Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PAOLA il 21/10/1984 avverso l’ordinanza del 13/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Roma P
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
è GLYPH Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigett il reclamo proposto – avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, da NOME COGNOME, detenuto per i reati di associazi e delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per plurime violazioni del 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e per i delitti di estorsione, ricettazione, trasfer fraudolento di valori, tentato incendio, violazione della disciplina sulle armi, posti in ess 2018 al 2023;
Osservato che – avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso il Tundis – con atto a firma dell’a NOME COGNOME deducendo cumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc pen., in relazione agli artt. 41-bis Ord. pen. e 416-bis comma 2 cod. pen.
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta d norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, sulla scorta dei dati conoscitivi acquis (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, sui punto, ha ampiamente motivato, richiamando l’elevato spessore criminale del ricorrente (al riguardo, si fa riferimento al suo inserimento, elemento di vertice, nell’organizzazione di riferimento, fatto che l’avversato provvedime deduce da elementi evocativi di eterogenea natura, quali le captazioni, sia telefoniche c ambientali e le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia), oltre che evidenzi come l’operazione che ha visto coinvolto il ricorrente sia molto recente, a dimostrazione de piena sussistenza dell’operatività del clan;
Rilevato che l’impugnazione denuncia vizi della motivazione, pur essendo essa ammessa per soie ragioni attinenti a violazioni di legge e tende, in realtà, a provocare una non consentita ri degli atti, ad opera di questa Corte;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi un’ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 marzo 2025.