Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1954 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1954 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto ministeriale reso in data 7 febbraio 2024, con il quale era stato prorogato per due anni, nei suoi confronti, il regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
In via preliminare, il Tribunale riteneva che i profili di illegitti costituzionale così come individuati nel reclamo – per il preteso contrasto dell’art. 41-bis, commi 2-bis, 2-quinquies e 2-sexies, Ord. pen. con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché con l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento agli artt. 6 e 13 CEDU – fossero privi di rilevanza, evidenziando che il provvedimento ministeriale di applicazione o di proroga del regime differenziato è soggetto a reclamo, a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale l’interessato può svolgere l’attività necessaria alla propria difesa, senza alcun pregiudizio del diritto al contraddittorio.
Nel merito, il giudice a quo considerava il reclamo infondato, in ragione della persistenza dei collegamenti del reclamante con il contesto criminale di appartenenza e dell’assenza di segnali di ripudio delle logiche che lo avevano indotto a commettere i gravi delitti per i quali era stato condanNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 41-bis, commi 2-bis, 2-quinquies e 2-sexies Ord. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU.
La difesa lamenta che sia stato violato il diritto del reclamante di difendersi in un processo equo mediante l’instaurazione di un contraddittorio pieno fra le parti: nel caso specifico, tale lesione si sarebbe realizzata perché non erano stati resi ostensibili al reclamante gli atti dell’istruttoria sin dal momento della notif del decreto ministeriale di proroga del regime differenziato.
Si ripropongono, quindi, le censure di incostituzionalità dell’art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., nella sua attuale formulazione, “nella parte in cui non prevede l’obbligo del AVV_NOTAIO di Giustizia al deposito, contestualmente all’emissione del decreto, ovvero la facoltà del detenuto, preliminarmente alla proposizione del reclamo, di prendere visione ed estrarre copia delle informative e dei pareri posti a fondamento del decreto dell’autorità amministrativa”.
Da un lato, si stigmatizza, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., l’irragionevolezza della disposizione e della disparità di trattamento normativo dei detenuti per i quali
viene richiesta l’applicazione o la proroga del regime detentivo speciale rispetto al modulo procedimentale delineato, per i detenuti “ordinari”, dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. richiamato dallo stesso art. 41-bis Ord. pen.; dall’altro, si lamenta la conseguenziale violazione dei fondamentali principi del contraddittorio e del giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 117 Cost., in riferimento agl artt. 6 e 13 CEDU.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 125, comma 3, 666 e 678 cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen.
In sintesi, si rimprovera al Tribunale di sorveglianza di aver respinto il reclamo sulla base di una inammissibile presunzione assoluta di pericolosità, desunta dal titolo di reato in espiazione, in contrasto con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253/2019.
In particolare, mancherebbe nel provvedimento impugNOME una valutazione dei provvedimenti giudiziari che hanno riguardato in epoca recente la posizione personale del ricorrente nell’ambito del sodalizio RAGIONE_SOCIALE; né sarebbero stati indicati elementi dimostrativi dell’attuale operatività del sodalizi medesimo e della persistenza di collegamenti con esso del COGNOME.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il tema posto dalla difesa anche nella presente sede con il primo motivo è stato ripetutamente affrontato, e con soluzioni convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno concordemente escluso l’esistenza, nella disposizione normativa censurata, di profili di illegittimità costituzionale.
Della Corte costituzionale giova riportare alcuni stralci di due significative pronunce.
Nell’ordinanza C. cost. n. 417 del 2004 si legge:
«che i dubbi di costituzionalità sollevati dal rimettente non hanno pertanto ragion d’essere, posto che è possibile attribuire ai presupposti del provvedimento di proroga di cui al comma 2-bis dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario una interpretazione conforme a Costituzione;
che, in particolare, il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sulla permanenza dei presupposti che legittimano l’applicazione del regime differenziato, vale a dire sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condanNOME di tenere contatti con le organizzazioni criminali;
che, a sua volta, in sede di controllo giurisdizionale, spetterà al giudice verificare in concreto – anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto – se gli elementi posti dall”amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l’adozione del regime speciale…».
Nella sentenza C. cost. n. 376 del 1997 si legge:
«…da un lato, il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell’imputazione, ma sull’effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono solo una logica premessa; dall’altro lato, le restrizioni apportate rispetto all’ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere – sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità – solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità di ordine e di sicurezza; e anche di tale congruità al fine è garanzia » il controllo giurisdizionale attivabile su provvedimenti ministeriali…».
La giurisprudenza costituzionale, che con molteplici sentenze ha ripetutamente dichiarato costituzionalmente legittimo il regime differenziato nel suo impianto generale (si vedano, ad es., le sentenze n. 190 del 2010 e n. 351 del 1996), non dubita, quindi, in altre pronunce, che il diritto di difesa avverso provvedimenti applicativi del regime o di proroga dello stesso sia effettivamente garantito con il contraddittorio differito ed eventuale scaturente dalla proposizione del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza.
Nel solco del Giudice delle leggi si è inscritta la giurisprudenza di legittimità, che ha, ormai, maturato un consolidato orientamento, secondo cui «el procedimento amministrativo volto all’applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato (art. 41-bis Ord. pen.), la disciplina vigente non viola i diritti di difesa, tenuto conto delle garanzie di conoscibilità degli atti contenuti fascicolo, della facoltà di estrarne copia, nonché della possibilità, concessa sia nel corso dell’istruttoria che durante l’udienza innanzi al tribunale di sorveglianza, di dedurre ed espletare tutte le prove richieste dall’interessato» (Sez. 1, n. 39803 del 20/09/2005, COGNOME, Rv. 232946 – 01; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, COGNOME, Rv. 230551 – 01; Sez. 1, n. 50216 del 10/12/2004, COGNOME, Rv. 230705 – 01; Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004, COGNOME, Rv. 230704 – 01).
Nelle richiamate pronunce si è, tra l’altro, affermato, a proposito della mancata messa a disposizione degli atti relativi al procedimento amministrativo, che « sussistono esigenze di cautela e di riservatezza, connesse con il divieto di esame degli atti suddetti nel corso del procedimento amministrativo, dal
momento che, in caso contrario, tali esigenze verrebbero chiaramente frustrate ed aggirate. Nel corso del procedimento giurisdizionale, invece, gli atti contenuti nel fascicolo sono stati totalmente messi a disposizione della difesa, per cui la stessa ha potuto dedurre e formulare tutte le richieste e le prove ritenute del caso, per modo che non risultano in alcun modo compressi o ostacolati i diritti e le facoltà spettanti alla difesa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio » (S 1, n. 49274 del 2004, cit.).
Sez. 1, n. 2658 del 10/01/2005, Sciara, Rv. 230548 – 01 ha, inoltre, precisato che nel procedimento amministrativo inteso all’applicazione o alla conferma del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. non sussiste l’obbligo, da parte dell’autorità amministrativa, di dare all’interessat comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l’attività interna svolta dall’Amministrazione ha natura prodromica e si concretizza direttamente con il provvedimento ministeriale che è soggetto a reclamo a seguito del quale si instaura un procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale l’interessato può svolgere tutta l’attività necessaria alla propria difesa (in motivazione, la Corte ha anche sottolineato come, “in subiecta materia”, trattandosi di provvedimento diretto alla repressione della criminalità, la comunicazione di avvio del procedimento – che presuppone la facoltà dell’interessato di accesso agli atti – è esclusa anche dal divieto di tale accesso posto dal regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al relativo diritto, approvato con decreto del AVV_NOTAIO dell’Interno 10 maggio 1994 n. 415: conf. Sez. 1, 10 gennaio 2005, COGNOME e COGNOME, non mass.).
