Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazion segnato dall’art. 41 -bis, comma 2 -sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l’internat difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze de Tribunale di sorveglianza di Roma per violazione di legge;
che la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge compo che il controllo demandato al giudizio di legittimità riguardi l’inosservan disposizioni di legge sostanziale e processuale e l’assenza di motivazione, priva il provvedimento impugnato dei requisiti prescritti dall’art. 41 -bis, comma 2 -sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354, a tenore del quale il Tribunale sorveglianza, sul reclamo del detenuto, decide «in camera di consiglio, ne forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presuppos l’adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispe alle esigenze di cui al comma 2 »;
che, in questo contesto, il vizio deducibile in termini di mancanza motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, conformemente a quanto da tempo affermato dalle Sezioni unite in tema di ricorsi per cassazio ammessi per le sole violazioni di legge (Sez. U, n. 25080 del 28/05/200 Pellegrino, Rv. 224611), comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolast di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del so dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti m coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giud di merito;
che a tali patologie motivazionali devono essere equiparate le ipotesi in le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carent dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che giustifica decisione relativa al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2004, Trigila, Rv. 260805; Sez. 1 5338 del 14/11/2003, COGNOME, Rv. 226628);
che deve, invece, escludersi che la violazione di legge possa ricomprendere vizi di illogicità e di contraddittorietà della motivazione dei provvedimenti r al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n che non possono trovare ingresso in questa sede, presupponendo tali censur l’esistenza di un provvedimento dotato di una struttura argomentati incompatibile con la patologia processuale in esame (Sez. 1, n. 16019 d
27/01/2016, Bonura, Rv. 266620; Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303);
che tali parametri sono stati ribaditi da questa Corte, che, con speci riferimento alla proroga del regime detentivo speciale in esame, ha affermato seguente principio di diritto: «Anche a seguito delle modifiche introdotte all 41-bis Ord. Pen. dalla legge n. 94 del 2009, il controllo di legalità del Tribun sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenzia consiste nella verifica, sulla base delle circostanze di fatto indica provvedimento, della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegam funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordin sicurezza» (Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, COGNOME, Rv. 267248; in sens sostanzialmente conforme, cfr. anche Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256495);
che nello stesso solco si inseriscono le più recenti pronunzie che han chiarito che «Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui al 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacit condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolge tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-b della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di meri involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori d permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento de suddetto regime. (In applicazione del principio la Corte ha riten adeguatamente motivato il provvedimento di proroga fondato, tra l’altro, sul posizione di rilievo assunta dal ricorrente in un “clan” camorristico ancora attivo e operativo nell’ambito territoriale di riferimento e sui suoi legami familiar l’esponente di vertice)» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 20 Vinciguerra, Rv. 274912);
che, in coerenza con tale indirizzo, è stato affermato che «Ai fini d proroga del regime di detenzione differenziata, ai sensi dell’art. 41-bis, le luglio 1975, n. 354, non è necessario l’accertamento della permanenz dell’attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilev effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, es sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’amb malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario» (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483);
che comunemente ricevuto è, ancora, l’orientamento secondo cui «L’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 i
l’individuazione di elementi specifici e concreti indicativi della sopravve carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non megl precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 32 03/07/2019, Graviano, Rv. 276720);
che, vagliata in questa cornice, la valutazione della posizione di NOME COGNOME che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha compiuto alla luce delle no informative trasmesse dagli organi a ciò deputati ed in vista dell’apprezzame della sussistenza dei presupposti per la proroga della sua sottoposizion regime detentivo speciale appare ineccepibile;
che il Tribunale di sorveglianza si è soffermato sulla attuale operatività associazione mafiosa di appartenenza, il clan di RAGIONE_SOCIALE, attivo – come dimostrato da recenti operazioni di polizia e dai provvediment cautelari emessi dall’autorità giudiziaria – sul territorio di Cercola e Pont nonché sul rilevante ruolo assunto in passato, al pari dei fratelli NOME e (di recente rimessi in libertà), da NOME COGNOME, mai realmente allontana dal contesto criminale di riferimento;
che il Tribunale di sorveglianza ha, inoltre, sottolineato che NOME COGNOME – le cui dichiarazioni ammissive non sono state ritenute frutto di autent resipiscenza – si è reso, piuttosto, protagonista, in costanza di detenzion ancora in tempi recenti, di numerosi illeciti disciplinari, alcuni dei q concorrente rilevanza penale, e non risulta avere avviato un percorso revisione critica del proprio vissuto delinquenziale;
che, pertanto, le restrizioni imposte appaiono tuttora funzionali a preve ogni forma di comunicazione con il sodalizio, mediante la considerevole riduzion dei consueti canali di collegamento, rappresentati dai contatti con l’esterno i compagni di detenzione;
che, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, conforme alle risultanze processuali e rispettoso dei parametri, sopra richiamati, affermati giurisprudenza di legittimità, il ricorrente svolge considerazioni critiche ch valgono ad evidenziare profili di violazione di legge, neanche sub specie di carenza o apparenza della motivazione;
che il ricorrente indugia, in specie, sulla diversa valutazione informazioni acquisite in ordine all’attuale esistenza e composizione d compagine della quale egli è stato esponente di vertice e dissente, sopratt dalle conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza circa il pericolo che se restituito al regime detentivo ordinario, riannodi i contatti con essa ponendosi in una prospettiva ispirata alla mera confutazione di un ragionament
quale quello sotteso alla decisione impugnata, che non pare potere esser qualificato in termini di violazione di legge;
che, nel quadro così delineato, non può accogliersi la tesi di un’omess pronuncia sui punti qualificanti indicati o di una motivazione che ren impossibile la comprensione del percorso logico seguito dal giudice ed oscure l ragioni giustificative della decisione;
che il ricorrente, invero, nel sottolineare che egli, ininterrottam detenuto da oltre quindici anni, non risulta in alcun modo coinvolto nelle p recenti vicende criminose che hanno lambito il gruppo del quale è stat esponente di spicco ed il territorio su cui lo stesso ha esercitato il predo mafioso, non si emancipa da una prospettiva ispirata ad una lettura del evidenze istruttorie opposta rispetto a quella privilegiata dal Tribunal sorveglianza, che non vale, però, ad attestare la mera apparenza, e tantomen la radicale carenza, della motivazione sottesa al provvedimento impugnato;
che, di conseguenza, le censure proposte non sono ammesse al vaglio di questa sede di legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova – no consentita in detta materia – valutazione di merito dei presupposti per proroga del regime detentivo speciale, ovverosia degli elementi emergenti da decreto ministeriale, già compiutamente vagliati dal Tribunale di Sorveglianza d Roma;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.