Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza dei 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 maggio 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato I reclamo presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso il D.M. 5 luglio 2022, con cui è stata prorogata per due anni la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.
La proroga è stata disposta sul rilievo della persistenza dei legami tra COGNOME e la compagine di ‘ndrangheta – la cui definitiva dissoluzione è esclusa dalle competenti autorità investigative – della quale egli è stato esponente apicale, esercitando, in concreto, compiti di direzione anche in costanza di detenzione n regime ordinario, nonché del giudizio di pericolosità sociale formulato, ancora, nel 2015, all’atto dell’applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Il Tribunale di sorveglianza, nel respingere il reclamo, ha, tra l’altro, rileva che, se alcune delle informazioni sottese all’adozione del provvedimento di proroga (quali quelle afferenti, rispettivamente, all’espansione della cosca sul territorio iigure ed alla sua infiltrazione a livello di amministrazione loca appaiono, in effetti, generiche e prive di riscontro, emergono comunque, per contro, pregnanti indici dell’assenza di una positiva evoluzione della personalità del condanNOME, il quale pare non avere rielaborato la condotta criminosa, rispetto alla quale mantiene tutt’ora un atteggiamento ispirato alla minimizzazione.
Ha, ulteriormente, segnalato che la capacità di COGNOME COGNOME COGNOME, qualora sottoposto a regime ordinario, comunicazioni con l’esterno è dimostrata dalla trasmissione aila figlia delle tracce degli elaborati che gli sono stati assegnat durante ;a sua frequenza scolastica e, di recente, dal trattenimento della missiva, lunga e densa di riferimenti criptici, inviatagli dal fratello NOMENOME
Il Tribunale di sorveglianza ha, sotto diverso aspetto, stimato l’irrilevanza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal reclamante, degli artt. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e 1, comma 3, dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. – 299.
NOME COGNOME propone, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per Cassazione con il quale, preliminarmente, ripropone – attraverso argomentazIon che ha poscia sviluppato con i motivi nuovi del 3 febbraio 2024 – l’eccezione di iedittirnità costituzionale degli artt. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e GLYPH comma 3, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni
dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, per violazione dell’art. 13, secondo comma, Cost., e del principio di riserva di giurisdizione ivi consacrato.
Rileva, al riguardo, che il recente intervento normativo ha novellato il disposto dell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, introducendo, all’ultimo periodo del comma 2, una radicale incompatibilità tra la sottoposizione al regime detentivo differenziato e l’ammissione ai benefici penitenziari previsti al precedente comma 1 e disponendo, in particolare, che «I benefici di cui al comma 1, possono essere concessi al detenuto o interNOME sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorociato».
Ciò ha determiNOME, sostiene, una radicale trasformazione dell’istituto che, lungi dall’interessare le sole modalità esecutive della pena e dal risolversi, quindi, in un mero trattamento penitenziario, riveste, oggi, natura propriamente penale, in quanto incide sulla quantità e qualità della sanzione, modificando il grado della libertà personale imposto al detenuto, ed è, pertanto, assoggettato allo statuto di garanzia previsto per le norme penali; al riguardo, ricniama, ultertIrmente, l’autorevole voce dottrinale che, ancora di recente, ha ribadito la natura propriamente penale dell’assoggettamento a regime detentivo ex art. 41-bis, foriero di un carico afflittivo che rende notevolmente più gravosa l’esecuzione della pena e circoscrive il perimetro dei diritti garantiti rispetto a quanto accade per i detenuti sottoposti al regime ordinario.
Sulla scia di tale considerazione, il ricorrente ritiene che debba essere rimeditato i! giudizio di compatibilità tra l’attribuzione all’autorit amministrativa dei potere di applicare il regime detentivo differenziato e l’art. 13, secondo comma, Cost., che riserva all’autorità giudiziaria il potere di adottare ; nei casi e nei modi previsti dalla legge, provvedimenti restrittivi della libertà Qersonale
Osserva, in punto di rilevanza della questione proposta, che, se il riconoscimento della natura sostanziale di norme penali alle disposizioni che regolano l’accesso alle misure alternative alla detenzione conduce a ritenere l’inapplicabilità nei suoi confronti – in forma del principio di irretroattività della legge più sfavorevole – della sopravvenuta normativa di maggior rigore, a conc;usioni opposte deve, invece, pervenirsi con riferimento al permesso-premio che, per il suo più contenuto impatto sul grado di afflittività della pena, soggiace ad un regime legislativo goverNOME dal principio ternpus regit actum, sicché l’istanza che dovesse essere da lui presentata a tal fine dovrebbe, per necessità, essere dichiarata
inammissibile proprio in ragione del radicale divieto sancito dalla disposizione di nuovo conio.
In questo caso, dunque, «un provvedimento dell’Amministrazione penitenziai -ia inerrerirebbe, negando in radice la possibilità di accedere al beneficio, in una materia sicuramente rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria e che comunque incide sulla libertà personale, in termini di maggiore afflittività della pena, impedendo al condanNOME la possibilità di usufruire dei primi, limitati, spazi di libertà».
