca una serie di misure specifiche, costituenti il contenuto tipico e necessario del regime stesso. Figurano nell’elenco, tra l’altro, la «limitazione RAGIONE_SOCIALEe somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno» (lettera c). L’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, nella circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l’organizzazione del circuito detentivo speciale, ha dettato disposizioni attuative del precetto generale, con riferimento all’ingresso, alla circolazione e alla detenzione RAGIONE_SOCIALEa stampa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale. Si Ł così stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) possa essere acquistato dai detenuti in regime speciale solo nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘istituto, tramite l’impresa di mantenimento o personale delegato dalla Direzione (artt. 7.2, secondo paragrafo, e 11.6, sesto paragrafo). Correlativamente, viene vietata la ricezione di libri e riviste provenienti dall’esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo pacco postale sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come la trasmissione all’esterno di tale materiale da parte del detenuto (art. 7.2, quarto paragrafo, e 11.6, quinto paragrafo).
4. Questa Corte ha piø volte riconosciuto all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria la spettanza di un potere regolamentare per la concreta applicazione RAGIONE_SOCIALEe restrizioni; potere che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, senza rendere inutilmente gravoso lo speciale trattamento e senza un’inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, Rv. 280532-01; Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261858-01; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, COGNOME, Rv. 257473-01). La circolare ministeriale si Ł, in parte qua, mantenuta in tale alveo, in quanto le misure limitative, che reiterano quelle già antecedentemente adottate in fonti equiordinate, si giustificano alla luce di dati emersi dalla «pluriennale esperienza RAGIONE_SOCIALEe concrete vicende [RAGIONE_SOCIALEo] specifico settore»: vale a dire che «libri, giornali e stampa in genere [sono] molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l’esterno, […] ricevendo o inviando messaggi in codice […] che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall’altro costituiscono concreti pericoli per l’ordine interno degli istituti» (Sez. 1, n. 42902 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257299-01), finendo per vanificare la funzione di base del regime carcerario speciale. Le prescrizioni ministeriali non pregiudicano in modo significativo il diritto del detenuto ad informarsi e a studiare attraverso la lettura di testi, in quanto 4 non ne precludono la ricezione, ma la indirizzano verso «canali sicuri» (l’impresa di
mantenimento o il personale delegato dalla direzione penitenziaria), onde impedire una loro utilizzazione in funzione elusiva RAGIONE_SOCIALEe restrizioni connesse al regime speciale, e in particolare per effettuare scambi di messaggi criptici non facilmente individuabili dal personale addetto alla censura (Sez. 1, n. 32469 del 07/04/2015, COGNOME). NØ varrebbe obiettare che per le limitazioni nella ricezione RAGIONE_SOCIALEa stampa l’art. 18-ter, comma 1, lettera a), ord. pen. esige l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, posto che tale disposizione generale non esclude forme ulteriori di limitazione, aventi pur sempre base legale, che discendano dalla sottoposizione al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., il quale assume, in quest’ambito, la valenza di norma speciale derogatoria (il piø elevato livello di pericolosità del detenuto, sancito dal provvedimento ministeriale di adozione di detto regime, suscettibile di controllo giurisdizionale, legittima infatti le misure previste dal comma 2-quater RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 41-bis, tra cui quelle in tema di limitazione degli «oggetti» che possono essere ricevuti dall’esterno; nozione che si presta a ricomprendere anche libri, riviste e giornali: da ultimo, Sez. 1, n. 5211 del 10/09/2019, dep. 2020, Attanasio, Rv. 278365-01).
Tali disposizioni sono rimaste indenni da censure da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 RAGIONE_SOCIALE’08/02/2017, ha escluso che violassero la libertà di manifestazione del pensiero, intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati, e il diritto allo studio, sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sØ le pubblicazioni di loro scelta non fosse, in sØ, limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno.
PerchØ tali misure non si traducano in negazione surrettizia di diritti fondamentali, «l’RAGIONE_SOCIALE si impegna a fornire un servizio efficiente, evitando lungaggini e “barriere di fatto” che penalizzino, nella sostanza, le legittime aspettative del detenuto».
E se Ł vero che «il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati – tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati – giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole» e che «il Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo» (Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce), tuttavia da ciò non può discendere che ogni pubblicazione possa e debba, tramite i canali di acquisto sopra evidenziati, fare il proprio ingresso in istituto. Resta legittima ogni valutazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione riguardo alla compatibilità di un tale ingresso con le finalità proprie del regime detentivo speciale, con le ineludibili esigenze organizzative, a quelle finalità anche correlate, e con l’effettiva inerenza RAGIONE_SOCIALEo stampato all’esercizio di diritti fondamentali (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281907-01), che dovrà essere in concreto allegato e comprovato, sicchØ un’autorizzazione di ordine generale, che da tali presupposti prescinda, quale quella accordata dall’ordinanza impugnata, non trova cittadinanza nel sistema.
PoichØ il provvedimento impugnato, e quello di primo grado da esso ribadito, si sono indebitamenti ingenti in un ambito riservato alla discrezionale valutazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, essi devono essere annullati senza rinvio, conseguendo a tale pronuncia la definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto al riguardo dal detenuto interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE n. 1373/2021 del 24 maggio – 23 giugno 2021 con riferimento alla statuizione relativa all’acquisto di siingoli numeri di riviste.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME