Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17537 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17537 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 07/07/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto di sottoposizione al regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. pen., disposto nei suoi confronti dal Ministro della Giustizia con decreto del 13 settembre 2021.
1.1. Secondo il Tribunale di sorveglianza il regime detentivo speciale in questione era giustificato da una pluralità di elementi contenuti nel decreto ministeriale, riconducibili al ruolo ricoperto da NOME COGNOME quale promotore di una associazione riconducibile alla ‘RAGIONE_SOCIALE, in seno alla quale, come imprenditore titolare di società operanti nel settore dell’antinfortunistica e del forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, ha agito per procacciarsi commesse ed appalti avvalendosi del potere intimidatorio derivante da legami con esponenti apicali (tra cui NOME COGNOME) e locali della mafia RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, al fine di favorire le proprie aziende, NOME COGNOME ha posto in essere una sequela di azioni corruttive e di turbativa d’asta, di intestazioni fittizie false fatturazioni mantenendo relazioni, per salvaguardare gli interessi delle cosche di riferimento dell’alto Jonio catanzarese e del basso Jonio crotonese, con esponenti politici a livello locale e nazionale per ottenere sostegno alle proprie attività imprenditoriali. Per tali fatti egli, con sentenza del Giudice per le inda preliminari del Tribunale di Catanzaro del 18 dicembre 2018 (annullata dala Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio con la sentenza n.15560/2022), è stato riconosciuto colpevole del reato di trasferimento fraudolento di valori nell’ambito dell’operazione c.d. ‘Borderland’ che ha disarticolato la cosca RAGIONE_SOCIALE operante in S. Leonardo di Cutro.
Il Tribunale di sorveglianza ha poi osservato che il decreto ministeriale impugnato era sorretto da adeguate argomentazioni ed elementi rispetto alla capacità del ricorrente di mantenere e di ripristinare, se detenuto in regime ordinario, i contatti con il gruppo criminale sopra indicato; in sostanza, quindi, stato sottolineato il ruolo di crocevia svolto da NOME COGNOME nella penetrazione illegale del tessuto economico, considerato espressione della posizione di predominio e di capacità di rigenerazione delle sue relazioni con gli ambienti mafiosi.
Inoltre, è stato escluso che le dichiarazioni da lui rese nel corso dell’interrogatorio tenutosi l’ 8 giugno 2021 consentissero di giungere a differenti valutazioni non essendo emersa una volontà collaborativa e di rottura con il passato, unici elementi che permetterebbero, a parere del Tribunale di sorveglianza, di pervenire ad una differente valutazione circa la sua persistente pericolosità.
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME Accorretti, propone ricorso per cassazione affidato a un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell’art.41-bis Ord. pen. con riferimento all’art.125 cod. proc. pen.
2.1. In sostanza, egli lamenta che l’ordinanza impugnata non avrebbe articolato una motivazione concretamente riferibile alla sua effettiva posizione, limitandosi a riportare il contenuto del decreto ministeriale impugnato senza però verificare, nel merito, la legittimità dello stesso provvedimento.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza sarebbe illogica, contraddittoria e non conferente rispetto alla sua posizione, non illustrando i concreti elementi da cui desumere la sua attuale pericolosità e la persistenza dei suoi legami con la RAGIONE_SOCIALE organizzata di stampo ‘ndranghetistico e, in particolare, con il RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma non si sarebbe assolutamente confrontato con le censure difensive e che avrebbe disatteso le emergenze processuali, che non consentivano di formulare un giudizio di attualità dei collegamenti con il citato gruppo criminale, attesa l’inconsistenz degli elementi sintomatici richiamati nella decisione censurata. Il Tribunale avrebbe, poi, omesso di valutare in concreto gli elementi di merito richiamati nel provvedimento ministeriale non tenendo nel debito conto la posizione di vittima del COGNOME, rispetto alle richieste estorsive operate nei suoi confronti, e le s dichiarazioni auto ed etero accusatorie effettuate nel corso degli interrogatori tenutisi il 7 e 1’8 giugno 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, nelle ipotesi di applicazione o di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen., è stabilito dal comma 2-sexies della stessa norma, in base al quale il procuratore generale presso la corte di appello, l’internato ovvero il difensore del detenuto possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta, quindi, che il controllo di legittimità riguardi l’inosservanza di disposizioni di l sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, che priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., in forza del quale il Tribunale di sorveglianza, sul reclamo presentato dal detenuto, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al secondo comma.
