Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7419 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7419 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 19.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41bis L. n. 354 del 1975;
Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio;
Rilevato che il ricorso denuncia la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato quale vizio integrante la violazione di legge richiesta dall’art. 41, comma 2sexies , L. n. 354 del 1975 per la proposizione del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale sul reclamo del detenuto;
Ritenuto, tuttavia, che l’ordinanza impugnata Ł provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicchØ il ricorso si atteggia, in definitiva, come inammissibilmente proposto per vizio di motivazione;
Ritenuto, in particolare, che la attuale operatività del gruppo criminale di appartenenza risulta ampiamente argomentata anche con riferimento ai recentissimi episodi posti in essere dal fratello del prevenuto (pure appartenente alla medesima organizzazione camorristica) che, contrariamente a quanto assertivamente denunciato dal ricorso, risulta coinvolto in episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso posti in essere dal clan, sicchØ non risulta affatto assente a motivazione sul punto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
– Relatore –
Ord. n. sez. 17585/2025
CC – 04/12/2025
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME