Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 146 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 146 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva reclamo proposto da Rito NOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 15 gennaio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza de stessa sede aveva rigettato il reclamo proposto avverso la sanzione disciplinare inflittag data 28 aprile 2020, rilevando la correttezza della procedura formale seguita nell’occasion ritenendo vietato il “saluto” tra detenuti come possibile forma di comunicazione.
Quanto al “saluto”, il Tribunale preliminarmente osservava che la disamina dell’apparente merito della sanzione veniva svolta unicamente sotto il prof dell’inquadramento del “saluto” medesimo nell’inosservanza di ordini e prescrizioni di c all’art. 77, n. 16), d.P.R. n. 230/2000, a fronte dell’eccezione difensiva secondo la qu “saluto” non sarebbe stato vietato da alcuna norma espressa.
Ciò posto, il giudice a quo sottolineava che il “saluto” costituiva realmente una forma di comunicazione vietata, “siccome inclusa, nella necessità di impedire la comunicazione tr detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), 0.P.”.
Pur prendendo atto dell’orientamento di legittimità, alla stregua del quale il semp “saluto”, per la sua valenza “neutra” non poteva essere ricondotto al concetto comunicazione, intesa come trasmissione di una informazione attraverso un messaggio connotato da un determinato significato, il Tribunale di sorveglianza affermava che il “salu accompagnato da un diminutivo del nome della persona salutata, non assumeva tale caratteristica: si trattava “infatti di un comportamento che avrebbe ben potuto celare un messaggio trasversale non consentito, tanto più nel richiamo al nominativo della persona e con l’uso di un diminutivo del nome che a sua volta poteva celare un significato nascosto e comunque vietato…tenuto conto anche che la scelta delle persone che si salutano o meno può costituire, a sua volta, una comunicazione celata”.
Quanto alla eccepita carenza di motivazione, osservava il Tribunale che il richiamo all norma violata doveva considerarsi motivazione sufficiente al fine della comprensione e dell trasparenza del provvedimento, peraltro preceduto da regolare contestazione disciplinare notificata a mani del detenuto.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, s base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, comm lett. a), Ord. oen. nella parte in cui non prevede espressamente che il Magistrato di sorveglianza valuti il merito dei provvedimenti adottati anche nei casi di cui all’art. 39, 1, nn. 1, 2 e 3, Ord. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.
2.2. Con il secondo, si deduce la violazione di leige in relazione agli artt. 39, comm 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. e 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n, 230/2000.
Secondo la tesi difensiva, valutare se il “saluto” tra detenuti (comportamento, ne specie, sanzionato con l’ammonizione) appartenga o meno al novero dei comportamenti sanzionabili, anche per il tramite di una norma disciplinare in bianco come l’art. 77, n Reg. esec., non implicherebbe considerazioni “di merito” (precluse dall’art. 69 Ord. pen. casi di irrogazione delle sanzioni più blande), ma involgerebbe il tema della sussistenza meno) delle “condizioni di esercizio del potere disciplinare” di cui ali’art. 69, comma 6, l Ord. pen., e, quindi, la legittimità dell’esercizio di quel potere.
Sostiene, inoltre, il difensore del ricorrente che il “mero saluto” tra detenuti n costituire presupposto per l’esercizio della potestà disciplinare e che ogni sanzione discipli irrogata sulla scorta di esso è da considerarsi illegittima, perché fondata su una erro interpretazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), OP e su una fallace applicazione dell’art. 77, n. 16) Reg. esec. in relazione all’art. 38 Ord. pen.
Cita, a sostegno, alcune decisioni di questa Corte di legittimità che hanno affermato carattere ‘neutro’ del mero saluto tra detenuti, non riconducibile, quindi, al conce “comunicazione” (nel senso di trasmissione di informazioni da un detenuto all’altro) oggetto d divieto di cui all’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen.
Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte, pronunciandosi in tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, ha g dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata contrasto con gli artt. 3, 113 e 117 Cost. in relazione all’art. 6 CEDU – degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui riservano al magis di sorveglianza, investito di un reclamo contro una sanzione disciplinare diversa dall’isolame e dall’esclusione dalle attività in comune, un sindacato limitato ai profili di legittim sanzione stessa e del relativo procedimento e gli inibiscono ogni valutazione di merito, n costituendo tale scelta legislativa per gli illeciti meno gravi fonte di irrazionale dis trattamento, concernendo la garanzia costituzionale di cui all’art. 113, comma 2, Cost. il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti, anche sanzionatori, adottati dalle p amministrazioni, che le citate disposizioni dell’ordinamento penitenziario non rinnegano, potendosi considerare penali sotto il profilo contenutistico, ai fini dell’applicazion garanzie di cui all’art. 6 CEDU, le sole sanzioni disciplinari carcerarie più severe, inter con beni personali primari del detenuto, tra i quali non rientra la mera esclusione temporane dalle attività ricreative e sportive (Sez. 1, n. 21348 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281227; S 7, Ord. n. 10487 del 25/1/2019, COGNOME, Rv. 276351).
