Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord. Pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale in atto a suo carico, per il periodo di anni due.
Considerato che il motivo unico dedotto, a mezzo del difensore, avverso l’ordinanza suddetta (violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis ord. pen. e dell’art. 125 cod. proc. pen.) non è consentito in questa sede, posto che si lamentano, in sostanza vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge e, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con- la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Rilevato, in particolare, che ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, “la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221);
Considerato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, l’elevato spessore del ricorrente (a riguardo si fa riferimento ampio e dettagliato alla biografia di NOME) l’esistenza di elementi idonei a far ritenere sussistente tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività delle attività illecite del sodalizio di riferimento (indicate c provate, tra l’altro, in base ad elementi sopravvenuti tra cui la recente ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del fratello del ricorrente, in concorso con il cugino NOME, clDATA_NASCITA, posto a capo dell’associazione, per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine a fatti reputati espressione di controllo capillare del territorio da parte dell’organizzazione, ma anche per la posizione rivestita nel detto sodalizio dal cugino e, pur considerata l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., rilevato il collegamento acclarato in sede cautelare con esponenti di altre associazioni che gestiscono il narcotraffico, quali i RAGIONE_SOCIALE). Tanto in assenza di comportamenti recenti di segno contrario e, anzi, del descritto ruolo rivestito, nonostante la detenzione subita da NOME, in assenza di altri vertici familiari del clan di Partinico in grado di assicurare la gestione delle attività del gruppo.
Reputato, infine, che dette considerazioni sono, in larga parte, avversate con ragionamento versato in fatto e volto a sollecitare la rilettura di atti d
procedimento (tra cui la relazione di sintesi del 2020) e che, ai sensi dell’art. 41bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all’art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all’introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all’art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che, con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica e che la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento dell’e spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eunD tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente