Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33895 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto, avverso il decreto ministeriale d proroga del regime detentivo speciale, da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo, riportata per condanne relative ai reati di associazione RAGIONE_SOCIALE, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, quattro omicidi e altro, sottoposto dal 27/04/1997 al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354;
Osservato che avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Chiari, AVV_NOTAIO, che ha dedotto violazione di legge, in ordine alla persistente capacità del condanNOME di mantenere contatti con l’organizzazione criminale di riferimento;
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
Rilevato, quindi, che il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti:
l’elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento alla su biografia criminale e, in particolare, al suo inserimento, come elemento di vertice, nella consorteria RAGIONE_SOCIALE, nonché al fatto di essersi reso responsabile di plurimi omicidi, posti in essere con funzione strategica di controllo del territorio);
la capacità di mantenere rapporti con la consorteria RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, non venuta meno con la sola – pur protratta – detenzione, connotata nel caso di specie da condotta non sempre regolare (reati commessi durante la detenzione e infrazioni disciplinari temporalmente collocate in tempi anche recenti, in particolare al 2023);
la perdurante e attuale operatività del clan (segnatamente, vi è nel provvedimento impugNOME il riferimento a indagini nelle quali sono coinvolti il nipote e il fratello del ricorrente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – n ravvisandosi un’ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore de Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, 01 luglio 2024.