Le condivisibili argomentazioni sviluppate nella richiamata decisione si attaglia perfettamente anche al caso di specie, nel quale al NOME è stata irrogata la più blanda delle sanzioni disciplinari, ossia quella dell’ammonimento.
– 3. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Occorre premettere che l’art. 77, comma 1, n. 16) del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma disciplinare in bianco che permette l’irrogazione di una sanzione pe qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l’ingiustificato rit nell’esecuzione di essi, purché tale previsione sia espressamente contemplata da una disposizione del regolamento connotata da chiarezza e precisione (Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017, dep. 13/3/2018, COGNOME Piccolo, Rv. 272784).
Ed è proprio quest’ultima la condizione che assicura, assieme alla conoscibilità de precetto, la prevedibilità delle conseguenze connesse alla sua inosservanza, e in definitiva legalità dell’intervento repressivo, oggetto di tutela anche in ambito sovranazionale.
Dal canto suo, l’art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., dispone che il Magistrat sorveglianza provvede a norma dell’art. 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti “le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la compet dell’organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi all’art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati”.
Discende da tale disposizione, per come costantemente interpretata da questa Corte, che è inibita al Magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l’irrogazione d sanzione disciplinare diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, valutazione sul merito della sanzione stessa (Sez. 1, n. 30379 del 30/5/2019, COGNOME, R 276605; Sez. 1, n. 56714 del 6/7/2017, COGNOME, Rv. 271908; Sez. 1, n. 4776 del 25/1/2011, COGNOME, Rv. 249561).
Nel caso di specie, la sanzione disciplinare irrogata è quella dell’ammonimento, sicché per esso la valutazione del merito resta inibita.
Ciò nonostante, l’esclusione del comportamento oggetto di sanzione da quelli previsti come infrazioni si profila argomento deducibile dal detenuto innanzi al Magistrato sorveglianza, perché senza dubbio involge il potere sanzionatorio esercitato.
Diversamente da quanto asserito dalla difesa del ricorrente nel suo secondo motivo di doglianza, è quanto puntualmente avvenuto nella vicenda in esame, in cui prima il Magistrato di sorveglianza e poi il Tribunale hanno, con motivazione non manifestamente illogica sostenuto il carattere vietato della comunicazione, costituita dal “saluto”, tra deten regime differenziato appartenenti a diversi gruppi di socialità, per gli effetti di cui all’ 16, del Regolamento, siccome integrato dalla norma primaria di cui all’art. 41-bis, comma 2quater, lett. f), Ord. pen. (nella parte in cui prescrive, appunto, che venga assicura assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità…
Nell’ambito limitato del controllo loro demandato a cospetto di sanzione disciplinar diversa dall’isolamento e dall’esclusione dalle attività in comune, i giudici di sorvegl
hanno, così, non irragionevolmente ritenuto che, nell’ampia categoria delle “comunicazioni” vietate, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen., correlato alla norma disciplinare in bianco di cui all’art. 77, n. 16), Reg. es., rientrasse il “saluto”: non vi infatti, che, nell’accezione generale del verbo “comunicare”, inteso come “entrare in relazio con altri”, possa e debba essere annoverato anche il “saluto”, come elementare e generale forma di comunicazione.
Questione diversa, e afferente decisamente al merito, tuttavia precluso – come detto al Magistrato di sorveglianza in caso di reclamo avverso le sanzioni disciplinari più blande quella di valutare se il “mero saluto”, ossia il saluto non accompagnato da ulteriori paro possa essere ricondotto al concetto di “comunicazione”.
Si tratterebbe, peraltro, di una valutazione rapportata sempre a circostanze e modalità del caso concreto, quindi, non consentita, nel contesto procedimentale descritto, per le ragio indicate.
Pertanto, le considerazioni svolte sul punto in ricorso non possono essere deducibili i questa sede.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000), di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in euro tremila.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente