Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49254 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza d L’Aquila ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME ai sensi degl artt. 35-bis e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354, finalizzato ad ottenere l disapplicazione della allocazione nella cd. area riservata, per venire inv collocato all’interno della sezione ordinaria riservata ai detenuti sottopos regime ex art. 41-bis Ord. pen., all’interno della RAGIONE_SOCIALE‘Aquila. reclamo, ci si doleva di come il detenuto avesse tale afflittiva collocazione tempo ormai lunghissimo, ossia a partire dall’anno 2001, circostanza che configurava una ingiustificata ulteriore compromissione dei suoi diritti soggetti Disattesa l’istanza ad opera del Magistrato di sorveglianza, è stato propo reclamo e il Tribunale di sorveglianza – acquisite le necessarie informazioni pres il D.A.P., in ordine alle ragioni poste a fondamento di tale allocazione pronunciato il provvedimento reiettivo ora impugnato.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari pe motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il viene denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 14 e 41-bis Or pen., in relazione all’art. 3 CEDU, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. proc. pen. La attuale collocazione contrasta sia con il principio di umanità trattamento, sia con la finalità rieducativa della pena (il COGNOME, infatti, è al piano terra della struttura, nella parte meno areata e illuminata dell’edi laddove solo una ridotta metratura della stanza risulta adibita all’espletame della socialità; la zona è inoltre dotata di un angusto passaggio, coperto anche un pannello in plexiglas). La commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani, infatti, ha ripetutamente censurato le condizioni ne quali si svolge la detenzione all’interno delle cd. aree riservate, in ragione forte condizione di isolamento in cui vengono posti i detenuti. Viene violato disposto dell’art. 41-bis Ord. pen., altresì, nella parte in cui si ritiene rientrare provvedimento di collocazione nell’ambito della discrezionalità amministrativa, ne contempo negando la sussistenza di un pregiudizio grave e attuale all’esercizio de diritti del detenuto. La saletta adibita a palestra è – nel caso di spec dimensioni estremamente contenute, risultando così precluse tanto la possibilit di fare esercizio fisico, quanto la socialità del detenuto. L’ordinanza impugn risulta illogica e contraddittoria, del resto, anche nella parte relati valutazione compiuta in ordine alle dimensioni del locale adibito al passeggio.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Le doglianz difensive presentano un tenore vago e generico e non si confrontano né con il provvedimento gravato, né con la normativa che regolamenta la specifica materia. Il provvedimento impugnato ha precisato come la scelta dell’Amministrazione penitenziaria, sostanziatasi nel collocare il ricorrente all’interno della cd riservata, sia da ricondurre all’elevata pericolosità sociale ed alla grande car criminale del soggetto, esponente di rilievo della criminalità organizzat COGNOMECOGNOME peraltro, ha reiteratamente tentato di evadere. La decisione d allocazione del detenuto, del resto, è insindacabile, rientrando essa nell’amb della discrezionalità amministrativa. Il Tribunale, infine, ha esaminato in mod esaustivo le diverse censure prospettate dal ricorrente, escludendo qualsivogl lesione dei diritti del detenuto.
Il ricorso è inammissibile, per esser stato proposto avverso un provvedimento inerente ai criteri di distribuzione dei detenuti all’int dell’istituto di appartenenza; tale tipologia di provvedimento risponde ad esigen di organizzazione e sicurezza in ambito penitenziario. Non essendo emersa – quale conseguenza di tale provvedimento amministrativo – alcuna lesione di diritti soggettivi, tale decisione non è ricorribile per cassazione. Del resto, la poss sussistenza di fattori lesivi di diritti soggettivi risulta dettagliatamente anal nel provvedimento impugnato, che la ha esclusa sotto qualsivoglia profilo. Tale lesione, peraltro, viene solo genericamente evocata dalla difesa, che rappresenta la sussistenza con deduzioni connotate da una estrema generica e dal marcato tenore assertivo.
Non sussiste, infine, la lamentata illogicità, inerente alla conformazion della saletta adibita a palestra. Tale vizio si anniderebbe – in ipotesi difen nell’avere il Tribunale di sorveglianza prima affermato essere tale locale dimensioni ridotte (tanto da non consentire lo svolgimento di attività fisica) e incongruamente, evidenziato la possibilità – per il detenuto ricorrente – di svolg adeguata attività motoria nel locale passeggio. La difesa, però, si limita alla m enunciazione della pretesa illogicità, senza addentrarsi nel dettaglio e chiari cosa essa specificamente si sostanzi. Corretta, infine, è l’affermazione Tribunale di sorveglianza, laddove afferma poter tale questione (concernente, s ripete, la pretesa dimensione esageratamente ridotta dello spazio deputato al svolgimento di attività motoria) formare oggetto di diversa tipologia di reclamo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in eu tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023.