Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48176 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48176 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i cinque motivi articolati nel ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che, a mente dell’art. 41 bis, comma 2-sexies, Ord. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello, l’internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge.
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre ch all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U., n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Rilevato che la proroga del regime detentivo differenziato può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l’assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattament penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720).
Ritenuto che, alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, il Tribunale di sorveglianza di Roma, valutando correttamente gli elementi risultanti dagli atti e
seguendo un percorso motivazionale congruo e adeguato, ha accertato la sussistenza del pericolo, legittimante la proroga del regime differenziato, che il ricorrente, ove rimesso in regime penitenziario ordinario, possa riprendere i contatti con l’organizzazione nella quale ha a lungo militato disimpegnando un ruolo di primo piano. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato in risposta ai rilievi difensivi:
la biografia criminale di COGNOME (pagg. 2 e 3);
il ruolo di spicco assunto dallo stesso all’interno del sodalizio RAGIONE_SOCIALE come accertato con sentenze irrevocabili di condanna (pagg. 2 e 3);
la perdurante operatività dell’organizzazione di tipo mafioso nel cui ambito è inserito il gruppo diretto da COGNOME, la cosiddetta RAGIONE_SOCIALE, ampiamente dimostrata dalle numerose operazioni che hanno interessato fino al gennaio 2022 il cartello di cosche di ndrangheta operante nel centro e nel nord della città di Reggio Calabria, ossia nel territorio dove da anni l’articolazione diretta da COGNOME, con il beneplacito delle famiglie COGNOME e COGNOME, controlla le attivi economiche in via esclusiva (pagg. 2, 3 e 4);
il costante interesse dimostrato dal condannato, fino ad epoca recente, a comunicare con l’esterno attraverso missive indirizzate ai familiari, il cui contenuto rivela il mantenimento del prestigio e dei poteri correlati alla posizione verticistica evidentemente ancora ricoperta all’interno del clan (pagg. 3 e 4)
Sulla base di tali dati fattuali è pervenuto alla conclusione (pagg. 5 e 6), nient’affatto illogica, che COGNOME, in virtù del ruolo di spicco ricoperto in passa all’interno dell’organizzazione, rappresenta, ancora oggi, anche alla luce delle più recenti attività investigative, un punto di riferimento. Né in senso contrario depongono i risultanti dell’osservazione inframuraria che, anzi, escludono un suo ravvedimento o un suo allontanamento dall’organizzazione criminale, ed attestano l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Ritenuto che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si è limitato a contestazioni generiche, senza confrontarsi con il richiamato percorso giustificativo, apoditticamente considerato come del tutto mancante o apparente, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova – e non consentita – valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.
Ritenuto che non è fondata nemmeno la doglianza con la quale si assume che non vi sarebbero “fatti nuovi” dimostranti il pericolo di collegamenti attuali del ricorrente con l’ambiente criminale d’appartenenza, giacché essa si fonda sull’errata equiparazione tra attualità, ovvero perduranza, della capacità di
collegamenti con l’ambiente mafioso di provenienza e necessità che siffatto perdurante pericolo sia assistito ogni volta da ”prove nuove”. Quello che la misura disposta tende a prevenire, al momento della sua applicazione, è difatti la possibilità che tali collegamenti o contatti avvengano. La legittimità della sua proroga non può, pertanto, che essere parametrata alla capacità del detenuto di riprendere detti contatti, che l’utile pregressa applicazione del regime speciale si presume, e si vuole, abbia forzosamente interrotto; quello che occorre è dunque non che vi siano fatti nuovi che dimostrino il perdurante collegamento, ma che «il pericolo che il condannato abbia contatti con associazioni criminali o eversive non è venuto meno», ovverosia che non siano elementi sopravvenuti idonei ad escludere «la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali» (cfr. sentenza Corte Cost. n. 417 del 2004).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna bla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.