Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39679 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 05/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento che ha proceduto al ritiro di pentolame e fornelli in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 7,00;
Ritenuto che con unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. si lamenta violazione dell’art. 41-bis Ord. pen. in ragione dell’insussistenza dei presupposti giustificativi di disposizioni più restrittive in ordine alle modalità orarie della cottura dei cibi tra detenuti comuni e sottoposti al regime differenziato;
che, tuttavia, come ha spiegato Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Ministero, Rv. 285204 – 01, affermando il principio richiamato dalla difesa e ripercorrendo giurisprudenza consolidata, «ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma, piuttosto, l’individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall’enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l’unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.).»;
che nel caso di specie il reclamo è stato respinto facendo riferimento al fatto che la limitazione dell’autorizzazione alle dette fasce orarie vale a preservare la salubrità degli ambienti, l’ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale, le modalità di controllo della Polizia Penitenziaria nell’orario notturno ed a non condizionare i tempi previsti per le attività interne;
che, pertanto, nel provvedimento impugNOME si rinvengono congrue valutazioni in fatto ben compatibili con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2018 e non sindacabili in sede di legittimità;
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
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