Rileva, altresì, il ricorrente che il sistema così congegNOME, nel precludere al giudice la vaftitazione, nel merito, della richiesta di permesso premio, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, consacrati nell’art. 27, primo comma, Cost. ed estesi anche alla fase esecutiva della sanzione, e con la sua finalità rieducativa.
Ricoroa, ancora, che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato, in passato, d criiarre che, nella prevgente cornice normativa, l’assoggettamento al regime Oetentio differenziato non costituiva, in linea di principio, causa ostativa all’ammissione al permesso premio, che avrebbe dovuto essere vagliata, anche in siffatta ipotesi, sulla base della valutazione individualizzata compiuta in ragione della complessiva condizione del detenuto.
2.1. COGNOME articola, quindi, un motivo di ricorso con il quale eccepisce violazione ci ege sostanziale e processuale sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione apparente, ha ancorato la decisione alla sua biografia criminale senza tener conto dell’assenza di indici sintomatici della sua attuale contiguità ad un organismo delinquenziale che, peraltro, è ormai definitivamente disgregato.
Segnala, o partico;are, che le condotte illecite da lui poste in essere non hanno 6L -epassecc i; 2007 e che le circostanze esaltate dal Tribunale di sorveglianza non sono in alcun modo dimostrative dei contatti tra coloro che, in un remoto passato, hanno fatto parte della cosca, a base familiare, della quale egli – detenuto sin dal 1990 – era esponente di spicco ed i sodalizi, stanziati sul territorio di Palmi e sulle aree limitrofe, la cui attività è stata portata alla luc recenti investigazioni.
Aggiunge d avere convintarnente aderito, in costanza di detenzione, alla limitata offerta trattamentale che gli è stata rivolta, svolgendo, quando gli è stato consentito, aaività lavorativa e dedicandosi con profitto allo studio, e d avere ricevuto un encomio dall’amministrazione locale abruzzese per il contributo assicurato n occasione dell’evento sismico che ha colpito quella regione.
I Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
li ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta dal ricorrente con specifico riferimento all’attribuzione all’autorità amministrativa, anziché a quella giudiziaria, del potere di adottare provvedimenti, di applicazione e di proroga, di sottoposizione ad un regime detentivo che si traduce, nella sostanza, in una pena dive. -sa, per qualità e quantità, da quella che gli sarebbe inflitta qualora egli fosse sottoposto a regime detentivo ordinario, è stata, ancora in tempi relativamente recenti, esaminata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792 – 01) che, sulla scia di quanto stabilito dalia Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010, ne ha dichiarato – in linea con Quanto statuito da numerose, precedenti decisioni, i cui contenuti ha espressamente e dettagliatamente richiamato – la manifesta infondatezza.
I giudici di egittimità hanno svolto, in proposito, argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, affermando, in conclusione, che non sussiste «anche seconde la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatioilià strAturale tra l’adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l’allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l’esterno del carcere) e i contenutl della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l’esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionaltà e li controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294 – 01).
La conclusione non muta in ragione della disposizione, introdotta dall’art. 1, comna 3, di 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative al :a detenzione (con l’unica eccezione della liberazione
anticipata) possono essere concessi al detenuto o interNOME sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
Il ricorrente, con l’atto contenente motivi nuovi, ha, invero, dedotto, affrontando I tema della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, che dal riconoscimento della natura propriamente penale degli istituti l’accesso ai quali, per effetto della novella, è inibito ai detenuti sotto a regime differenziato discenderebbe, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, l’inapplicabilità del più rigoroso regime sopravvenuto a chi, come lui, è stato condanNOME per delitti commessi prima deil’entrata in vigore del testo modificato.
Ha, pertanto, circoscritto l’eccezione alla richiesta di permesso premio istituto che, ha affermato la Corte costituzionale nella pronuncia sopra indicata, non deterrn:na una trasformazione della natura della pena da eseguire – che, per effetto del mutato quadro norrnativo, applicabile in forza del principio tempus regit actum (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 – 01), è destinata ad essere dichiarata, giocoforza, inammissibile perché proveniente da soggetto sottoposto a regime detentivo differenziato.
Per tale via, ha, dunque, ammesso, quantomeno implicitamente, che la preclusione all’accesso ai permessi premio non vale ad integrare un mutamento, nel compiessiva ; -eginie sanzioNOMErio, di portata tale da determinarne la sostanziale trasformazione e, di conseguenza, ad introdurre elementi di novità idonei a giustificare la rivisitazione delle conclusioni, sopra evocate, raggiunte, ancora in tempi recenti, dalla Corte costituzionale in ordine alla compatibilità tra la disciplina disegnata dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13, secondo comma, Cost.