Sez. 1, n. 50216 del 2024, COGNOME, cit. ha, quindi, ribadito che il procedimento relativo alla decisione sul reclamo avverso i provvedimenti ministeriali di cui si è detto, per la sua natura giurisdizionale, consente di tutelar adeguatamente – in virtù dell’applicazione del principio del contraddittorio – le essenziali garanzie di cognizione del contenuto delle circostanze ascritte al detenuto, dal momento che gli atti contenuti nel fascicolo sono «posti a disposizione della difesa per visione ed eventuale estrazione di copie, mentre nel corso dell’istruzione e durante l’udienza camerale davanti al tribunale di sorveglianza possono essere dedotte ed espletate tutte le prove richieste dall’interessato, senza alcuna compromissione dei diritti della difesa».
A suggello del percorso ermeneutico appena illustrato si pone Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294 – 01, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 CEDU, non essendo stata ritenuta sussistente, anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l’adozione di un regime carcerario differenziato
(dettato dalla necessità di neutralizzare l’allarme sociale derivante dai mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l’esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, tenuto conto della natura temporanea della misura, dell’esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e, per quel che qui soprattutto rileva, del controllo giurisdizionale sull ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (v. Corte cost. n. 190 del 2010).
La tradizione della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e convenzionale conduce, in definitiva, a ritenere manifestamente infondata, ancora una volta, la questione di legittimità costituzionale riproposta dalla difesa del COGNOME nella presente sede, dovendosi richiamare, integralmente, al riguardo le considerazioni svolte nella rassegna poc’anzi illustrata nel senso della effettività della tutela del contraddittorio garantita all’interessato nel procedimento di reclamo incardiNOME davanti al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-quinquies, Ord. pen., nell’ambito del quale il predetto può chiedere di acquisire copia degli atti contenuti nel fascicolo e di dedurre le prove ritenute pertinenti e rilevanti.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
3.1. Va ricordato che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (Sez. 1, n. 16019 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266620 – 01; Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805 – 01; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 – 01).
Ciò determina la possibilità, per la Corte di cassazione, di rilevare solo l’assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.
Va, altresì, rammentato che la misura «trattamentale» prevista dall’art. 41bis citato presenta essenzialmente finalità preventive, tese alla inibizione di contatti (pur in costanza di detenzione) con il contesto criminale di provenienza.
La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sé correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l’adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni.
Non si richiede, pertanto, un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l’individuazione di un effettivo contributo arrecato all’attività del gruppo), quanto una verifica dell esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.
Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.
Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell’ambito della quale di certo incide l’intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato in sede di legittimità (si vedano, tra le altre, Sez. 1, n. 697 del 08/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass., e Sez. 1, n. 44149 del 2016, COGNOME, cit., in motivazione).
Si tratta, inoltre, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalit preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita – in quanto tale – ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, nel senso che si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali veicoli di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evit ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza – elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario – che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territori (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici dell incriminazione di cui all’articolo 416-bis cod. pen.).
3.2. In tal senso, la valorizzazione degli indicatori enumerati nella decisione impugnata (tra i quali: i precedenti penali a carico del detenuto, il ruolo apicale rivestito in seno alla RAGIONE_SOCIALE, operante in Oppido Mamertina, la lunga latitanza protrattasi dal gennaio 2009 al gennaio 2016 e la sua permanenza sul territorio di riferimento, l’attuale operatività del sodalizio desumibile da recent indagini e dall’adozione di misure cautelari, la totale assenza di segnali di resipiscenza) soddisfa i parametri legali di riferimento e rende del tutto irrilevante la indicata assoluzione del COGNOME in un recente giudizio (processo “Erinni”), come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 6977 del 2024, emessa su ricorso proposto dal COGNOME avverso l’ordinanza in data 16 febbraio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, reiettiva di reclamo proposto contro il precedente provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato.
A fronte del composito quadro di elementi, esposto con motivazione non apparente né inesistente, le critiche difensive, pur formulate sotto il profilo della
assenza del percorso motivazionale, in realtà ne contestano la persuasività, in rapporto a circostanze di fatto non apprezzabili nella presente sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Hl Presidente