Regime 41-bis: La Cassazione Conferma la Legittimità in Presenza di Pericolosità Attuale
L’applicazione del regime 41-bis, comunemente noto come ‘carcere duro’, rappresenta una delle misure più severe del nostro ordinamento penitenziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che ne legittimano l’applicazione, concentrandosi sul concetto di ‘pericolosità sociale attuale’. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quando e perché tale regime può essere considerato giustificato.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato riguarda il ricorso presentato da un detenuto contro il provvedimento del Ministero della Giustizia che applicava nei suoi confronti il regime speciale del 41-bis. L’interessato, dopo aver scontato una lunga pena detentiva trentennale, anche per associazione mafiosa, era stato nuovamente arrestato e condannato per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo le indagini, una volta tornato nel suo territorio di origine, aveva tentato di ‘ricostituire il gruppo mafioso’ e di colmare il vuoto di potere lasciato da un familiare. Inoltre, anche durante la detenzione, aveva continuato a inviare direttive ai suoi sodali, come attestato da un’ulteriore misura cautelare che ne confermava l’attuale operatività all’interno del sodalizio criminale.
La Decisione del Tribunale di Sorveglianza e il Ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva già respinto il reclamo del detenuto, confermando la legittimità del decreto ministeriale. Il Tribunale aveva basato la sua decisione su una serie di elementi concreti che dimostravano la persistente pericolosità sociale del soggetto e i suoi attuali legami con la consorteria criminale. Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge. A suo dire, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente l’attualità della sua pericolosità e la sussistenza dei collegamenti con l’associazione, sostenendo inoltre una violazione della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.
Le Motivazioni della Cassazione sul regime 41-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sui presupposti del regime 41-bis e sui limiti del proprio sindacato.
La Valutazione della Pericolosità Sociale
La Corte ha stabilito che il Tribunale di Sorveglianza ha agito correttamente, fondando la sua decisione su elementi specifici e significativi. Non si trattava di una valutazione basata sul passato criminale del soggetto, ma su fatti recenti e concreti che ne attestavano l’attuale e qualificata pericolosità. Tra questi, spiccavano:
1. Le recenti ordinanze di custodia cautelare: Dimostravano un reinserimento attivo nel contesto criminale subito dopo la scarcerazione.
2. La condanna per tentata estorsione aggravata: Un reato commesso con metodo mafioso e finalizzato ad agevolare la cosca di appartenenza.
3. Le direttive inviate dal carcere: Prova inequivocabile del tentativo di mantenere un ruolo di comando all’interno dell’organizzazione anche durante la detenzione.
Questi elementi, nel loro insieme, hanno permesso al Tribunale di Sorveglianza di motivare in modo logico e coerente la necessità di applicare il regime speciale per interrompere i flussi di comunicazione tra il detenuto e l’esterno.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Il ricorso del detenuto, pur essendo formalmente presentato come ‘violazione di legge’, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito della decisione. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, dove il controllo della Corte si limita alla coerenza e logicità della motivazione del provvedimento impugnato, senza poter entrare nel merito delle prove.
Le Conclusioni: Quando il regime 41-bis è Giustificato
La decisione in esame conferma che l’applicazione del regime 41-bis è legittima quando si fonda su una valutazione rigorosa e individualizzata della pericolosità sociale del detenuto. Tale pericolosità non può essere presunta sulla base dei soli precedenti penali, ma deve essere attuale e provata da elementi concreti, come nuovi reati, tentativi di mantenere i contatti con l’associazione criminale e un ruolo attivo all’interno della stessa. La Corte Suprema ha quindi validato l’operato del Tribunale di Sorveglianza, ritenendo la sua motivazione immune da vizi logici o giuridici e respingendo le censure come un tentativo inammissibile di rimettere in discussione il merito dei fatti.
Quando può essere applicato il regime 41-bis a un detenuto?
Il regime 41-bis può essere applicato quando esistono elementi concreti che dimostrano l’attuale pericolosità sociale del detenuto e i suoi collegamenti operativi con un’organizzazione criminale. Lo scopo è impedire che continui a impartire ordini e a comunicare con l’esterno dal carcere.
Quali elementi dimostrano la ‘pericolosità sociale attuale’ di un detenuto ai fini del 41-bis?
Secondo l’ordinanza, elementi significativi includono recenti misure cautelari, condanne per reati gravi commessi con metodo mafioso (come l’estorsione) e la prova che il detenuto continui a inviare direttive ai suoi associati dal carcere, manifestando un ruolo attivo nell’organizzazione.
Cosa può valutare la Corte di Cassazione in un ricorso contro l’applicazione del regime 41-bis?
La Corte di Cassazione ha un potere di controllo limitato alla ‘violazione di legge’. Ciò significa che può verificare se il giudice precedente ha applicato correttamente le norme e se ha fornito una motivazione logica e non contraddittoria, ma non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42014 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 27/10/2022 di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare i presupposti di fatto legittimanti la applicazione del regime penitenziario differenziato in esame, in particolare l’attualità della pericolosità sociale del detenuto ed i collegamenti con la consorteria criminale di presunta affiliazione, nonché violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, in assenza di evidenti ragioni di sicurezza pubblica atti a legittimare le disposte restrizioni.
Considerato che l’art. 41-bis, comma 1, ord. pen., stabilisce che «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha faco di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto» e che l’ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segNOME dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.;
Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimi nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità dell’applicazione, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di COGNOME: i) le recenti ordinandi custodia cautelare che hanno attinto lo COGNOME, che, successivamente alla conclusione del percorso carcerario trentennale anche per associazione mafiosa, è rientrato nel territorio taurianovese al fine di “ricostituire il gruppo mafioso” e “riempiendo il vuoto di potere lasciato dal fratello COGNOME NOME“: in particolare il 03/10/2020 il ricorrente veniva arrestato nella flagranza del resto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di appartenenza (fatto per il quale è stato già condanNOME ed è già stata emessa sentenza d’appello); successivamente dal carcere egli ha continuato ad inviare missive ai suoi sodali inviando direttive; COGNOME è stato poi attinto da altra misura custodiale con ordinanza emessa il 01/06/2021, che ha attestato l’attuale operatività del sodalizio;
Rilevato, dunque, che la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.