Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49810 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: MAN,STezo bt,t,/,A GlioSTitkpk COGNOME NOME NOME NOME ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in sede di rinvio, ha rigettato il reclamo presentato dall’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, adito ex art. 35-bis
ord. pen., aveva accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41- bis ord. pen., avverso il provvedimento con cui la direzione carceraria aveva imposto il divieto cucinare i cibi fuori dalle fasce orarie 11,00-13,00 e 16,30-18,30.
Dopo aver richiamato i precedenti provvedimenti emessi dal medesimo Tribunale, nonché le decisioni con cui la Corte di cassazione ne aveva disposto l’annullamento con rinvio, l’ordinanza impugnata ha affermato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 186 del 2018), le ragioni di sicurezza addotte dall’Amministrazione penitenziaria a fondamento della limitazione della facoltà di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, non potevano ritenersi tali da giustificare un trattamento differente rispetto a quello previsto pe i detenuti comuni.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, deducendo un unico motivo con cui si denuncia, l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe correttamente applicato i principi indicati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Infatti, l’Amministrazione penitenziaria, nel fissare le fasce orarie entro le quali è consentita la cottura dei cibi da parte dei detenuti in regime di 41-bis ord. pen., non avrebbe pregiudicato il diritto soggettivo del detenuto, ma si sarebbe limitata a regolamentarne le modalità di esercizio nelle sezioni in cui è applicato il regime detentivo speciale in ragione della diversa organizzazione propria di quei circuiti carcerari, in una logica di bilanciamento tra differenti esigenze, salvaguardando l’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi, nonché la fruizione delle attività trattamentali. Nel circuito “RAGIONE_SOCIALE sicurezza”, caratterizzato dalla presenza di più detenuti nella medesima cella, la fissazione di fasce orarie creerebbe il rischio di sovrapposizione nell’attività di cottura dei cibi e problemi per la salubrità dell’aria, e potrebbe limitare l svolgimento delle plurime attività trattannentali svolte da tali detenuti. Diversamente, nel circuito “RAGIONE_SOCIALE” ogni detenuto si trova in una cella singola e le attività trattamentali sono più limitate. Per tali ragioni non vi sarebbe alcuna ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti, attese la diversa organizzazione dei circuiti penitenziari.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato sicché ad esso consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Giova preliminarmente rilevare che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila in data 6 ottobre 2020, aveva rigettato il reclamo proposto dall’Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento in data 4 marzo 2020 con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta avanzata dal COGNOME di cucinare gli alimenti anche fuori dalle fasce orarie stabilite dall’ordine di servizio in data 12 novembre 2018. Questa Corte di cassazione, con sentenza della Prima sezione n. 33919 del 2021, aveva annullato con rinvio tale decisione.
Successivamente, il Tribunale di Sorveglianza, in sede di rinvio, con ordinanza in data 22 febbraio 2022, aveva rigettato il reclamo proposto dall’Amministrazione penitenziaria. Con sentenza n. 33152 del 2022, la Quinta sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio tale decisione dal momento che il Tribunale di sorveglianza, «una volta chiarito che il circuito presente nell’istituto penitenziario di L’Aquila, oltre a quello del 41 bis O. P., ospita un numero assai ridotto di detenuti “comuni” e che questi ultimi, impiegati in dette attività per buona parte della giornata, in orari spesso coincidenti con le fasce relative all’utilizzo dei fornell sono abilitati per tale ragione senza limitazione alcuna all’utilizzo dei fornelli avrebbe dovuto verificate se il trattamento differenziale quanto agli orari di cottura dei cibi dei detenuti ex art. 41 bis sia in concreto esorbitante dall’esercizio del potere organizzatorio da parte dell’amministrazione penitenziaria in quanto atto “del tutto avulso dal perseguimento delle esigenze connotanti il regime differenziato e nemmeno in concreto funzionale alla regolare attuazione dello stesso all’interno della sezione, così da comportare una diversificazione di disciplina priva di giustificazioni e, in tal caso, avente carattere irragionevole perché esclusivamente discrimiNOMErio». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con l’ordinanza in questa sede impugnata, il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo avanzato dal DAP, ritenendo discrimiNOMEria la limitazione temporale posta dall’Amministrazione alla possibilità di cottura dei cibi da parte dei detenuti in regime di art. 41-bis ord. pen.
Dopo aver richiamato la nota della Direzione carceraria del 10.7.2021 emessa in relazione ad altro procedimento, il TS ha ritenuto che le ragioni ivi indicate a base del differente trattamento tra detenuti comuni e detenuti 41-bis non sussistevano. Entrambe le tipologie di detenuti, infatti, sono impegnate in altre attività trattamentali, sicché per i detenuti 41-bis la limitazione degli orari cottura cibi renderebbe più gravoso cucinare. Inoltre, neppure l’esigenza di
garantire la salubrità degli ambienti giustificherebbe il diverso trattamento, dal momento che la sezione dei detenuti comuni non sarebbe diversa da quelle destinate ai detenuti 41-bis, se non per il numero: una sezione per i d tenuti comuni, molte sezioni per gli altri. Anzi proprio concentrare in un unico orario l’attività di cottura dei cibi potrebbe comportare problemi di salubrità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, stabilite con regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio della potestà riconosciuta all’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, Gatto; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).
Invero, la Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenut sottoposti al regime speciale (sent. n. 186 del 2018), ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria) (Sez. 1, n. 26011 del 05/05/2022, Min. della giustizia in proc. Terracchio, n.m.).
Tuttavia, è stato sottolineato come sia necessario evitare che in tal modo si crei, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 4 – bis, ord. pen., un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi. Pertanto, ciò che risulta censurabile in sede giurisdizionale non è la previsione in sé di face orarie di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti a regime speciale, bensì la mancanza di ragioni apprezzabili che giustifichino tali differenziazioni, con l’unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto al regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28&06/2022, Min. della giustizia in proc. Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Min. della giustizia in proc. Bolognino, n. m.).
Venendo al caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, per effetto della sentenza rescindente, era chiamato a verificare se il potere organizzativo da parte dell’Amministrazione penitenziaria fosse stato in concreto esercitato in modo arbitrario e irragionevole.
In proposito, l’Amministrazione ha giustificato il diverso trattamento per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. per quanto attiene la cottura dei cibi, circoscritta a determinate fasce orarie, in ragione della diversità di trattamento prevista per i detenuti comuni, i quali sono allocati in celle che ospitano più persone con conseguenti problemi di salubrità dell’aria derivanti dalla simultanea cottura dei pasti, evidenziando che analoghi problemi non si pongono invece per detenuti ex art. 41-bis, i quali sono collocati in celle singole. Ha inoltre messo in rilievo come la molteplicità di attività trattamentale svolta dai detenuti comuni determinerebbe il rischio di sovrapposizione tra le varie attività; criticità che, invece, non si porrebbe per i detenuti in regime differenziato, i quali hanno accesso ad una più limitata attività trattamentale, con sostanziale assenza del rischio di concomitanza tra questa e le ore in cui è consentita la cottura di cibi. In ogni caso – ha ancora evidenziato l’Amministrazione penitenziaria – solo per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis vi sarebbero esigenze di sicurezza e maggior controllo.
A fronte di tali argomentazioni, ed in particolare, delle differenti modalità trattamentali che caratterizzano il regime dei detenuti ex art. 41-bis illustrate dall’Amministrazione, l’ordinanza impugnata si è limitata a rilevare che anche i detenuti sottoposti al regime speciale sono impegnati in altre attività per le quali è imposta una turnazione, sicché anche per costoro la previsione di fasce orarie renderebbe più gravosa la possibilità di cucinare e che «nemmeno l’ulteriore profilo della salubrità degli ambienti sembra poter giustificare la disparità di trattamento» dal momento che «la sezione riservata ai detenuti comuni non è diversa dalle sezioni in cui sono ristretti i detenuti 41-bis, se non per numero». Sicché, «se non sussistono, dunque, problemi legati alla salubrità dell’ambiente nella sezione dei “comuni”, non si comprende perché dovrebbero sussistere nelle altre dove non vi è, peraltro, condivisione di spazi. Al contrario, a ben vedere, proprio l’accentramento di tale attività in ore prestabilite potrebbe comportare – ove ce ne fossero – problemi di salubrità dell’ambiente ove i detenuti cucinassero tutti nello stesso momento».
Ì
Trattasi di argomentazioni che, oltre a travisare sostanzialmente gli elementi addotti dall’Amministrazione penitenziaria con riguardo alle caratteristiche dei due regimi carcerari e delle diverse esigenze organizzative, si risolvono in una motivazione apparente, dal momento che il Tribunale non ha fornito ragioni idonee a spiegare perché la definizione delle fasce orarie per i detenuti assoggettati al regime differenziato costituisca una scelta esorbitante dal ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di preparare cibi e le ulteriori esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari, nonché come questo abbia comportato, nonostante le diverse caratteristiche del regime
trattamentale, una irragionevole discriminazione dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. rispetto ai detenuti comuni.
Per tali ragioni, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio sul punto. Deve del pari esse annullata l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila in data 4 marzo 2020 con conseguente definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto dal COGNOME.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza dell’Aquila nel procedimento il 4 marzo 2020.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2023.