Ne consegue che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni Unite in tema di ricorsi per cassazione ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611), comprende, oltre all’ipotesi di provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovv dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito.
A tali ipotesi devono equipararsi i casi nei quali le motivazioni de provvedimento relativo al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. siano illogiche e non coordinate tanto da non spiegare le ragioni che hanno giustificato la decisione relativa al regime detentivo speciale controverso (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035).
Va al contrario escluso che le violazioni di legge, censurabili in questa sede, comprendano i vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione, che non possono trovare spazio giurisdizionale, presupponendo tali censure l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentativa incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 4428 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242797; Sez. 1, n. 43010 dell’11/10/2005, COGNOME, Rv. 232706; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, COGNOME, Rv. 230303).
Questa Corte di legittimità ha affermato, al riguardo, il seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41-bis Ord. pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribunale di sorveglianza sul decret di proroga del regime di detenzione differenziato consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la RAGIONE_SOCIALE organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv.
267248;in senso sostanzialmente con – Forme, anche Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 1, n. 22721 del 26/3/2013, COGNOME, Rv. 256495).
Premesso quanto sopra, il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME sebbene formalmente denunci il vizio di violazione di legge, tende in realtà a una rivalutazione, n merito, degli elementi di giudizio posti a fondamento dell’ordinanza censurata, che risultano conformi alla previsione dell’art. 41-bis Ord. pen.
3.1. Invero il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato, in modo adeguato e non contraddittorio, l’insieme delle informazioni poste a fondamento del decreto ministeriale sopra indicato, rispetto al quale si è confrontato con motivazione coerente e conforme al dettato del citato art. 41-bis, evidenziando il ruolo svolto da NOME COGNOME nell’ambito delle infiltrazioni della ‘RAGIONE_SOCIALE nelle attivi economiche, mediante l’aggiudicazione di appalti in materia antiinfortunistica e di prestazioni di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione, e della condanna – ormai irrevocabile sotto il profilo della responsabilità penale – per reato di trasferimento fraudolento di valori nell’ambito della sopra citat operazione ‘Borderland’.
Né il periodo di carcerazione, sino ad oggi maturato dal ricorrente , possiede una valenza decisiva, ai fini del vaglio del decreto impugnato, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., dovendosi valutare la posizione consortile dell’odierno ricorrente in un più vasto ambito prognostico, rispetto al quale assumono rilievo i differenti indicatori sopra richiamati.
Tutti questi elementi, complessivamente valutati, non consentono di escludere il giudizio di pericolosità sociale sotteso all’ applicazione del regime detenti speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., tenuto conto dell’importanza del contributo fornito dal reclamante al sodalizio in esame, principalmente sotto il profil economico mediante contatti con esponenti del mondo politico.
Quanto poi alla perdurante esistenza del RAGIONE_SOCIALE ‘ndranghetistico nell’ambito del quale vanno inquadrate le condotte del COGNOME, essa è stata logicamente motivata nel provvedimento impugnato e non è stata nemmeno specificamente contestata con l’impugnazione.
Pertanto, le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Roma appaiono conformi al compendio informativo acquisito nei confronti di NOME COGNOME e rispettose dei parametri affermati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di sottoposizione al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen.
3.3. Da ultimo si nota che il Tribunale di sorveglianza, in modo coerente, ha escluso la pericolosità sulla base del contenuto degli interrogatori del 7 e dell’
giugno 2021 osservando, al riguardo, che da essi non era emersa la volontà inequivocabile del ricorrente di collaborare con la giustizia e di recidere ogn legame con il gruppo di riferimento.
Il ricorso deve, quindi, respingersi e il ricorrente va condannato a pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2023.