Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6047 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6047 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
o
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che le censure di cui al ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – in cui si chiede che vengano sollevate due questioni di legittimità costituzionale già rilevate davanti al Tribunale di sorveglianza, relative all’art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e precisamente al comma 2-quinquies e al comma 2-bis dello stesso – sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dal provvedimento impugnato.
In esso, invero, con riguardo alla prima eccezione si rileva che: – la doglianza secondo cui con l’attribuzione al Tribunale di sorveglianza di Roma della competenza a decidere in materia di reclamo avverso provvedimento di sottoposizione o proroga al regime detentivo differenziato si violerebbe il principio del giudice naturale garantito dall’art. 25 Cost., determinando un contrasto anche con gli artt. 3, 27, commi 1 e 3, 117 Cost. e 6 Cedu è manifestamente infondata; – deve, invero, sottolinearsi che il difensore parte dal principio secondo cui il giudice naturale sarebbe il giudice del luogo del ristretto, che costituisce esso stesso parametro normativo generale ed astratto per la maggior parte dei detenuti, ma non l’unico in materia di ordinamento penitenziario, e su tale presupposto evidenzia che il Tribunale di sorveglianza di Roma non avrebbe continuità di trattamento e di conoscenze con il ristretto; – in realtà la censura prova troppo laddove anche detto Tribunale ha contatti diretti sull’istituto di pena e monitora anche per i procedimenti in oggetto il comportamento intramurario del ristretto; – non si ravvisa nel caso alcuna violazione del principio del giudice naturale per legge, attesa la competenza generale ed astratta di detto Tribunale inidonea ad incidere sull’iter del procedimento.
Va, invero, a tale riguardo, osservato che, in tema di regime detentivo differenziato, la competenza unica nazionale del Tribunale di sorveglianza di Roma è limitata ai provvedimenti ministeriali di sottoposizione del detenuto al trattamento previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, nonché a quelli di proroga o revoca dello stesso, e, quindi, alla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti il suo mantenimento, mentre permane la competenza del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, prevista in via generale dall’art. 677 cod. proc. pen., per le questioni riguardanti i profili applicativi delle singole restrizioni e la l incidenza sui diritti soggettivi del detenuto (Sez. 1, n. 37835 del 10/09/2015, Confl. comp. in proc. russo, Rv. 264622: in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del Magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, in relazione alla richiesta di fruire del prolungamento della durata del colloquio mensile con i
familiari, proposta da persona ristretta in regime penitenziario differenziato: conformi non massimate n.37836/15, 37837/15, 37838/15, 37839/15,37840/15, 37841/15).
Con riguardo, poi, alla questione secondo cui l’art. 41-bis Ord. pen., al comma 2-bis, determinerebbe, in capo all’interessato, un onere dimostrativo in relazione al venire meno dei presupposti per la proroga del regime differenziato di tale evanescenza, in quanto tendente a dimostrare l’inesistente, ossia la mancanza di collegamenti con l’associazione criminale, da integrare una probatio diabolica a carico del ristretto che, impossibile da soddisfare, determinerebbe in definitiva un automatismo probatorio di persistenza delle condizioni originarie, in contrasto con l’art. 27, commi 1 e 3, Cost. e 6 e 7 Cedu, il Tribunale di sorveglianza a quo osserva che: – come è noto plurime sono le sentenze della Corte costituzionale e della Corte Edu che si sono pronunciate sulla conformità a Costituzione e alla Cedu del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. e della disciplina ad esso connessa; – il finalismo ultimo che deve caratterizzare l’applicazione di detto regime intramurario costituisce la garanzia principale della sua conformità ai principi costituzionali laddove, invece, misure meramente afflittive della vita detentiva, esulando da tale finalismo, sono state giudicate illegittime; – il criterio di giudizio che legittima l’adozione di provvedimenti di proroga del regime detentivo speciale consiste nell’accertamento della capacità del condannato di mantenere collegamenti con l’organizzazione di riferimento; – tale capacità non viene meno per il mero trascorrere del tempo anche in regime di 41-bis Ord. pen.; – nella valutazione della stessa è insita una presunzione di idoneità, ancorata tuttavia a dati fattuali certi; come in tutti i giudizi implicanti valutazioni cd. presuntive è ammessa la prova del contrario, che non consiste in una prova diabolica, bensì impone al giudicante la valutazione concreta di specifiche allegazioni eventualmente dedotte dall’interessato in contraddittorio con gli elementi posti a suo carico; – tutti i parametri fattuali previs dalla norma lungi dall’essere evanescenti corrispondono a ragionevoli criteri di realtà suscettibili di essere oggetto di specifiche allegazioni di segno contrario da parte del detenuto reclamante, con conseguente onere di puntuale verifica da parte del magistrato di sorveglianza; – ne deriva la manifesta infondatezza anche di detta questione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tale iter motivazionale, insiste sulle questioni di legittimità costituzionale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.