La manifesta infondatezza, per questa parte, della proposta questione di legittimità costituzionale è, peraltro, ulteriormente attestata dall’assenza, nel nuovo testo dell’art. 41-bis, di significativi elementi di novità, sotto l’aspetto considerato, rispetto alla formulazione previgente.
Se è vero, :rifatti, che, sul piano astratto, non sussisteva, prima dell’intervento modificativo del 2022, una formale ed ineludibile incompatibilità tra la sottoposizione & regime differenziato e l’accesso ai permessi premio, sicché le relative richieste dovevano essere vagliate nel merito e non dichiarate tout court inammissibili (in questo senso, cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 42723 del 07/10/2021, COGNOME, Rv. 282155 – 01; Sez. 1, n. 21946 del 08/06/2020, COGNOME, Rv. 279373 – 01), non va trascurato, per converso,
che la stessa Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 197 del 2021, ha posto l’accento sul legame tra il regime di cui all’art. 41-bis e l’impossibilità di accesso ai benefici penitenziari, laddove ha precisato che l’applicazione del regime di cui all’art. 41-bis presuppone l’attualità dei collegamenti con organizzazioni criminali e che «In costanza di assoggettamento a tale regime, l’accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di ‘sicuro ravvedimento’ ex art. 176 cod. pen.»).
In questo modo, la Corte costituzionale ha offerto una nitida indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la disciplina dell’istituto alle sue connotazioni strutturali sulle quali, va conclusivamente ribadito, la riforma del 2022 non ha inciso in misura s i gnificativa.
5. Per quanto concerne il dedotto vizio di legittimità, va detto che, come, da ultimo, ricordato da Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258, Cospito, l’ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicaz i one o proroga del regime carcerario differenziato di cui all’art. 41bis legge 26 ug io 1975, n. 354, è segNOME dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l’ambito dei vizi deducibili avverso l’ordinanza dei Thibunale di sorvegjanza di Roma.
Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all’inosservanza di disposizioni di legge sostanz i ale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell’art. 125 cod. proc. peli., i casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l’applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. è , 1. 25080 del 28/5/2003, COGNOME, Rv. 224611, nonché, con riferimento soecifto al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, deo, 2004, Ganci, Rv, 226628),
A differenza, pertanto, della verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale orobatorio, alla correttezza della sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in relazione ai
parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva.
Tale limite ai sindacato di legittimità comporta, inoltre, l’impossibilità stigmatizzare l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione neccepibile della posizione di COGNOMECOGNOME COGNOME è stata esaminata alla luce delle no – ce ,:nformative trasmesse dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice a quo ha evidenziato l’attuale operatività delle associazioni mafiose stanziate sull’area di Palmi e già federate con quella, a base familiare, della quale egli è stato esponente di vertice.
Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto rninister!ale in merito all’attualità dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di COGNOME e dalla sua posizione apicale nell’ambito della societas sceleris, che rende concreto il pericolo che egli, se inserito nel circuito penitenzia! –io ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali.
Ciò, anc e n virtù del fatto – da tempo emerso nell’esperienza investigativa e giudizara – che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi ricopre un ruolo qualificato, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione della personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell’organizzazione ancora operativa sul territorio.
Il dato teste evocato trova, peraltro, concreta e lampante conferma nel vissuto di COGNOME COGNOME quale, nel periodo in cui è stato sottoposto a regime detentivo ordinario, non ha esitato ad approfittare del minore rigore della sorveglianza per riprendere le redini del gruppo impartendo, per quanto si legge nel provvedimento rnpugNOME, che trae spunto dalla condanna irrevocabile patita nel procedimento c.d. «RAGIONE_SOCIALE», «ordini e direttive, indicando i luoghi di custodia delle armi, acquisendo informazioni utili all’esecuzione di omicidi ritorsivi».
Nello stesso senso depongono, ulteriormente, l’ausilio indebitamente prestatogli dalla figlia in occasione di una prova d’esame scolastico e la
trasmissione – ancora nel gennaio del 2022 – di una missiva, redatta dal fratello, di tenore criptico.
RicostrLite.) in questi termini, il percorso argomentativo che la supporta, ‘ordinanza impugnata appare rispettosa tanto delle risultanze processuali quanto dei parametri affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «ai fini della proroga della sospensione dell’appkazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannat per taluno dei delitti menzionati dall’art. 41-bis, comma secondo, legge 26 luclic; 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti» (Sez. 1, n. 20986 dei 23/06/2020, COGNOME, R. 279221 01).
Ne consegue cne i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova – non consentita – valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, nonché allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivaziorale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla correte nacziore delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza.
Palesemente generica appare, del resto, la doglianza del ricorrente che si appunta sull’imprecisione di talune informazioni, della quale il Tribunale di sorveglianza ha tenuto debitamente conto, reputando la circostanza priva di decisiva influenza ai fini della decisione.
Per ie esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con conseguente condanna di COGNOMECOGNOME in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. GLYPH
rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese;LS (.) processuali. GLYPH Ei c
Così deciso il 20/02/2024.