Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50731 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50731 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari accogliev in secondo grado, il reclamo proposto da NOME COGNOMECOGNOME detenuto nel carcere di Bancali, sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che si era doluto dell’impossibilità di acqui al sopravvitto il lievito e la farina.
Il Tribunale riteneva che una tale limitazione, benché a Bancali riferibile anc ai detenuti comuni, fosse illegittima, non trovando alcuna giustificazio funzionale al perseguimento di esigenze di sicurezza (non era dimostrato che l’us e la cottura dei citati alimenti potessero dar luogo ad una situazione di peric e risolvendosi in un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto regolamentazione stabilita per i detenuti comuni delle carceri continentali.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, con il patroc dell’Avvocatura dello Stato.
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente assume che la magistratura di sorveglianza avrebbe esercitato potestà alla giurisdizione non spettanti, essendo stata fatta valere alcuna lesione attuale e grave di diritti soggettivi sarebbe in contestazione, infatti, il diritto alla salute o ad una sana alimenta e avendo il detenuto avanzato mere lamentele attinenti alla regolamentazione dell’istituto di pena dettata dalla Direzione.
Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente deduce la falsa applicazione del principio di non discriminazione, che presupporrebbe l’omogeneità delle situazioni a raffronto, predicabile solo per la popolazione detenuta all’in del medesimo istituto di pena, nella specie assoggettata alla medesima disciplin
Con il terzo motivo l’Amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata, per avere essa illogicamente disconosciuto la ratio sottesa al divieto di introduzione in istituto del lievito e RAGIONE_SOCIALE farina, sostanze pericolose potenzialmente infiammabili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è fondato
Questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consente la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posiz
giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», che siano state vuln da condotte dell’Amministrazione violative di disposizioni previste dalla leg penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenut all’internato un attuale e grave pregiudizio». Il primo presupposto per l’attivaz del rimedio risarcitorio è, dunque, costituito dall’esistenza, in capo al detenu una posizione giuridica soggettiva qualificabile come «diritto», configurabile, in astratta, in relazione alle questioni che attengono alla pretesa di alimentar modo sano ed equilibrato, che, come tale, ha immediata influenza anche sul diritt alla salute (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 2817 01, § 1 del Considerato in diritto); con l’ulteriore precisazione che event irragionevoli limitazioni al riguardo, risolvendosi in un supplemento di ingiustific afflittività, sarebbero comunque destinate a connotarsi in termini di contrariet senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n 186 del 2018.
Tuttavia, questa Corte ha anche precisato che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti soggetti ristretti, conseguenti all’adozione, da parte dell’Amministrazione penitenziaria provvedimenti organizzativi volti a disciplinare la vita degli istituti, garan l’ordine e di sicurezza interna e, in uno, la migliore attuazione del trattam rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originari posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo (da ultimo, Sez. 1 n. 24711 del 15/02/2023, COGNOME).
3. Nel caso di specie, la Direzione di istituto ha vietato l’acquist sopravvitto, di farina e lievito in forza di una valutazione di tipo organizzativ all’evidenza rientra negli ambiti di regolamentazione ad essa esclusivament riservati, non apparendo né irragionevole né sproporzionata avuto riguardo all ragioni plausibilmente addotte: da un canto, la facile infiammabilità di sostanze, e, dall’altro, la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufrui vitto distribuito dall’Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali minister (e, quindi, tale da garantire una dieta completa ed equilibrata).
Né sussiste, al riguardo, alcuna ingiusta e vessatoria discriminazione.
L’evocata disparità di trattamento palesemente non sussiste tra i sogget ristretti all’interno del carcere di Bancali, rispettivamente al regime ordinario quello differenziato, in quanto la stessa ordinanza impugnata dà atto ch nell’istituto, l’acquisto di farina e lievito non sono consentiti neppure ai de comuni.
Una volta acclarato, poi, che il divieto di acquisto di farina e lievito al sopravvitto non è, di per sé, illegittimo, in quanto posto a tutela di obiettive esigenze di ordine e sicurezza e non incidente sul diritto all’alimentazione e alla salute, il fatto che all’interno delle diverse realtà carcerarie vigano, in proposito, regole diverse, ammettendosi in alcune ciò che in altre è inibito, non integra, di per sé, una intollerabile penalizzazione e costituisce, piuttosto, il portato dell’adattamento delle regole al contesto concreto nel quale esse sono destinate ad operare (in termini, altresì, Sez. 1, n. 16496 del 23/03/2023, Polverino; Sez. 7, n. 38643 del 12/05/2022).
4. L’Amministrazione penitenziaria del resto, come ricorda la difesa ricorrente, ha ormai riconosciuto ai detenuti in regime speciale la possibilità di acquistare, in linea di principio, gli stessi prodotti inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo istituto (in conformità agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte: v., per tutte, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 281618-01).
E’ stato così necessariamente superata l’opzione, secondo cui il circuito detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen. dovesse adeguarsi, in materia, ad uno standard nazionale uniforme, posto che le tabelle vittuarie dei detenuti comuni sono diverse da carcere a carcere, a seconda anche delle peculiarità geografiche del territorio.
E’ giocoforza ammettere, a questo punto, che le valutazioni sul carattere non discriminatorio del trattamento vadano condotte operando gli opportuni raffronti nell’ambito dello stesso istituto e/o territorio, salvo consentire, come sarebbe del tutto irragionevole, che i detenuti in regime differenziato siano gli unici a poter acquistare i beni alimentari contemplati da una qualunque delle tabelle esistenti nelle carceri del territorio nazionale, godendo di una posizione privilegiata rispetto agli stessi detenuti comuni.
5. Segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso il 20/10/2023